CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bologna, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione, proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento col quale lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di estinzione della pena pecuniaria alla quale Cantelli era stato condannato con sentenza del 21 marzo 2001, divenuta irrevocabile. A fondamento della decisione rilevava che all'istante era stata notificata in data 17 gennaio 2005 cartella esattoriale e che tale circostanza, attestando l'intervenuto inizio dell'esecuzione per il recupero dell'importo dovuto, costituiva evenienza idonea ad impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'interessato sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla individuazione della cartella di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione della pena pecuniaria nonché viziò della motivazione. Evidenzia, in particolare, che il provvedimento impugnato non si è confrontato con l'indirizzo giurisprudenziale, analiticamente richiamato, secondo cui non sono previsti normativamente in materia di estinzione della pena pecuniaria gli istituti della sospensione ed interruzione della prescrizione. Posto che gli unici termini inziali previsti dagli artt. 172 e 173 cod. pen., in materia di esecuzione della pena, sono la data di irrevocabilità della sentenza e quella in cui il condannato si è sottratto all'esecuzione, l'unico effetto prodotto dalla notifica della cartella esattoriale è la posposizione dell'inizio della decorrenza del termir e prescrizionale ai sensi dell'art. 172, comma 5, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di prescrizione della pena pecuniaria per violazione dell'art. 3 della Costituzione se interpretate nei termini di cui al provvedimento impugnato. Rileva, al riguardo, che la scelta di condizionare la decorrenza del temine prescrizionale a condotte dell'Agente della riscossione del tutto ncontrollabili da parte del condannato introduce nell'ordinamento una palese disparità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato pacifico ed incontestato che il ricorrente, destinatario di condanna alla pena pecuniaria, ha ricevuto la notificazione della cartella esattoriale relativa al medesimo debito prima della decorrenza del termine prescrizionale fissato in dieci anni dall'art. 172 cod. pen. Tanto basta per escludere, come correttamente osservato dalla Corte di appello, l'invocata estinzione della pena per intervenuta decorrenza del termine prescriziona le. La giurisprudenza di legittimità, dopo qualche oscillazione, è ormai ferma nel ritenere che, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. In base alla disciplina dettata dagli artt. 212, 213 e 325 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 227-ter, inserito nel d.P.R. n. 115/2002 dal dl. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, nei confronti del condannato debitore l'esecuzione di pena pecuniaria non ha inizio al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secòndo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto. Ciò discende dal rilievo che l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella esattoriale costituiscono "attività di esecuzione impeditive della causa estintiva, che non può evidentemente decorrere durante l'attivazione della procedura esecutiva" (Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, Rv. 2701.15;; Sez. 6, n. 5625 del 27/1/2006 Rv. 240310; Sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, Nicolosi, Rv. 218751). In questo senso la notifica della cartella esattoriale validamente eseguita nell'osservanza della normativa di riferimento è considerata causa di interruzione della prescrizione della multa e delle altre somme dovute dal condannato (Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008 [OSCURATO:PERSONA]). 2. La questione di legittimità costituzionale, proposta con il secondo motivo, è manifestamente infondata La disparità di trattamento nell'operatività della prescrizione della pena pecuniaria tra i condannati a seconda dell'inerzia dell'agente della riscossione non è prevista dalla normativa vigente, ma è il risultato, eventuale, dalla sua concreta applicazione. Le disposizioni legislative disciplinano, infatti, l'azione dell'agente della riscossione con la previsione di termini stringenti L'art. 227-ter, inserito nel. d.P.R. n. 115/2002 dal dl. n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008 prevede che: "Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate". L'art. 213 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l'adempimentc e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto, quindi la documentazione degli adempimenti compiuti viene trasmessa al concessionario competente per territorio che, reso esecutivo il ruolo da parte dell'ufficio, avvia la riscossione coattiva, previa notificazione della cartella di pagamento. Infine, l'art. 235 dello stesso testo normativo prevede che, dopo l'annullamento del credito per irreperibilità del debitore (art. 219 del decreto), nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p