Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2017

Cassazione n. 20101/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 15503 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 01493110355 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Savorelli, n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Dardanelli, n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - L INTIMATO avverso la sentenza n. 783 - 14/27.3.2017 della Corte d'Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 23.5.2002 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.

Esponevano che la società convenuta aveva a loro venduto l'appartamento ricompreso nello stabile in Forte dei Marmi, alla via Provinciale, n. 7; che in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua verificatesi negli anni 1998, 1999 e 2000, a loro volta causate da vizi dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, l'appartamento aveva subito significativi danni.

Chiedevano condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00, corrispondente al costo delle opere di ripristino all'uopo eseguite, nonché della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti.

2. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, si costituiva, chiamato in causa dalla convenuta con domanda di manleva, il geometra [OSCURATO:PERSONA], che aveva diretto, per conto dell'impresa costruttrice, "[OSCURATO:PERSONA]" a resp. lim., i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

4. Acquisito il supplemento alla relazione di c.t.u., la convenuta, con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., eccepiva che non aveva venduto l'appartamento con assunzione della responsabilità del costruttore.5.

Con sentenza n. 1723/2008 il tribunale rigettava la domanda degli attori e rigettava la domanda della convenuta.

6. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.

Instava per il rigetto del gravame.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].

7. Con sentenza n. 783 dei 14/27.3.2017 la Corte d'Appello di Bologna accoglieva il gravame e, per l'effetto, condannava l'appellata "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. a risarcire il danno sofferto dagli appellanti, danno liquidato in euro 22.746,66, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria.

Premetteva la corte, nel quadro della previsione dell'art. 1669 cod. civ., che era fuor di contestazione che i lavori di ristrutturazione avessero avuto inizio in epoca anteriore e termine in epoca posteriore all'acquisto dell'immobile da parte della "[OSCURATO:PERSONA]".

Indi esponeva che la circostanza che l'appellata avesse acquistato l'immobile durante l'esecuzione dei lavori, ne aveva comportato il subentro nell'attività edilizia, "come peraltro espressamente stabilito dall'art. 11 del d.P.R. 380/01 (...) che contempla proprio la fattispecie del trasferimento del permesso di costruire unitamente all'immobile" (così sentenza d'appello, pag. 4).

Esponeva dunque che con l'acquisto dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione l'appellata aveva assunto la titolarità, quale committente, dell'attività edilizia, con susseguente onere, onere per nulla assolto, di verificare la corretta esecuzione dei lavori.

Esponeva, per altro verso, che gli esiti della c.t.u., appieno da condividere, davano ragione dell'esperita pretesa risarcitoria ex art. 1669 cod. civ.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.1.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

9. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Premette che ha acquistato l'immobile con rogito del 27.3.1996 e che i lavori di ristrutturazione sono terminati 1'11.5.1998.

Indi deduce che la Corte di Bologna ha erroneamente applicato in via retroattiva il disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, entrato in vigore - giusta il disposto dell'art. 138 del medesimo d.P.R. - a decorrere dall'1.1.2002.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 4 della legge n. 10/1977 e dell'art. 1669 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che la Corte di Bologna, in relazione all'affermato subentro di essa ricorrente nell'attività edilizia, ha considerato l'attività di ristrutturazione in maniera generica ed indifferenziata e non ha operato alcuna distinzione tra l'attività edilizia già esaurita, eseguita in virtù di concessioni edilizie già scadute, insuscettibili di trasferimento pur ai sensi dell'art. 4 della legge n. 10/1977, e l'attività edilizia ancora in corso di esecuzione, in virtù di concessioni edilizie non ancora scadute, al momento dell'acquisto del fabbricato, ciò viepiù che nella specie sono state rilasciate ben tre concessioni edilizie.

Deduce segnatamente che la concessione edilizia n. 51, cui si correlano le opere asseritamente viziate, chiesta e ottenuta nel 1993 dall'originario proprietario, [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato di via Provinciale, n. 7, era scaduta in data 26.2.1996, antecedentemente al suo acquisto, sicché era intrasferibile.

Deduce altresì che la Corte di Bologna, in relazione all'affermato subentro di essa ricorrente nell'attività edilizia, non ha considerato che il trasferimento della concessione edilizia è rimesso alla libera determinazione delle parti nell'occasione del trasferimento dell'immobile.

Deduce segnatamente, nel quadro della facoltatività del trasferimento della concessione, che sia nel contratto preliminare, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente per sé o per persona da nominare), sia nel contratto definitivo, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed essa ricorrente, le parti avevano espressamente pattuito che non ci sarebbe stato alcun subentro dell'acquirente nelle concessioni edilizie intestate all'alienante ed, in particolare, nella concessione edilizia n. 51.

Deduce inoltre che, acquistata la proprietà dell'immobile col rogito in data 27.3.1996, l'unica concessione edilizia di cui ha fatto richiesta e ad essa intestata è quella - n. 588 - relativa all'esecuzione dei lavori concernenti la recinzione del fabbricato, lavori ben diversi da quelli oggetto di contestazione nella presente controversia.

Deduce infine che non ha alcun rilievo la circostanza che del pagamento dei lavori oggetto della concessione edilizia n. 51 ed oggetto della variante n. 326 alla concessione n. 51, variante egualmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], si siano fatti carico, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] ed essa società ricorrente.

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ., dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 4 della legge n. 10/1977; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputarla responsabile in veste di costruttore-venditore, siccome non vi è stato subentro da parte sua nell'attività di realizzazione delle opere asseritamente viziate.

Deduce invero che ha avuto veste di mera venditrice dell'immobile.

Deduce che, del resto, ai fini della responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non è sufficiente che si sia fatto luogo alla vendita dell'immobile, giacché occorre che il venditore sia stato l'artefice dei vizi denunciati.

Deduce altresì che non è subentrata nella titolarità della concessione edilizia n. 51, cui si correlano le opere asseritamente viziate, ed ha in tal guisa dato prova di non aver avuto alcun potere di direttiva e controllo nei confronti dell'impresa appaltatrice, né siffatto potere di direttiva e controllo può desumersi, così come erroneamente ha ritenuto la corte distrettuale, dalla formulata e disattesa istanza di chiamata in causa dell'impresa costruttrice, "[OSCURATO:PERSONA]" a resp. lim.Deduce che, del resto, alla nomina del geometra [OSCURATO:PERSONA], quale progettista e direttore dei lavori oggetto della concessione edilizia n. 51, ha fatto luogo il precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA].

13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che mercé il supplemento alla relazione di c.t.u. si è riscontrato che le infiltrazioni d'acqua sono state provocate dalla rottura di una tubazione idrica della proprietà vicina e non sono state adeguatamente impedite dalla guaina bituminosa applicata all'interno delle fondamenta.

Deduce quindi che ben avrebbe dovuto, quanto meno, la Corte di Bologna opinare per la sussistenza di un concorso di colpa.

14. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso sono significativamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del quarto motivo del ricorso.

15. Sussiste senza dubbio l' "error in iudicando" sub specie di "falsa applicazione" dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 in dipendenza della proiezione retroattiva che, seppur in chiave di "mero riferimento normativo", la Corte bolognese ha al menzionato articolo comunque attribuito.

Sono invero fuor di contestazione i rilievi "in fatto" (la ricorrente ha acquistato l'immobile con rogito del 27.3.1996; i lavori di ristrutturazione sono terminati 1'11.5.1998) prospettati con il primo mezzo ed ai quali è ancorata l'ineccepibile deduzione della indebita retroattiva applicazione della disposizione - l'art. 11 - del testo unico in materia edilizia, in vigore dall'1.1.2002.

16. Questa Corte spiega che l'art. 1669 cod. civ. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi (cfr. Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777; Cass. 2.10.2000, n. 13003, secondo cui la responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ., dettata in materia d'appalto e applicabile nei confronti del costruttore, è invocabile nei confronti del venditore nell'ipotesi in cui questi abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l'appaltatore un "nudus minister"; Cass.30.9.2020, n. 20877, secondo cui l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile).Ulteriormente questa Corte puntualizza che nell'ipotesi anzidetta grava sul venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (cfr. Cass. 17.4.2013, n. 9370).

17. In questo quadro sussiste il vizio di "omesso esame" denunciato e con il secondo mezzo e con il terzo mezzo.

18. Ovviamente l'omesso esame circa un fatto decisivo attiene al "giudizio di fatto" e riguarda, esattamente, un fatto vero e proprio e quindi un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 co., n. 6, e 369, 20 co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisívità"; Cass. 8.9.2016, n. 17761).

19. Su tale scorta innegabilmente le circostanze prospettate, in particolare con il secondo motivo, integrano ben precisi "elementi di fatto".

E' il caso, appunto, del rilievo per cui la concessione edilizia n. 51, cui si correlano le opere asseritamente viziate, chiesta e ottenuta, nel 1993, dall'originario proprietario, [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato di via Provinciale, n. 7, era scaduta in data 26.2.1996, antecedentemente all'acquisto della "[OSCURATO:PERSONA]", sicché era intrasferibile (cfr. ricorso, pagg. 15 - 16).

E' il caso, appunto, del rilievo per cui, nel quadro della facoltatività del trasferimento della concessione, sia nel contratto preliminare, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promissarío acquirente per sé o per persona da nominare), sia nel contratto definitivo, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. ricorrente, le parti avevano espressamente pattuito che non ci sarebbe stato alcun subentro dell'acquirente nelle concessioni edilizie intestate all'alienante ed, in particolare, nella concessione edilizia n. 51 (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17).

E' il caso, appunto, del rilievo per cui l'unica concessione edilizia di cui la ricorrente ha fatto richiesta e ad essa intestata è quella, n. 588, relativa all'esecuzione dei lavori concernenti la recinzione del fabbricato, lavori ben diversi da quelli oggetto di contestazione nella presente controversia (cfr. ricorso, pag. 24).

20. Altresì, i surriferiti "elementi di fatto" sono stati comunque "calati" nella vicenda contenziosa de qua (con la memoria ex art. 183, 5° co., cod. proc. civ. del 15.3.2005, l'iniziale convenuta ebbe ad addurre di non aver venduto l'immobile con assunzione della responsabilità dell'appaltatore: cfr. ricorso, pag.

8. Cfr. ricorso, pagg. 19 e 20, ove è riprodotto il testo dei "patti particolari" inseriti nel corpo del preliminare di vendita in data 16.12.1995, a sua volta prodotto in primo grado dalla "[OSCURATO:PERSONA]" con la memoria istruttoria ex art. 184 cod. proc. dv.) ed il "dibattito processuale" sviluppatosi nelle fasi di merito ne fornisce adeguato riflesso (il tribunale, in prime cure, aveva opinato per l'insussistenza della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della "[OSCURATO:PERSONA]", siccome i lavori di ristrutturazione erano stati realizzati nel lo 1993, antecedentemente all'acquisto dell'immobile - avvenuto nel marzo del 1996 - da parte della medesima "[OSCURATO:PERSONA]": cfr. sentenza d'appello, pag. 3; gli appellanti, a loro volta, avevano addotto che la convenuta era subentrata al suo dante causa nelle opere di ristrutturazione e ne aveva proseguito l'attività senza verificare la corretta esecuzione delle opere dapprima svolte: cfr. sentenza d'appello, pag. 3).

21. Inoltre, i surriferiti "elementi di fatto" di certo non possono considerarsi vagliati dalla corte territoriale alla stregua, sic et simpliciter, del riscontro motivazionale, evidentemente "omnicomprensivo" e - sostanzialmente - "apparente" (la motivazione apparente ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica: cfr. Cass.21.7.2006, n. 16672), secondo cui con l'acquisto dell'immobile nella pendenza e nel corso dell'intervento di ristrutturazione la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva assunto la titolarità dell'attività edilizia, con il conseguente potere-dovere di verificarne la corretta esecuzione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).

22. Ancora, i surriferiti "elementi di fatto" denotano un'indubbia "attitudine" alla "decisività", giacché, se esaminati, ben avrebbero potuto dar ragione dell'esatto spettro delle opere compiute in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte della "[OSCURATO:PERSONA]", quindi, dell'eventuale anteriore esecuzione delle opere viziate, "generatrici" dei lamentati danni, quindi della possibilità o meno che la "[OSCURATO:PERSONA]" partecipasse alla loro esecuzione con potestà di coordinarne e di scii-vegliarne lo svolgimento ovvero di impartire direttive (come postula l'elaborazione giurisprudenziale dapprima richiamata).

23. Ulteriormente, nel quadro dell'insegnamento n. 9370/2013 dapprima citato, non risulta per nulla ingiustificato, allo stato, il rilievo della ricorrente, veicolato dal terzo motivo e da vagliare debitamente in sede di rinvio, per cui in dipendenza del mancato subentro nella titolarità della concessione edilizia n. 51 cui si correlano le opere asseritamente viziate, si è in tal guisa dato prova - da parte della medesima ricorrente - di non aver avuto alcun potere di direttiva e controllo nei confronti dell'impresa appaltatrice.

24. Infine, a fronte dell' "attitudine" alla "decisività" dei surriferiti "elementi di fatto", senza dubbio non hanno valenza concludente talune delle circostanze poste in risalto dai controricorrenti.

Ovvero la circostanza per cui all'esito della stipula, in data 16.12.1995, del preliminare intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente per sé o per persona da nominare) il promittente venditore fosse divenuto l'effettivo destinatario del preventivo di spesa emesso dalla "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. controricorso, pagg. 13 e 14).

