CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 35825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34365/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N.13, ED. B, INT. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3407/2018 depositata il10/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di divisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Antonia e Marcella, avente ad oggetto la divisione dei beni ereditari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’assegnazione congiunta di un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA], quali maggiori quotisti. Gli attori esposero che in data 4.7.1991 si era aperta la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], al quale erano succedute la moglie [OSCURATO:PERSONA] e le figlie [OSCURATO:PERSONA], Esterina, Antonia e Marcella. L’asse ereditario del de cuius era composto da un terreno. In data 12.10.2000, era deceduta [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto per testamento pubblico, lasciando la disponibile a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti si costituirono e contestarono la richiesta di assegnazione congiunta, ritenendo che il fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] fosse comodamente divisibile. Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], con atto per notar Iaccarino del 3.7.2009 cedette a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/6 del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA]. Disposta CTU, il Tribunale assegnò il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] agli attori. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 10.7.2018, accogliendo per quanto di ragione l’appello di [OSCURATO:PERSONA], osservò, in primo luogo, che la divisione dovesse avvenire separatamente per ogni asse ereditario sicché era errata la confusione delle masse ereditare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], aderendo alle conclusioni di due consulenti tecnici, ne ritenne la sua divisibilità in due unità abitative e, sulla base del criterio dell’omogeneità qualitativa e quantitativa delle quote, operò la divisione degli assi ereditari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.718 c.c. e 727 c.c., in ordine all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre alla contraddittorietà della motivazione ed al contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione alla formazione dell’asse ereditario La Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente considerato, ai fini della divisione, la descrizione dei beni effettuata nell’atto di donazione per notar Iaccarino, salvo affermare che il progetto del CTU non terrebbe conto della cessione di 1/6 dei diritti della quota del fabbricato in [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.718 c.c. e 727 c.c., in ordine all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di identificare i beni alienati ai ricorrenti con l’atto per notar Iaccarino del 3.7.2009, nonché di determinare il loro valore complessivo. Tale vizio avrebbe avuto ripercussioni sulle quote previste nel progetto di divisione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre al vizio di motivazione per avere la Corte di merito aderito immotivatamente alle conclusioni del CTU, che avrebbe sopravvalutato alcuni terreni. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. I ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano l’interpretazione dell’atto per notar Iaccarino del 2009, con il quale, secondo l’accertamento della Corte di merito, insindacabile in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ai ricorrenti i diritti di 1/6 sul fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] e sui terreni circostanti ma non l’uliveto ed il bosco. Sulla base di tale accertamento, che non è scalfito dal motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della comunione ereditaria in relazione alla quota non ceduta sicché il progetto di divisione è coerente con le acquisizioni probatorie svolte dalla Corte di merito, che ha condiviso le risultanze della CTU, integrandole con le disposizioni contenute nell’atto di cessione della quota del 2009. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3.4.2007). Ne consegue che le considerazioni relative al valore attribuito ai cespiti sfuggono al sindacato di legittimità che è volto alla verifica dell’esatta applicazione delle norme di legge e non alla rivalutazione delle risultanze istruttorie. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019). Va, inoltre considerato che l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede quale vizio della motivazione l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inteso come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Le censure svolta presuppongono, invece, come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., apportata dal D.L. n.83 del 2012, convertito nella L. n.134 del 2012, mentre, con la citata novella, è denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 8053 del 2014). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Ro