CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Cuppari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato. Il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità la rilettura delle risultanze di prova, correttamente esaminate dai giudici del merito, sollecitandone, in assenza di elementi di illogicità della motivazione, una rilettura, come noto preclusa a questa Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eufo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Presidente