Ovvero la circostanza per cui la s.r.l. ricorrente, nell'atto in data 1.3.1999, di vendita dell'unità immobiliare de qua ai controricorrenti, ebbe a dichiarare di aver ultimato i lavori e le opere, tra l'altro, riferibili, alla concessione edilizia n. 51 del 26.2.1993 ed alla successiva variante in corso d'opera del 10.2.1996 (cfr. controricorso, pagg. 4 e 14).

25. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 783 dei 14/27.3.2017 della Corte d'Appello di Bologna va, con riferimento ai medesimi motivi, cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti tutte.26.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento dei medesimi motivi, la sentenza n. 783 dei 14/27.3.2017 della Corte d'Appello di Bologna; rinvia alla stessa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 15503 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 01493110355 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Savorelli, n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Dardanelli, n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - L INTIMATO avverso la sentenza n. 783 - 14/27.3.2017 della Corte d'Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 23.5.2002 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. Esponevano che la società convenuta aveva a loro venduto l'appartamento ricompreso nello stabile in Forte dei Marmi, alla via Provinciale, n. 7; che in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua verificatesi negli anni 1998, 1999 e 2000, a loro volta causate da vizi dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, l'appartamento aveva subito significativi danni. Chiedevano condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00, corrispondente al costo delle opere di ripristino all'uopo eseguite, nonché della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti. 2. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, si costituiva, chiamato in causa dalla convenuta con domanda di manleva, il geometra [OSCURATO:PERSONA], che aveva diretto, per conto dell'impresa costruttrice, "[OSCURATO:PERSONA]" a resp. lim., i lavori di ristrutturazione dell'immobile. 4. Acquisito il supplemento alla relazione di c.t.u., la convenuta, con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., eccepiva che non aveva venduto l'appartamento con assunzione della responsabilità del costruttore.5. Con sentenza n. 1723/2008 il tribunale rigettava la domanda degli attori e rigettava la domanda della convenuta. 6. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. Instava per il rigetto del gravame. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con sentenza n. 783 dei 14/27.3.2017 la Corte d'Appello di Bologna accoglieva il gravame e, per l'effetto, condannava l'appellata "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. a risarcire il danno sofferto dagli appellanti, danno liquidato in euro 22.746,66, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria. Premetteva la corte, nel quadro della previsione dell'art. 1669 cod. civ., che era fuor di contestazione che i lavori di ristrutturazione avessero avuto inizio in epoca anteriore e termine in epoca posteriore all'acquisto dell'immobile da parte della "[OSCURATO:PERSONA]". Indi esponeva che la circostanza che l'appellata avesse acquistato l'immobile durante l'esecuzione dei lavori, ne aveva comportato il subentro nell'attività edilizia, "come peraltro espressamente stabilito dall'art. 11 del d.P.R. 380/01 (...) che contempla proprio la fattispecie del trasferimento del permesso di costruire unitamente all'immobile" (così sentenza d'appello, pag. 4). Esponeva dunque che con l'acquisto dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione l'appellata aveva assunto la titolarità, quale committente, dell'attività edilizia, con susseguente onere, onere per nulla assolto, di verificare la corretta esecuzione dei lavori. Esponeva, per altro verso, che gli esiti della c.t.u., appieno da condividere, davano ragione dell'esperita pretesa risarcitoria ex art. 1669 cod. civ.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.1.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 9. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Premette che ha acquistato l'immobile con rogito del 27.3.1996 e che i lavori di ristrutturazione sono terminati 1'11.5.1998. Indi deduce che la Corte di Bologna ha erroneamente applicato in via retroattiva il disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, entrato in vigore - giusta il disposto dell'art. 138 del medesimo d.P.R. - a decorrere dall'1.1.2002. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 4 della legge n. 10/1977 e dell'art. 1669 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che la Corte di Bologna, in relazione all'affermato subentro di essa ricorrente nell'attività edilizia, ha considerato l'attività di ristrutturazione in maniera generica ed indifferenziata e non ha operato alcuna distinzione tra l'attività edilizia già esaurita, eseguita in virtù di concessioni edilizie già scadute, insuscettibili di trasferimento pur ai sensi dell'art. 4 della legge n. 10/1977, e l'attività edilizia ancora in corso di esecuzione, in virtù di concessioni edilizie non ancora scadute, al momento dell'acquisto del fabbricato, ciò viepiù che nella specie sono state rilasciate ben tre concessioni edilizie. Deduce segnatamente che la concessione edilizia n. 51, cui si correlano le opere asseritamente viziate, chiesta e ottenuta nel 1993 dall'originario