CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 12886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 7 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624,625 n.2 e n.7 cod. pen.). Lette le conclusioni scritte e nota spese pervenuta in data 7 marzo 2024, del difensore e procuratore speciale nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il primo e unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cod. pen. - è generico nonché inedito, in quanto ha ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; la sentenza peraltro motiva sullo specifico punto (pag.4: la pena è stata determinata nel minimo edittale e non possono essere concesse ulteriori agevolazioni anche in virtù del fatto che il pagamento del dovuto da parte dell'imputato a [OSCURATO:SOCIETA]. non è stato spontaneo, ma è stato determinato dall'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che la predetta società ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa ai danni del ricorrente). Rilevato che l'ulteriore motivo con cui si eccepisce la intervenuta estinzione per intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondato atteso che il termine massimo di prescrizione pari ad anni 10 e mesi 6 a decorrere dalla data del commesso reato (28 dicembre 2011) maturerà in data 28 giugno 2024. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che la richiesta di parte civile quanto alla liquidazione delle spese non può essere accolta atteso che le conclusioni sono state depositate nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l'udienza; inoltre i motivi di ricorso non attengono alla penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.