CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI, 01FTUED [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui al capo a) dell'imputazione, in relazione al quale non è stata resa confessione, è non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Invero, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio applicato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Invero, la graduazione della pena, in relazione sia agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia all'individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così