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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37392/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3805-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 443/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03805 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- fr Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Toscana ha ritenuto corretto il classamento in A/2 (abitazione di tipo civile) di un immobile per cui essa ricorrente aveva proposto con procedura DOCFA il classamento in A/3 (abitazione di tipo popolare);

3. la CTR in particolare ha osservato che l'immobile in questione, risultante da "una serie di accorpamenti", aveva "superficie totale di 317 mq., altezze interne di m 3,70", era dotato di quattro bagni, di impianto termico, aveva "un livello di finiture superiore a quanto previsto per la classe" A/3.

HA aggiunto che "la descrizione di altre unità similari, od anche d minor pregio, citate dall'ufficio, come anche le unità tipo presenti nella stessa zona censuaria, non fanno altro che dimostrare la adeguatezza della attribuzione del classamento effettuata dall'ufficio";

3. l'Agenzia resiste con controricoso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la falsa applicazione dell'art 61 d.P.R.1142/49 per avere la CTR trascurato che il classamento doveva avvenire mediante confronto con unità tipo di caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile in questione.

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la falsa applicazione dell'art 75 d.P.R. 142/49.

Sostiene la ricorrente che le unità a cui l'ufficio aveva comparato quella in questione erano in realtà del tutto diverse da questa;

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., che la CTR avrebbe trascurato che alcune unità immobiliari della stessa zona censuaria, indicate dalla contribuente, sono collocate in una categoria e in una classe diverse e precisamente in in A/3 o A/4;

4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentato che la CTR "avrebbe continuato a ritenne erroneamente quanto sostenuto dall'ufficio in ordine alla presenza di latrine che invece non vi erano affatto" e avrebbe trascurato che, in base alla documentazione prodotta dallo stesso ufficio, dei 317 mq di superficie accertata, "100 erano scale e ballatoi".

6. Merita preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652, come modificato dall'art. 2,

I. 30 dicembre 1989, n. 427, "Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi".

La categoria e la classe, poi, vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari per ciascuna zona censuaria (art.6 del d.p.r. 10 dicembre 1949, n.1142).

Ai sensi dell'art. 9 del citato d.p.r., poi, "Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe".

Ai sensi dell'art. 61 del medesimo d.P.R.

Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unita' immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"; ciò posto, i primo tre motivi di ricorso sono inammissibili.

La CTR ha individuato categoria e classe dell'immobile in questione sulla base delle relative condizioni (dimensioni, servizi, rifiniture), descritte come evidentemente diverse da quelle delle abitazioni popolari, ed ha fatto riferimento alle unità tipo presenti nella stessa zona sottolineando che la comparazione con altre unità "similari, od anche di minor pregio, citate dall'ufficio, come anche le unità tipo presenti nella stessa zona censuaria, non fanno altro che dimostrare la adeguatezza della attribuzione del classamento effettuata dall'ufficio".

Con ciò la CTR ha compiuto una comparazione basata su un accertamento di fatto.

La contribuente, con i motivi in parola, non mira ad ottenere un sindacato sulla correttezza della applicazione delle leggi o una verifica sull'omesso esame di fatti controversi e decisivi.

Mira invece a che la comparazione sia fatto di nuovo, proponendo a questa Corte una ricostruzione fattuale diversa dall'accertamento suddetto.

Non considera che verifiche e accertamenti fattuali sono riservati al giudice del merito e non possono essere richiesti e prospettati davanti al giudice di legittimità;

4. il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla presenza "di latrine" che, secondo quanto si legge nel motivo in parola, "invece" "non esisterebbero affatto".

Per questo aspetto il motivo è inammissibile perché scollegato dal contenuto della pronuncia della CTR.

La contribuente deduce inoltre che la CTR avrebbe trascurato il fatto, risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso ufficio, che 100 dei 317 mq di superficie erano "scale e ballatoi".

Riguardo a questa deduzione il motivo è inammissibile in quanto, a fronte del rilievo della CTR per cui la "classe A/3 si riferisce ad abitazioni popolari di limitate dimensioni ... la classe A/2 è riferita ad abitazioni ... di dimensioni che esuberano il minimo.

Appare evidente che l'abitazione di cui trattasi merita un classamento diverso dall'abitazione di tipo popolare", non viene dalla contribuente spiegata la decisività del fatto asseritamente trascurato.

5. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 3500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3805-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 443/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03805 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- fr Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Toscana ha ritenuto corretto il classamento in A/2 (abitazione di tipo civile) di un immobile per cui essa ricorrente aveva proposto con procedura DOCFA il classamento in A/3 (abitazione di tipo popolare); 3. la CTR in particolare ha osservato che l'immobile in questione, risultante da "una serie di accorpamenti", aveva "superficie totale di 317 mq., altezze interne di m 3,70", era dotato di quattro bagni, di impianto termico, aveva "un livello di finiture superiore a quanto previsto per la classe" A/3. HA aggiunto che "la descrizione di altre unità similari, od anche d minor pregio, citate dall'ufficio, come anche le unità tipo presenti nella stessa zona censuaria, non fanno altro che dimostrare la adeguatezza della attribuzione del classamento effettuata dall'ufficio"; 3. l'Agenzia resiste con controricoso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la falsa applicazione dell'art 61 d.P.R.1142/49 per avere la CTR trascurato che il classamento doveva avvenire mediante confronto con unità tipo di caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile in questione. 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la falsa applicazione dell'art 75 d.P.R. 142/49. Sostiene la ricorrente che le unità a cui l'ufficio aveva comparato quella in questione erano in realtà del tutto diverse da questa; 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., che la CTR avrebbe trascurato che alcune unità immobiliari della stessa zona censuaria, indicate dalla contribuente, sono collocate in una categoria e in una classe diverse e precisamente in in A/3 o A/4; 4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentato che la CTR "avrebbe continuato a ritenne erroneamente quanto sostenuto dall'ufficio in ordine alla presenza di latrine che invece non vi erano affatto" e avrebbe trascurato che, in base alla documentazione prodotta dallo stesso ufficio, dei 317 mq di superficie accertata, "100 erano scale e ballatoi". 6. Merita preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652, come modificato dall'art. 2, I. 30 dicembre 1989, n. 427, "Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi". La categoria e la classe, poi, vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari per ciascuna zona censuaria (art.6 del d.p.r. 10 dicembre 1949, n.1142). Ai sensi dell'art. 9 del citato d.p.r., poi, "Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe". Ai sensi dell'art. 61 del medesimo d.P.R. Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unita' immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"; ciò posto, i primo tre motivi di ricorso sono inammissibili. La CTR ha individuato categoria e classe dell'immobile in questione sulla base delle relative condizioni (dimensioni, servizi, rifiniture), descritte come evidentemente diverse da quelle delle abitazioni popolari, ed ha fatto riferimento alle unità tipo presenti nella stessa zona sottolineando che la comparazione con altre unità "similari, od anche di minor pregio, citate dall'ufficio, come anche le unità tipo presenti nella stessa zona censuaria, non fanno altro che dimostrare la adeguatezza della attribuzione del classamento effettuata dall'ufficio". Con ciò la CTR ha compiuto una comparazione basata su un accertamento di fatto. La contribuente, con i motivi in parola, non mira ad ottenere un sindacato sulla correttezza della applicazione delle leggi o una verifica sull'omesso esame di fatti controversi e decisivi. Mira invece a che la comparazione sia fatto di nuovo, proponendo a questa Corte una ricostruzione fattuale diversa dall'accertamento suddetto. Non considera che verifiche e accertamenti fattuali sono riservati al giudice del merito e non possono essere richiesti e prospettati davanti al giudice di legittimità; 4. il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla presenza "di latrine" che, secondo quanto si legge nel motivo in parola, "invece" "non esisterebbero affatto". Per questo aspetto il motivo è inammissibile perché scollegato dal contenuto della pronuncia della CTR. La contribuente deduce inoltre che la CTR avrebbe trascurato il fatto, risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso ufficio, che 100 dei 317 mq di superficie erano "scale e ballatoi". Riguardo a questa deduzione il motivo è inammissibile in quanto, a fronte del rilievo della CTR per cui la "classe A/3 si riferisce ad abitazioni popolari di limitate dimensioni ... la classe A/2 è riferita ad abitazioni ... di dimensioni che esuberano il minimo. Appare evidente che l'abitazione di cui trattasi merita un classamento diverso dall'abitazione di tipo popolare", non viene dalla contribuente spiegata la decisività del fatto asseritamente trascurato. 5. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 3500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico
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