CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Atessa (Ch) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 127/20 della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di peculato continuato (artt. 81, 314 cod. pen., capo A) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen., capo B), rideterminando unicamente la pena nella misura di tre anni di reclusione ma ribadendo la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Le fattispecie attengono, la prima a plurime condotte di appropriazione di quote di tributi attuate dall'imputato in veste di funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila, responsabile del servizio accettazione DOCFA ([OSCURATO:PERSONA]) (capo A) e la seconda all'induzione rivolta ad un privato professionista a versargli la somma di 5.000,00 euro per accelerare l'iter procedurale di pratiche di registrazione dell'accatastamento di proprietà immobiliari o di variazione catastale di edifici esistenti curate dal soggetto indotto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione alla ribadita attendibilità del teste Monteverdi, soggetto indotto del delitto di cui al capo 13, essendone stata erroneamente esclusa la veste di coimputato del reato ed anzi essendo stato escusso come teste puro, pur risultando evidente che dalle sue dichiarazioni emergeva la sua corresponsabilità. Con l'atto di appello erano state riportate, infatti, specifiche dichiarazioni rese dai vari testimoni escussi circa il funzionamento del sistema DOCFA presso l'Agenzia delle Entrate dell'Aquila all'epoca dei fatti (2011-2014), dal complesso delle fonti probatorie essendo emerso che quella di rivolgersi all'imputato era stata un scelta libera e volontaria del Monteverdi per avere la certezza che le pratiche da lui curate fossero evase, a fronte di una spesa irrilevante, da un tecnico capace ed affidabile per risparmiare tempo, pur avendo il professionista la comoda possibilità di inviarle all'ufficio per via telematica. L'utilità perseguita dal privato, unitamente alla libertà di scelta nel rivolgersi al personale tecnico dell'ufficio, escludono la posizione di assoggettamento del privato, escludendo l'abuso induttivo del pubblico agente. 2.2. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità a titolo di peculato, in relazione alla non accolta prospettazione o difensiva dell'errore insito nella grande mole di lavoro evasa dall'imputato nel periodo considerato (circa tredicimila pratiche nel periodo 2012-2014) 2.3. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del delitto di peculato in luogo del diverso delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. 2.4. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla avvenuta violazione del diritto di difesa con particolare riferimento alla violazione dell'art. 499 cod. proc. pen., consumatosi mediante la proposizione ai testimoni di domande suggestive e nocive comportanti la non genuinità delle testimonianze rese. 2.5. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 539 cod. proc. pen. ed in ordine alla ribadita condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (Agenzia delle Entrate) nonostante la costituzione in giudizio della stessa nel contemporaneo giudizio per danno erariale e l'intervenuta condanna del ricorrente al pagamento della somma di 1.400,00 euro oltre interessi per la presunta appropriazione delle somme indicate nel capo A dell'imputazione. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 1Ci5, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. 4. È intervenuta dichiarazione del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di adesione all'odierna astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], da ritenere, peraltro, priva di efficacia, attesa la mancata tempestiva presentazione di istanza di trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2.1. Passando alla trattazione dei motivi di doglianza, il primo di essi - riguardante la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. - deve ritenersi manifestamente infondato. La Corte di appello ha già ineccepibilmente precisato che tale ipotesi di reato non era quella contemplata nell'originario capo d'imputazione, a mente del quale il Monteverdi figurava come parte offesa del delitto di concussione (art. 317 cod.pen.), in tale veste e pertanto come testimone puro, venendo sottoposto ad esame nel corso del dibattimento. La diversa qualificazione giuridica ha, dunque, costituito, un'evenienza processuale successiva che non esplica alcun effetto sulla ritualità dell'acquisizione probatoria testimoniale e soprattutto sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale sede. Una volta ribadita l'utilizzabilità delle dichiarazioni, la doglianza attiene per il resto al merito del giudizio, prospettando una lettura alternativa delle risultanze probatorie, così da risultare per tale ragione inammissibile. 2.2. Il secondo motivo di censura è, invece, intrinsecamente inammissibile. Il ricorrente intende devolvere a questa Corte di cassazione un profilo di puro fatto e vale a dire l'asserita consumazione delle condotte di appropriazione per mero errore, ascrivibile alla grande mole di lavoro evasa nel periodo temporale di riferimento, su cui la Corte di appello si è doverosamente soffermata (pag. 5 sent, prime sette righe) e che, come tale, non può costituire oggetto di verifica processuale in sede di legittimità. 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura, con cui il ricorrente ripropone il tema della diversa qualificazione giuridica della condotta di cui al capo A in termini di truffa anziché di peculato. Sul punto, la Corte di appello ha congruamente precisato die quando gli artifici servono propriamente per entrare in possesso del denaro ovvero del bene o come nella specie unicamente per dare parvenza di regolarità formale alla condotta dell'agente, avendone già egli la piena disponibilità, sussiste il delitto di peculato e non di truffa. La statuizione risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione sul tema (per tutte e tra le più recenti v. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282), ma nondimeno il ricorrente ne ha fatto uno dei motivi di doglianza, per quanto appena detto destinata inevitabilmente alla sanzione della inammissibilità. 2.4. Va, invece, sanzionato con la declaratoria di genericità il quarto motivo di doglianza. Il ricorrente evoca la violazione dell'art. 499 cod. proc. penj sotto il profilo che ai testimoni ed in particolari al già citato teste Montevertli, sarebbero state rivolte, sia dal Pubblico Ministero che dal Presidente del Tribunale, domande suggestive e a suo dire nocive, comportanti la non genuinità delle testimonianze rese. Ciò premesso, il ricorrente non precisa né quali specifiche dichiarazioni rese dal testimone risulterebbero inficiate dalla irrituale formulazione delle domande né il valore eventualmente decisivo che tali irregolarità esplicherebbero ai fini della esclusione di responsabilità, con il risultato che la censura finisce per atteggiarsi piuttosto nel tentativo di conseguire, indebitamente in questa sede di legittimità, una diversa valutazione di tutte le prove testimoniali, intese nel loro complesso di formulazione delle domande e di esposizione delle risposte. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è occupata diverse volte della ritualità dell'intervento del giudice nella conduzione dell'esame testimoniale (v. ad es. Sez. 6, n. 1675 del 28/11/1995, dep. 1996, Caruso, Rv. 204770 in tema di intervento al fine di assicurare la pertinenza delle domande; Sez. 1, n. 6347 del 17/12/1992, dep. 1993, Fiannaca, Rv. 194366 in tema di pertinenza ed utilità delle domande e dissenso difensivo), ma l'evidenziata genericità della censura non consente di individuare pronunce esattamente in termini. 2.5. Manifestamente infondata, infine, anche l'ultima censura. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] come parte civile, quand'anche la stessa siasi già costituita nel giudizio per danno erariale, attesa la diversità dei presupposti e del tipo di ristoro rispettivamente perseguito. Anche su tale aspetto, la Corte territoriale ha fornito una corretta risposta al corrispondente motivo di gravame (pag. 7 sent.), perfettamente in linea con i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. E' stato, infatti, stabilito che in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art. 17, comma 3 -ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario. (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271568) Ed ancora è stato affermato che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (...), con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche. (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031-07). Nel caso di specie, come la Corte di merito non ha mancato di sottolineare, la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate è stata determinata dallo intento di vedere reintegrato il proprio prestigio istituziDnale, gravemente compromesso dalle condotte criminose ascritte all'imputato e commesse in veste di suo dipendente ed il danno di cui ha chiesto (ed ottenuto :n il risarcimento è il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di detta immagine istituzionale e non il danno erariale propriamente considerato. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor