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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21095/2026

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goudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diPadova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2026 il Tribunale di Rovigo ha sollevatoconflitto negativo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova in ordine alladecisione dell’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la liberazione anticipata inrelazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta dal Tribunale diRovigo ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, adito dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la competenza delTribunale di Rovigo sul rilievo che la competenza spetta al giudice che ha disposto lasanzione sostitutiva, non condividendo la giurisprudenza della Corte di cassazione cheaveva ritenuto funzionalmente competente a decidere sulla concessione del beneficio dellaliberazione anticipata il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen.,Al riguardo ha evidenziato che per l’esecuzione delle pene sostitutive la cosiddettaRiforma Cartabia ha delineato due distinti regimi, uno per le pene di carattere sostitutivo ditipo detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) - per le quali è competente il Magistratodi sorveglianza - ed uno per il lavoro di pubblica utilità - la cui esecuzione è affidata algiudice della cognizione che ha applicato la pena ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del1981.Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono, pertanto, riservate algiudice dell’esecuzione con la conseguenza che, stante l’autonoma regolamentazione dellavoro di pubblica utilità, tale misura rimane, per tutta la sua durata, sotto la supervisione delgiudice che l’ha applicataDepone per la competenza del giudice della cognizione anche l’art. 76 della legge n.689 del 1981 che non opera alcun rinvio diretto all’art. 69 bis Ord. pen., ovvero alla normache disciplina il procedimento e la competenza in materia di liberazione anticipata.Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio dell’istituto pretendendosolo nella fase finale dell’esecuzione una iniziativa da parte di un organo giudiziario, ilmagistrato di sorveglianza, che non ha alcuna cognizione della vicenda esecutiva, per di piùalternando l’unitarietà del rapporto esecutivo, che non troverebbe più il giudice che detieneab initio il monitoraggio dell’intera misura e che è investito di qualsivoglia profilo applicativoNé su tale conclusione incide la recente previsione di cui all’art. 69 bis, comma 2, Ord.pen., in quanto non riferibile al beneficio della liberazione anticipata rispetto al lavoro dipubblica utilitàDa ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza segnala che la Corte costituzionale nellasentenza n. 201 del 2025 ha espressamente considerato l'istituto della liberazione anticipatacome “strumento giuridico per una verifica periodica … un riscontro puntuale sull'andamentodel percorso trattamentale … valutazione individualizzata … idonea a segnalare lespecifiche criticità riscontrate nel semestre e acconsentire allo stesso condannato - anchegrazie ai colloqui con il magistrato di sorveglianza e con l'amministrazione penitenziaria - disuperare tali criticità”, ne consegue che il relativo giudizio non può che essere attribuitoall'organo giurisdizionale preposto all'esecuzione, che nel caso dei lavori di pubblica utilità èil giudice che ha pronunciato la condanna.3.

Il Tribunale di Rovigo ha sollevato conflitto ai sensi degli artt. 38 e seg. cod. proc.pen. ritenendo condivisibili le conclusioni cui in materia è pervenuta l’ormai consolidatagiurisprudenza della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di prenderecognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che puòessere superata solo con la decisione di questa Corte.2.

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Padova.Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quelladell'ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso dipena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 bis legge n. 689del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo Ufficio.Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, alcondannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essereconcessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionaledel magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01).In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1,n. 38903 del 29/10/2025, Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli; Sez. 1, n. 22662 del7/03/2025, Quartararo; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl.

GIP Cosenza/MdS Cosenza;Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl.

MdS Firenze/GIP Firenze; Sez. 1, n. 37694 del7/10/2025, confl.

Trib. [OSCURATO:PERSONA]/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025,Canli che ha ribadito, incidentalmente, il medesimo principio.Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco dellenorme di riferimento.In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell'art. 69 bis, comma 4, ord. pen.,come sostituito dall'art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, in base al quale «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, incamera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardoai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale».Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 4 ildifensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dallacomunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio».

Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell'esecuzione perl'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte le questionirelative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione ene dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981,come modificati, dall'art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per laconcessione del beneficio deve ritenersi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.3.

Le obiezioni avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova, nel declinare lapropria competenza, non appaiono fondate.Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 e l'art. 69-bis Ord.pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella prima norma non consente diescludere l’applicazione della seconda, se non altro perché tale riserva si riferisce alle normedell'ordinamento penitenziario specificamente richiamate: l'attribuzione della competenza almagistrato di sorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcunaviolazione di legge.Inoltre, l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specifico istituto, almagistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto la sanzione e che ne cural’esecuzione, non produce alcuna incompatibilità sistematica.Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilite dall'ordinamentopenitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, oggi, dall'art. 20-bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata è una vicenda“eccezionale”, che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzionestessa, e non vi sono controindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto sioccupi uno specifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato disorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi deve logicamente esserestata espiata.Tale attribuzione, pertanto, non solo non produce alcuna incompatibilità nel sistema,ma al contrario appare rispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost.Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato di sorveglianza,degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare la concedibilità del beneficio, èinfondata.Il magistrato di sorveglianza ha una continua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. econ le forze dell’ordine, e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria perverificare l’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dalcondannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversi della suapersonalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolo relativo alla concessionedella sanzione sostitutiva possa limitare le sue possibilità di indagine e di approfondimento.Tanto meno il magistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato,nell'acquisire gli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivosia regolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti digiurisdizione risultano ben distinti e non interferenti.Neanche la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2025 offre indicazionisuscettibili superare il tenore letterale della disposizione dell’art. 69 bis, comma 4, Ord. pen.«(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dalmagistrato di sorveglianza»”, che non consente letture alternativeCome già osservato da questa Corte nella sentenza n. 10302 del 2025 “Eventualiesigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza,anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudicedell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, nonsuperabile in via interpretativa”4.

Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciò essererisolto individuando, quale giudice competente, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova, a cuidevono pertanto essere trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diPadova cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
goudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diPadova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2026 il Tribunale di Rovigo ha sollevatoconflitto negativo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova in ordine alladecisione dell’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la liberazione anticipata inrelazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta dal Tribunale diRovigo ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, adito dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la competenza delTribunale di Rovigo sul rilievo che la competenza spetta al giudice che ha disposto lasanzione sostitutiva, non condividendo la giurisprudenza della Corte di cassazione cheaveva ritenuto funzionalmente competente a decidere sulla concessione del beneficio dellaliberazione anticipata il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen.,Al riguardo ha evidenziato che per l’esecuzione delle pene sostitutive la cosiddettaRiforma Cartabia ha delineato due distinti regimi, uno per le pene di carattere sostitutivo ditipo detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) - per le quali è competente il Magistratodi sorveglianza - ed uno per il lavoro di pubblica utilità - la cui esecuzione è affidata algiudice della cognizione che ha applicato la pena ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del1981.Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono, pertanto, riservate algiudice dell’esecuzione con la conseguenza che, stante l’autonoma regolamentazione dellavoro di pubblica utilità, tale misura rimane, per tutta la sua durata, sotto la supervisione delgiudice che l’ha applicataDepone per la competenza del giudice della cognizione anche l’art. 76 della legge n.689 del 1981 che non opera alcun rinvio diretto all’art. 69 bis Ord. pen., ovvero alla normache disciplina il procedimento e la competenza in materia di liberazione anticipata.Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio dell’istituto pretendendosolo nella fase finale dell’esecuzione una iniziativa da parte di un organo giudiziario, ilmagistrato di sorveglianza, che non ha alcuna cognizione della vicenda esecutiva, per di piùalternando l’unitarietà del rapporto esecutivo, che non troverebbe più il giudice che detieneab initio il monitoraggio dell’intera misura e che è investito di qualsivoglia profilo applicativoNé su tale conclusione incide la recente previsione di cui all’art. 69 bis, comma 2, Ord.pen., in quanto non riferibile al beneficio della liberazione anticipata rispetto al lavoro dipubblica utilitàDa ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza segnala che la Corte costituzionale nellasentenza n. 201 del 2025 ha espressamente considerato l'istituto della liberazione anticipatacome “strumento giuridico per una verifica periodica … un riscontro puntuale sull'andamentodel percorso trattamentale … valutazione individualizzata … idonea a segnalare lespecifiche criticità riscontrate nel semestre e acconsentire allo stesso condannato - anchegrazie ai colloqui con il magistrato di sorveglianza e con l'amministrazione penitenziaria - disuperare tali criticità”, ne consegue che il relativo giudizio non può che essere attribuitoall'organo giurisdizionale preposto all'esecuzione, che nel caso dei lavori di pubblica utilità èil giudice che ha pronunciato la condanna.3. Il Tribunale di Rovigo ha sollevato conflitto ai sensi degli artt. 38 e seg. cod. proc.pen. ritenendo condivisibili le conclusioni cui in materia è pervenuta l’ormai consolidatagiurisprudenza della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di prenderecognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che puòessere superata solo con la decisione di questa Corte.2. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Padova.Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quelladell'ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso dipena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 bis legge n. 689del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo Ufficio.Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, alcondannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essereconcessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionaledel magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01).In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1,n. 38903 del 29/10/2025, Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli; Sez. 1, n. 22662 del7/03/2025, Quartararo; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl. GIP Cosenza/MdS Cosenza;Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl. MdS Firenze/GIP Firenze; Sez. 1, n. 37694 del7/10/2025, confl. Trib. [OSCURATO:PERSONA]/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025,Canli che ha ribadito, incidentalmente, il medesimo principio.Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco dellenorme di riferimento.In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell'art. 69 bis, comma 4, ord. pen.,come sostituito dall'art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, in base al quale «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, incamera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardoai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale».Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 4 ildifensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dallacomunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio». Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell'esecuzione perl'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte le questionirelative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione ene dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981,come modificati, dall'art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per laconcessione del beneficio deve ritenersi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.3. Le obiezioni avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova, nel declinare lapropria competenza, non appaiono fondate.Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 e l'art. 69-bis Ord.pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella prima norma non consente diescludere l’applicazione della seconda, se non altro perché tale riserva si riferisce alle normedell'ordinamento penitenziario specificamente richiamate: l'attribuzione della competenza almagistrato di sorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcunaviolazione di legge.Inoltre, l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specifico istituto, almagistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto la sanzione e che ne cural’esecuzione, non produce alcuna incompatibilità sistematica.Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilite dall'ordinamentopenitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, oggi, dall'art. 20-bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata è una vicenda“eccezionale”, che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzionestessa, e non vi sono controindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto sioccupi uno specifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato disorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi deve logicamente esserestata espiata.Tale attribuzione, pertanto, non solo non produce alcuna incompatibilità nel sistema,ma al contrario appare rispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost.Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato di sorveglianza,degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare la concedibilità del beneficio, èinfondata.Il magistrato di sorveglianza ha una continua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. econ le forze dell’ordine, e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria perverificare l’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dalcondannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversi della suapersonalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolo relativo alla concessionedella sanzione sostitutiva possa limitare le sue possibilità di indagine e di approfondimento.Tanto meno il magistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato,nell'acquisire gli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivosia regolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti digiurisdizione risultano ben distinti e non interferenti.Neanche la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2025 offre indicazionisuscettibili superare il tenore letterale della disposizione dell’art. 69 bis, comma 4, Ord. pen.«(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dalmagistrato di sorveglianza»”, che non consente letture alternativeCome già osservato da questa Corte nella sentenza n. 10302 del 2025 “Eventualiesigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza,anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudicedell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, nonsuperabile in via interpretativa”4. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciò essererisolto individuando, quale giudice competente, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova, a cuidevono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diPadova cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente