CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza del 22 gennaio 2021; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, avendo la Corte congruamente osservato che all'istanza di rinvio non si era allegata l'impossibilità di avvalersi di sostituti; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]}tttorio S,jaislao [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANer-2, "'A 2 7'