Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:629
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]340/01
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] mbH
[domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'[OSCURATO:PERSONA] (Austria)]
«Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187/CEE – Ambito d'applicazione – Nozione di trasferimento»
Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 19 giugno 2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 novembre 2003
Massime della sentenza
Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187 – Ambito d'applicazione – Committente che risolve un contratto di gestione completa di ristorazione collettiva – Elementi patrimoniali materiali appartenenti al committente e utilizzati successivamente dai due imprenditori – Intenzione del secondo imprenditore di non riassumere i dipendenti del primo – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1)
L'art. 1 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato
nel senso che quest'ultima si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa
gestione della ristorazione collettiva in un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per
l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza
rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi successivamente
a loro disposizione dal committente, anche qualora il secondo imprenditore abbia manifestato l'intenzione di non riassumere
i dipendenti del primo imprenditore.v. punto 43 e dispositivo
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
20 novembre 2003
(1)
«Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187/CEE – Ambito d'applicazione – Nozione di trasferimento»
Nel procedimento C-340/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'[OSCURATO:PERSONA]
(Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] e altri
e
[OSCURATO:PERSONA] MM [OSCURATO:PERSONA] mbH,
con l'intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] Großküchen Betriebsgesellschaft mbH,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. C. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA] e J.-P. [OSCURATO:PERSONA]
(relatore), dalle sig.re F. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
─
per la [OSCURATO:PERSONA] MM [OSCURATO:PERSONA] mbH, dai sigg. G. Schneider e G. Loibner, Rechtsanwälte;
─
per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Collins, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra K. Smith, barrister;
─
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Sack e H. Kreppel, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] MM [OSCURATO:PERSONA] mbH, rappresentata dal sig. G. Loibner, Rechtsanwalt,
della [OSCURATO:PERSONA] Großküchen Betriebsgesellschaft mbH, rappresentata dal sig. A. Walchshofer, Rechtsanwalt, e della Commissione,
rappresentata dal sig. J. Sack, all'udienza del 15 maggio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 25 giugno 2001, pervenuta in cancelleria il 10 settembre successivo, l'[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione
austriaca) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione
dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di
parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).
2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] MM [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo:
la
[OSCURATO:PERSONA]), società di ristorazione collettiva, titolare del contratto per la gestione della ristorazione collettiva di un ospedale,
e il sig. [OSCURATO:PERSONA], aiuto cuoco, e altri 21 dipendenti del settore della ristorazione (in prosieguo: il
sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri), sostenuti dal loro precedente datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] Großküchen Betriebsgesellschaft mbH (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), società di ristorazione collettiva incaricata delle stesse prestazioni in forza di un contratto immediatamente precedente,
che è stato risolto. Questi dipendenti hanno proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all'Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro e della legislazione in materia sociale di Vienna) (Austria), diretto a far dichiarare che il rapporto
di lavoro è proseguito con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (legge sull'adeguamento delle
norme sui contratti di lavoro; BGBl. 459/1993), modificata (in prosieguo: l'«AVRAG»), che ha recepito la direttiva 77/187
nel diritto austriaco.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3
Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 essa
si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione
contrattuale o a fusione.
4
L'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 dispone quanto segue: I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla
data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
5
La direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88), e il cui termine
d'attuazione scadeva il 17 luglio 2001, è stata recepita nel diritto austriaco nel 2001, dopo il sorgere della causa principale,
e quindi non è applicabile.
Il diritto nazionale
6
L'art. 3 dell'AVRAG, intitolato
Trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore, al n. 1 dispone che: Quando un'impresa, uno stabilimento o una parte di stabilimento viene trasferita ad un altro imprenditore (trasferimento di
stabilimento), quest'ultimo subentra quale datore di lavoro in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
esistenti al momento del trasferimento.
[OSCURATO:PERSONA] principale
7
Il 2 novembre 1990 l'ente gestore dell'ospedale ortopedico [OSCURATO:PERSONA]-Speising (in prosieguo: l'
ente gestore) stipulava con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto in base al quale quest'ultima assumeva l'intera gestione della ristorazione di tale
ospedale fornendo ai pazienti e al personale i pasti e le bevande. Le prestazioni eccezionali dovevano essere retribuite separatamente.
8
I pasti dovevano essere preparati nei locali dell'ospedale. Tra i compiti della [OSCURATO:PERSONA] vi era in particolare la composizione
dei menu, l'acquisto e la conservazione delle merci, la preparazione dei pasti, la suddivisione in porzioni e il loro trasporto
nei vari reparti dell'ospedale (senza servire i pazienti), la distribuzione dei pasti nella mensa del personale, la pulizia
delle stoviglie e dei locali utilizzati.
9
I locali, l'acqua, l'energia elettrica e le piccole e grandi attrezzature necessarie venivano messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA]
dall'ente gestore. [OSCURATO:PERSONA] era responsabile di eventuali danni alle attrezzature.
10
[OSCURATO:PERSONA] era in aggiunta incaricata della gestione del bar, anch'esso situato nell'ospedale.
11
Peraltro, fino all'estate del 1998, la [OSCURATO:PERSONA] forniva piatti preparati nella cucina dell'ospedale a clienti esterni, in particolare
al [OSCURATO:PERSONA]. Josef, un asilo che si trova nelle vicinanze dell'ospedale.
12
A metà del 1998 tra l'ente gestore e la [OSCURATO:PERSONA] sorgevano contrasti che portavano al rifiuto da parte di quest'ultima di fornire
le prestazioni previste dal contratto per due mesi. Durante questo periodo, la [OSCURATO:PERSONA] garantiva il servizio di ristorazione
nell'ospedale operando dagli altri suoi centri di attività.
13
Con lettera 26 aprile 1999 l'ente gestore risolveva il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] rispettando il preavviso di sei mesi previsto
dal detto contratto.
14
Con lettera 25 ottobre 1999 l'ente gestore informava la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva risposto alla nuova gara d'appalto, che l'appalto
non le sarebbe stato attribuito, in quanto esso era stato affidato alla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 16 novembre 1999. L [OSCURATO:PERSONA] sosteneva allora che si era configurato un trasferimento di stabilimento. Tuttavia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava
di rilevare le attrezzature mobili di piccole dimensioni, le scorte e i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima riduceva le
scorte di modo che di esse, dopo il 15 novembre 1999, non rimaneva più nulla. Dall'ordinanza di rinvio risulta inoltre che
la [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alcun calcolo dei costi e neppure menu, programmi dietetici, ricette o relazioni
sull'esperienza acquisita.
16
Oltre al servizio di ristorazione dell'ospedale, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava, per quanto riguarda le altre attività della [OSCURATO:PERSONA],
da sei a dieci menu per il [OSCURATO:PERSONA]. Josef.
17
Con lettera 5 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] risolveva i contratti di lavoro con i propri dipendenti, con effetto dal 19 novembre
1999.
18
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri proponevano allora un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all'Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] per far
dichiarare che il loro rapporto di lavoro era proseguito con quest'ultima sulla base delle disposizioni dell'AVRAG relative
ai trasferimenti di stabilimenti.
19
[OSCURATO:PERSONA] sosteneva che non si era verificato alcun trasferimento di stabilimento dato che essa non aveva ripreso neppure
un dipendente della [OSCURATO:PERSONA]. Essa aggiungeva che non vi era alcun vincolo contrattuale tra le due società.
20
In primo grado, l'Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri. A suo avviso, anche se la mancanza
di un rapporto contrattuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilevanza determinante ed era decisivo solo il cambiamento
del soggetto responsabile della gestione nel contesto del rapporto contrattuale, tuttavia, nel caso di specie, non vi era
trasferimento di un'entità economica stabile, intesa come un insieme di persone e cose organizzato per svolgere un'attività
economica con fini propri, che caratterizza la nozione di trasferimento ai sensi dell'AVRAG. A suo parere, il fatto che le
prestazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero simili non era sufficiente.
21
L'Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata soltanto nell'attività della [OSCURATO:PERSONA] consistente
nel cucinare per l'ospedale in locali messi a sua disposizione. Esso ha ritenuto che non fossero presenti gli elementi costitutivi
di un trasferimento di impresa in quanto non si era verificato alcun trasferimento di quadri dirigenti, di organizzazione
del lavoro, di ricette o di regole dietetiche e neanche di clienti.
22
In sede d'appello, l'[OSCURATO:PERSONA] (Austria) sosteneva la tesi contraria. Esso riteneva che non fosse decisivo il
tipo di cessione dell'impresa, ma che fosse piuttosto determinate il cambiamento del responsabile delle sorti dell'impresa.
23
L'[OSCURATO:PERSONA] dichiarava, sulla base della giurisprudenza della Corte, che nel caso di specie si era in presenza di
un trasferimento di stabilimento, poiché era stata trasferita un'entità economica che conservava la propria identità ed era
caratterizzata dall'esercizio dell'attività nonché dai locali e dai mezzi necessari per il suo svolgimento messi a sua disposizione.
Il trasferimento del personale, a suo avviso, era una conseguenza e non una condizione del trasferimento di stabilimento.
24
[OSCURATO:PERSONA] presentava allora ricorso per cassazione (
Revision) dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] sostenendo di non avere rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] alcun mezzo materiale o immateriale di gestione,
come le scorte, i menu, i programmi dietetici, le ricette, i calcoli dei costi o i resoconti relativi all'esperienza acquisita,
né ripreso, seppure in minima parte, il personale di quest'ultima.
25
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che un nuovo appaltatore rilevi solo i locali e le attrezzature non significa che esso rilevi
un'entità organizzata al fine dello svolgimento di un'attività lavorativa che possa far pensare ad un trasferimento di stabilimento.
26
In questo contesto, l'[OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale: Se vi sia trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, qualora l'ente gestore di un ospedale, che
fino ad allora aveva incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale dell'ospedale
i pasti e le bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a tal fine,
acqua ed energia elettrica nonché i suoi locali (cucina aziendale), unitamente all'attrezzatura necessaria, trasferisca, in
seguito alla risoluzione di tale contratto, tali compiti e i mezzi di gestione sino ad allora messi a disposizione di detta
prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima rilevi i mezzi di gestione ─ personale,
scorte, calcoli dei costi, menu, diete, ricette o esperienza acquisita ─ apportati dalla stessa prima impresa.
Sulla questione pregiudiziale
27
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1 della direttiva 77/187 vada interpretato nel senso
che quest'ultima si applica nel caso in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della
ristorazione collettiva di un ospedale ad un primo imprenditore, ponga fine a tale contratto e concluda, per l'esecuzione
della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, qualora il secondo imprenditore, da una parte, utilizzi
rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si era servito precedentemente il primo imprenditore e messi a loro disposizione
successivamente dal committente e, dall'altra, si rifiuti di riassumere i dipendenti del primo imprenditore.
28
Secondo quanto disposto dal suo art. 1, n. 1, la direttiva 77/187 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
29
La direttiva 77/187 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente
dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste
quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che
la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v, in particolare, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers,
Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punto 10).
30
Affinché la direttiva 77/187 sia applicabile, occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata
in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (v., in particolare, sentenza 19 settembre
1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2754, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato
di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato
obiettivo (v., in particolare, sentenza Süzen, cit., punto 13).
31
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, innanzi tutto, che la totale assenza di riassunzione del personale della [OSCURATO:PERSONA] di per sé esclude qualsiasi
trasferimento di un'entità economica che mantiene la sua identità ai sensi della direttiva 77/187.
32
Essa basa il suo ragionamento sulle sentenze in cui la Corte ha rilevato che, in determinati settori in cui l'attività si
fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere
ad un'entità economica. Da tale giurisprudenza emergerebbe che una siffatta entità può conservare la sua identità al di là
del suo trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte
essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti (v.,
in particolare, sentenze Süzen, cit., punto 21, e 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc.
pag. I-8237, punto 32).
33
Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità economica organizzata, dev'essere
preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali
rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali
gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della
maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia
delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (citate sentenze
Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14).
34
Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono,
perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le menzionate sentenze Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14).
35
Il giudice nazionale deve tener conto, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione
de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente
ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 varia necessariamente in
funzione dell'attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa,
nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (citate sentenze Süzen, punto 18, e Hidalgo e a., punto 31).
36
Ora, la ristorazione collettiva, richiedendo notevoli attrezzature, non può essere considerata un'attività che si fonda essenzialmente
sulla mano d'opera. Nella causa principale, come osserva la Commissione, gli elementi materiali indispensabili per l'attività
de qua ─ vale a dire i locali, l'acqua e l'energia elettrica nonché le piccole e grandi attrezzature (in particolare i materiali
fissi necessari per confezionare i pasti e le lavatrici) ─ sono stati rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la situazione nella
causa principale è caratterizzata dall'obbligo, esplicito ed essenziale, di preparare i pasti nella cucina dell'ospedale e
quindi di rilevare tali elementi materiali. Il trasferimento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall'ospedale,
che risulta indispensabile alla preparazione e alla distribuzione dei pasti ai pazienti e al personale dell'ospedale, è sufficiente
a caratterizzare, in queste condizioni, un trasferimento dell'entità economica. Inoltre, risulta evidente che il nuovo appaltatore
ha necessariamente ripreso la maggior parte della clientela del suo predecessore, dato che quest'ultima non ha alternative.
37
Ne consegue che l'assenza di riassunzione, da parte del nuovo imprenditore, di una quota sostanziale, in termini di quantità
e di competenze, del personale che il suo predecessore destinava all'esecuzione della stessa attività non è sufficiente ad
escludere l'esistenza di un trasferimento di un'entità che mantenga la sua identità ai sensi della direttiva 77/187 in un
settore, come quello della ristorazione collettiva, in cui l'attività si basa sostanzialmente sulle attrezzature. Come osservano
giustamente il [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, un ragionamento contrario contrasterebbe con l'obiettivo fondamentale della direttiva
77/187, che consiste nel mantenere, anche contro la volontà del cessionario, i contratti di lavoro dei dipendenti del cedente.
38
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi di non essere legata alla [OSCURATO:PERSONA] da alcun vincolo contrattuale.
39
Tuttavia, come più volte dichiarato, la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di
rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di
lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa. Ai fini dell'applicazione della direttiva 77/187 non è pertanto necessaria
l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata
per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore (v., in particolare, sentenze 7 marzo 1996,
cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punti 28-30; Süzen, cit., punto 12, e 24 gennaio 2002,
causa C-51/00, Temco, Racc. pag. I-969, punto 31).
40
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto che l'ente gestore resti proprietario del locale di lavoro e delle attrezzature necessarie
alla prosecuzione dell'attività impedisce che un semplice cambiamento di appaltatore possa essere considerato alla stregua
di un trasferimento di entità economica.
41
Tuttavia, dalla formulazione stessa dell'art. 1 della direttiva 77/187 risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultima
comprende tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile
dell'esercizio dell'impresa, la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti
dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali (sentenze 17 dicembre 1987, causa 287/86,
[OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. 5465, punto 12, e 12 novembre 1992, causa C-209/91, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I-5755,
punto 15).
42
Il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore ma siano stati messi
a disposizione dal committente non può pertanto indurre a escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi della
direttiva 77/187.
43
La questione del giudice del rinvio deve quindi essere risolta dichiarando che l'art. 1 della direttiva 77/187 va interpretato
nel senso che quest'ultima si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa
gestione della ristorazione collettiva in un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per
l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza
rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi successivamente
a loro disposizione dal committente, anche qualora il secondo imprenditore abbia manifestato l'intenzione di non riassumere
i dipendenti del primo imprenditore.
Sulle spese
44
Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 24 giugno 2001, dichiara:
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: il tedesco.