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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03867/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Bari, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Bari del 30/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento, non è consentito a fronte del concordato sulla pena, essendo peraltro genericamente formulato.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RI r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Bari, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Bari del 30/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento, non è consentito a fronte del concordato sulla pena, essendo peraltro genericamente formulato. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RI r
Sentenza Cassazione n. 03867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris