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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 38157/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la ordinanza del 14/04/2021 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 aprile 2021 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva, in data 2 aprile 2021, disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il concorso (assieme a [OSCURATO:PERSONA]) nel reato di illecita detenzione a fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (kg. 6,5 di cocaina e kg. 37 di hashish) di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 -bis e 4, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva specifica ex art. 99 cod. pen. 2.

Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 40, 42, 110 cod. pen. e plurimi vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria, per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto il concorso dell'indagato nella detenzione di quantitativi di stupefacente separatamente detenuti dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione da costui occupata assieme alla convivente, muovendo da un non meglio precisato accordo lavorativo illecito, la cui non dimostrata esistenza è stata ipotizzata sulla base di meri contatti verificatisi tra i due indagati nei giorni antecedenti le operazioni di perquisizione e sequestro.

Irrilevanti, in tal senso, devono ritenersi, ad avviso del ricorrente, sia la circostanza relativa ad un precedente arresto in flagranza avvenuto in data 23 ottobre 2018 assieme al predetto coindagato, sia quella relativa alla detenzione di somme di denaro nell'appartamento occasionalmente occupato dal Kacani, in quanto tale non oggettivamente correlabile ad una comune detenzione dello stupefacente nella diversa abitazione che si trovava nella esclusiva disponibilità del Dudija, stante la separata allocazione dello stupefacente e del denaro.

Sotto tale profilo si evidenzia, inoltre, che il fatto di prestarsi a ricevere denaro da custodire in conto terzi non può essere ritenuta, in assenza di elementi più specifici, una circostanza indicativa di una codetenzione di ingenti quantità di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, ove si consideri che la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno dell'ipotizzata fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, è adeguatamente sorretta dall'impianto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitannente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio.

Ragioni individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile in questa Sede, in una serie di elementi coerentemente ritenuti sintomatici del coinvolgimento del ricorrente nel reato di illecita detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute all'atto della perquisizione domiciliare, con l'assunzione di un ruolo attivo ed affatto marginale da parte del ricorrente, per aver contributo ad organizzare, unitamente al coindagato, anche l'attività di custodia e gestione - presso un appartamento nella sua materiale disponibilità - di un ingente quantitativo di denaro che ne costituiva il provento, e segnatamente: a) nel fatto che, già nei giorni precedenti la perquisizione domiciliare e il sequestro di ingenti quantità di stupefacenti (nell'abitazione del Dudija) e di una rilevante somma di denaro contante suddivisa in banconote di diverso taglio (nell'abitazione del Kacani), i servizi di osservazione e pedinamento avevano constatato che i due si spostavano assieme, con la vettura in uso al Kacani, per incontrare diverse persone in luoghi isolati della provincia di Modena, adottando sempre percorsi diversi al fine di raggiungere le medesime destinazioni; b) nelle modalità di distribuzione e suddivisione dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato all'interno delle rispettive abitazioni (in quella del Dudija, adibita alla custodia e al confezionamento della droga, una parte vi è stata rinvenuta già suddivisa in panetti ed un'altra parte ancora sfusa e in attesa del confezionamento, assieme a bilancini di precisione, taglierini, macchina per sottovuoto ecc., mentre in quella del Kacani, adibita alla custodia e alla suddivisione del denaro provento dell'attività di smercio delle sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti cinque quaderni con fogli dattiloscritti recanti nomi e cifre riconducibili alla predetta attività); c) nella ritenuta contraddittorietà e non credibilità delle versioni dai predetti coindagati rese nel corso dei rispettivi interrogatori (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata); d) nel fatto di essere già stati tratti in arresto assieme - nell'ambito di una diversa operazione antidroga compiuta nell'ottobre del 2018, sempre nella città di Modena - per analoghi fatti di reato (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina); e) nella disponibilità di autoveicoli diversi e di diverse utenze telefoniche, oltre che nel comportamento da entrambi tenuto - cercando di darsi alla fuga - nel momento in cui si accorsero della presenza della Polizia il giorno in cui venne effettuata la perquisizione domiciliare.

2. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze indiziarie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva su un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

3. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la ordinanza del 14/04/2021 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2021 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva, in data 2 aprile 2021, disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il concorso (assieme a [OSCURATO:PERSONA]) nel reato di illecita detenzione a fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (kg. 6,5 di cocaina e kg. 37 di hashish) di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 -bis e 4, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva specifica ex art. 99 cod. pen. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 40, 42, 110 cod. pen. e plurimi vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria, per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto il concorso dell'indagato nella detenzione di quantitativi di stupefacente separatamente detenuti dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione da costui occupata assieme alla convivente, muovendo da un non meglio precisato accordo lavorativo illecito, la cui non dimostrata esistenza è stata ipotizzata sulla base di meri contatti verificatisi tra i due indagati nei giorni antecedenti le operazioni di perquisizione e sequestro. Irrilevanti, in tal senso, devono ritenersi, ad avviso del ricorrente, sia la circostanza relativa ad un precedente arresto in flagranza avvenuto in data 23 ottobre 2018 assieme al predetto coindagato, sia quella relativa alla detenzione di somme di denaro nell'appartamento occasionalmente occupato dal Kacani, in quanto tale non oggettivamente correlabile ad una comune detenzione dello stupefacente nella diversa abitazione che si trovava nella esclusiva disponibilità del Dudija, stante la separata allocazione dello stupefacente e del denaro. Sotto tale profilo si evidenzia, inoltre, che il fatto di prestarsi a ricevere denaro da custodire in conto terzi non può essere ritenuta, in assenza di elementi più specifici, una circostanza indicativa di una codetenzione di ingenti quantità di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, ove si consideri che la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno dell'ipotizzata fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, è adeguatamente sorretta dall'impianto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitannente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio. Ragioni individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile in questa Sede, in una serie di elementi coerentemente ritenuti sintomatici del coinvolgimento del ricorrente nel reato di illecita detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute all'atto della perquisizione domiciliare, con l'assunzione di un ruolo attivo ed affatto marginale da parte del ricorrente, per aver contributo ad organizzare, unitamente al coindagato, anche l'attività di custodia e gestione - presso un appartamento nella sua materiale disponibilità - di un ingente quantitativo di denaro che ne costituiva il provento, e segnatamente: a) nel fatto che, già nei giorni precedenti la perquisizione domiciliare e il sequestro di ingenti quantità di stupefacenti (nell'abitazione del Dudija) e di una rilevante somma di denaro contante suddivisa in banconote di diverso taglio (nell'abitazione del Kacani), i servizi di osservazione e pedinamento avevano constatato che i due si spostavano assieme, con la vettura in uso al Kacani, per incontrare diverse persone in luoghi isolati della provincia di Modena, adottando sempre percorsi diversi al fine di raggiungere le medesime destinazioni; b) nelle modalità di distribuzione e suddivisione dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato all'interno delle rispettive abitazioni (in quella del Dudija, adibita alla custodia e al confezionamento della droga, una parte vi è stata rinvenuta già suddivisa in panetti ed un'altra parte ancora sfusa e in attesa del confezionamento, assieme a bilancini di precisione, taglierini, macchina per sottovuoto ecc., mentre in quella del Kacani, adibita alla custodia e alla suddivisione del denaro provento dell'attività di smercio delle sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti cinque quaderni con fogli dattiloscritti recanti nomi e cifre riconducibili alla predetta attività); c) nella ritenuta contraddittorietà e non credibilità delle versioni dai predetti coindagati rese nel corso dei rispettivi interrogatori (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata); d) nel fatto di essere già stati tratti in arresto assieme - nell'ambito di una diversa operazione antidroga compiuta nell'ottobre del 2018, sempre nella città di Modena - per analoghi fatti di reato (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina); e) nella disponibilità di autoveicoli diversi e di diverse utenze telefoniche, oltre che nel comportamento da entrambi tenuto - cercando di darsi alla fuga - nel momento in cui si accorsero della presenza della Polizia il giorno in cui venne effettuata la perquisizione domiciliare. 2. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze indiziarie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva su un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 3. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere es
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