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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 14065/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17955/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 563 /20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DI CATANIAdepositata il 22/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 22/3/2022, la Corte d’appello di Catania haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado avev a rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della societàLe [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei dan ni subiti dall’attrice a seguito della caduta in cui la stessa era incappata all’interno del supermercatogestito dalla società convenuta; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale ha rilevatocome il primo giudice avesse correttamente dis atteso l’istanza risarcitoria dell’attrice, non avendo quest’ultima fornito alcuna adeguataprova circa la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra lacosa utilizzata (nella specie, i passaggi asseritamente intralciati dei locali del supermercato i n esame) e l’evento dannoso, con la conseguentesostanziale infondatezza della pretesa esercitata; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già chiamata in giudizioa fini di manleva) non ha svolto difese in questa sede; EmmaAprile ha depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2051, 2043, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamentevalutato il complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio,pervenendo in modo scorretto ad escludere la sussistenza del nessodi causalità tra l’uso della cosa custodita dalla società convenuta ei danni concr etamente sofferti dall’odierna ricorrente; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è infondato; osservapreliminarmente il Collegio come la formulazione dell'art.2051c.c. (“ ciascuno ̀ responsabile del danno cagionato dalle cose che hain custodia, salvo che provi il caso fortuito ”) evidenzi chiaramente che: - la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapportodi custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto ela cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contattocon la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162- 01); - ad integrare la responsabilità ̀ necessario (e sufficiente) che il dannosia stato ‘cagionato’ dalla cosa in cust odia, assum endo rilevanza ilsolo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentrenon occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'eserciziodel suo potere sul bene, giacch ́ il profilo della condotta del custode ̀ – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenzan. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01); -il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non ̀ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale,anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; - si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte,v.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01)con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito intervienecome elemento idoneo ad elidere il nes so causale altrimenti esistentefra la cosa e il danno; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazionedella sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; quantoai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenzan. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 - 01) secondo cui: - ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito dellaresponsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento ̀ da considerarecausato da un alt ro se, ferme restando le altre condizioni, ilprimo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria dellacondicio sine qua non ); -tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art.41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso ̀ riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione– in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosial di fuori delle normali linee di sviluppo della se rie causale giàin atto; - al contempo, neppure ̀ sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali cos ̀ determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri imputabilequella che – secondo l' id quod plerumque accidit e quindi in basealla regolarità st atistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorchériscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi diuna sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costitui sce l'antecedentenecessario; ne deriva che tutto ciò che non ̀ prevedibile oggettivamente, ovverotutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria,avente idon eità causale assorbente e tale da interrompere ilnesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficaciacondizionante; ovviamente,anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev’essereoggettiva – dal punto di vista p robabilistico o della causalità adeguata– senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza omeno di colpa del custode (sull’insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez.3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01); varrà,da ultimo, osservare, come le Sezioni Unite di questa Corte abbianodi recente ulteriormente ribadito il principio ai sensi del quale laresponsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, l a dimostrazioneda parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoriadel caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiatoo di un terzo, connotato da im prevedibilità ed inevitabilità, dalpunto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Sez.

U, Ordinanzan. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01); Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri postetali premesse, osserva il C ollegio come la C orte territoriale – sullabase di un discorso giustificativo adeguatamente argomentato sul piano logico - giuridico e pienamente idoneo a dar conto dell’ iter del ragionamentoseguito – abbia correttamente interpretato e applicato i principi di diritto sopra richiamati, impegnandosi a rilevare come gli elementidi prova complessivamente acquisiti al giudizio non avessero fornito una dimostrazione sufficientemente attendibile circa la sussistenzadel ridetto nesso di causalità tra l’uso della c osa custodita dallasocietà convenuta e i danni sofferti dall’attrice; ciò posto, le doglianze articolate dall’odierna ricorrente, nella misurain cui censurano il modo attraverso il quale i giudici di merito hanno valutato l’idoneità rappresentativa del m ateriale istruttorio complessivamente acquisito, devono ritenersi non prospettabili in questasede; deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil me rito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 6207 09); nellaspecie, la C orte d’appello ha espressamente evidenziato come dall’esame delle fonti di prova testimoniale complessivamente Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri acquisite, nonché dalle ulteriori complessive emergenze processuali, non fosse emersa con sufficiente certezza e inequivocità la riconducibilità dei danni lamentati dalla ricorrente all’uso della cosa custoditadalla società convenuta; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate dalla ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellacensura esaminata, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essereattestata la sussistenza dei presuppos ti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli acce ssori comeper legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17955/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 563 /20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DI CATANIAdepositata il 22/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 22/3/2022, la Corte d’appello di Catania haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado avev a rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della societàLe [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei dan ni subiti dall’attrice a seguito della caduta in cui la stessa era incappata all’interno del supermercatogestito dalla società convenuta; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale ha rilevatocome il primo giudice avesse correttamente dis atteso l’istanza risarcitoria dell’attrice, non avendo quest’ultima fornito alcuna adeguataprova circa la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra lacosa utilizzata (nella specie, i passaggi asseritamente intralciati dei locali del supermercato i n esame) e l’evento dannoso, con la conseguentesostanziale infondatezza della pretesa esercitata; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già chiamata in giudizioa fini di manleva) non ha svolto difese in questa sede; EmmaAprile ha depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2051, 2043, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamentevalutato il complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio,pervenendo in modo scorretto ad escludere la sussistenza del nessodi causalità tra l’uso della cosa custodita dalla società convenuta ei danni concr etamente sofferti dall’odierna ricorrente; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è infondato; osservapreliminarmente il Collegio come la formulazione dell'art.2051c.c. (“ ciascuno ̀ responsabile del danno cagionato dalle cose che hain custodia, salvo che provi il caso fortuito ”) evidenzi chiaramente che: - la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapportodi custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto ela cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contattocon la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162- 01); - ad integrare la responsabilità ̀ necessario (e sufficiente) che il dannosia stato ‘cagionato’ dalla cosa in cust odia, assum endo rilevanza ilsolo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentrenon occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'eserciziodel suo potere sul bene, giacch ́ il profilo della condotta del custode ̀ – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenzan. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01); -il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non ̀ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale,anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; - si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte,v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01)con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito intervienecome elemento idoneo ad elidere il nes so causale altrimenti esistentefra la cosa e il danno; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazionedella sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; quantoai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenzan. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 - 01) secondo cui: - ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito dellaresponsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento ̀ da considerarecausato da un alt ro se, ferme restando le altre condizioni, ilprimo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria dellacondicio sine qua non ); -tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art.41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso ̀ riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione– in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosial di fuori delle normali linee di sviluppo della se rie causale giàin atto; - al contempo, neppure ̀ sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali cos ̀ determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri imputabilequella che – secondo l' id quod plerumque accidit e quindi in basealla regolarità st atistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorchériscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi diuna sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costitui sce l'antecedentenecessario; ne deriva che tutto ciò che non ̀ prevedibile oggettivamente, ovverotutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria,avente idon eità causale assorbente e tale da interrompere ilnesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficaciacondizionante; ovviamente,anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev’essereoggettiva – dal punto di vista p robabilistico o della causalità adeguata– senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza omeno di colpa del custode (sull’insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez.3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01); varrà,da ultimo, osservare, come le Sezioni Unite di questa Corte abbianodi recente ulteriormente ribadito il principio ai sensi del quale laresponsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, l a dimostrazioneda parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoriadel caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiatoo di un terzo, connotato da im prevedibilità ed inevitabilità, dalpunto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Sez. U, Ordinanzan. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01); Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri postetali premesse, osserva il C ollegio come la C orte territoriale – sullabase di un discorso giustificativo adeguatamente argomentato sul piano logico - giuridico e pienamente idoneo a dar conto dell’ iter del ragionamentoseguito – abbia correttamente interpretato e applicato i principi di diritto sopra richiamati, impegnandosi a rilevare come gli elementidi prova complessivamente acquisiti al giudizio non avessero fornito una dimostrazione sufficientemente attendibile circa la sussistenzadel ridetto nesso di causalità tra l’uso della c osa custodita dallasocietà convenuta e i danni sofferti dall’attrice; ciò posto, le doglianze articolate dall’odierna ricorrente, nella misurain cui censurano il modo attraverso il quale i giudici di merito hanno valutato l’idoneità rappresentativa del m ateriale istruttorio complessivamente acquisito, devono ritenersi non prospettabili in questasede; deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil me rito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 6207 09); nellaspecie, la C orte d’appello ha espressamente evidenziato come dall’esame delle fonti di prova testimoniale complessivamente Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 17955 /2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri acquisite, nonché dalle ulteriori complessive emergenze processuali, non fosse emersa con sufficiente certezza e inequivocità la riconducibilità dei danni lamentati dalla ricorrente all’uso della cosa custoditadalla società convenuta; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate dalla ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellacensura esaminata, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essereattestata la sussistenza dei presuppos ti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli acce ssori comeper legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, de
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