CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PAGANA Serena e SAINOVIC Consuelo per i delitti di furto pluriaggravato ed in concorso (capo A), di uso indebito di carta di credito (capo B) e di ricettazione (la sola [OSCURATO:PERSONA]) (capo C), aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen. quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla SAINOVIC, rideterminando il quantum di pena applicata a queste ultime; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo dei loro difensori; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ai due motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [in punto di dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi A) e C)] e di cui ai primi due motivi di ricorso nell'interesse di PAGANA e SAINOVIC [con i quali sono denunciati il vizio di violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione], ancorché articolati pure sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), peraltro del tutto prive di specificità, giacché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito [quali quelli ostesi alla pagina 6 della sentenza impugnata], dovendosi oltretutto evidenziare che il travisamento del contenuto dell'informativa della [OSCURATO:PERSONA], dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (quanto all'allocazione del cestino in cui venne rinvenuta la carta di credito oggetto materiale del delitto di ricettazione) è privo di decisività; - che il comune motivo articolato nell'interesse di PAGANA e SAINOVIC in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (quanto alla misura della pena base e dell'aumento per la continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche) prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il