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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:388
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0589_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria (causa T‑589/17) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Aleppo – [OSCURATO:PERSONA]” n. 60136 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 14, 15)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 18‑22) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Aleppo – [OSCURATO:PERSONA]» n. 60136, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare alla Banca europea per gli investimenti (BEI) la somma di EUR 820451,25. 2) Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0589_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria (causa T‑589/17) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Aleppo – [OSCURATO:PERSONA]” n. 60136 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia» 1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 14, 15) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 18‑22) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Aleppo – [OSCURATO:PERSONA]» n. 60136, maggiorate degli interessi di mora. Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare alla Banca europea per gli investimenti (BEI) la somma di EUR 820451,25. 2) Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.
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