Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:388
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0589_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria
(causa T‑589/17)
«Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Aleppo – [OSCURATO:PERSONA]” n. 60136 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 14, 15)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 18‑22)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Aleppo – [OSCURATO:PERSONA]» n. 60136, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1)
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare alla Banca europea per gli investimenti (BEI) la somma di EUR 820451,25.
2)
Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.