proprietario, [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato di via Provinciale, n. 7, era scaduta in data 26.2.1996, antecedentemente al suo acquisto, sicché era intrasferibile. Deduce altresì che la Corte di Bologna, in relazione all'affermato subentro di essa ricorrente nell'attività edilizia, non ha considerato che il trasferimento della concessione edilizia è rimesso alla libera determinazione delle parti nell'occasione del trasferimento dell'immobile. Deduce segnatamente, nel quadro della facoltatività del trasferimento della concessione, che sia nel contratto preliminare, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente per sé o per persona da nominare), sia nel contratto definitivo, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed essa ricorrente, le parti avevano espressamente pattuito che non ci sarebbe stato alcun subentro dell'acquirente nelle concessioni edilizie intestate all'alienante ed, in particolare, nella concessione edilizia n. 51. Deduce inoltre che, acquistata la proprietà dell'immobile col rogito in data 27.3.1996, l'unica concessione edilizia di cui ha fatto richiesta e ad essa intestata è quella - n. 588 - relativa all'esecuzione dei lavori concernenti la recinzione del fabbricato, lavori ben diversi da quelli oggetto di contestazione nella presente controversia. Deduce infine che non ha alcun rilievo la circostanza che del pagamento dei lavori oggetto della concessione edilizia n. 51 ed oggetto della variante n. 326 alla concessione n. 51, variante egualmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], si siano fatti carico, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] ed essa società ricorrente. 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ., dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 4 della legge n. 10/1977; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a reputarla responsabile in veste di costruttore-venditore, siccome non vi è stato subentro da parte sua nell'attività di realizzazione delle opere asseritamente viziate. Deduce invero che ha avuto veste di mera venditrice dell'immobile. Deduce che, del resto, ai fini della responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non è sufficiente che si sia fatto luogo alla vendita dell'immobile, giacché occorre che il venditore sia stato l'artefice dei vizi denunciati. Deduce altresì che non è subentrata nella titolarità della concessione edilizia n. 51, cui si correlano le opere asseritamente viziate, ed ha in tal guisa dato prova di non aver avuto alcun potere di direttiva e controllo nei confronti dell'impresa appaltatrice, né siffatto potere di direttiva e controllo può desumersi, così come erroneamente ha ritenuto la corte distrettuale, dalla formulata e disattesa istanza di chiamata in causa dell'impresa costruttrice, "[OSCURATO:PERSONA]" a resp. lim.Deduce che, del resto, alla nomina del geometra [OSCURATO:PERSONA], quale progettista e direttore dei lavori oggetto della concessione edilizia n. 51, ha fatto luogo il precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che mercé il supplemento alla relazione di c.t.u. si è riscontrato che le infiltrazioni d'acqua sono state provocate dalla rottura di una tubazione idrica della proprietà vicina e non sono state adeguatamente impedite dalla guaina bituminosa applicata all'interno delle fondamenta. Deduce quindi che ben avrebbe dovuto, quanto meno, la Corte di Bologna opinare per la sussistenza di un concorso di colpa. 14. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso sono significativamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del quarto motivo del ricorso. 15. Sussiste senza dubbio l' "error in iudicando" sub specie di "falsa applicazione" dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 in dipendenza della proiezione retroattiva che, seppur in chiave di "mero riferimento normativo", la Corte bolognese ha al menzionato articolo comunque attribuito. Sono invero fuor di contestazione i rilievi "in fatto" (la ricorrente ha acquistato l'immobile con rogito del 27.3.1996; i lavori di ristrutturazione sono terminati 1'11.5.1998) prospettati con il primo mezzo ed ai quali è ancorata l'ineccepibile deduzione della indebita retroattiva applicazione della disposizione - l'art. 11 - del testo unico in materia edilizia, in vigore dall'1.1.2002. 16. Questa Corte spiega che l'art. 1669 cod. civ. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi (cfr. Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777; Cass. 2.10.2000, n. 13003, secondo cui la responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ., dettata in materia d'appalto e applicabile nei confronti del costruttore, è invocabile nei confronti del venditore nell'ipotesi in cui questi abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l'appaltatore un "nudus minister"; Cass.30.9.2020, n. 20877, secondo cui l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile).Ulteriormente questa Corte puntualizza che nell'ipotesi anzidetta grava sul venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (cfr. Cass. 17.4.2013, n. 9370). 17. In questo quadro sussiste il vizio di "omesso esame" denunciato e con il secondo mezzo e con il terzo mezzo. 18. Ovviamente l'omesso esame circa un fatto decisivo attiene al "giudizio di fatto" e riguarda, esattamente, un fatto vero e proprio e quindi un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 co., n. 6, e 369, 20 co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisívità"; Cass. 8.9.2016, n. 17761). 19. Su tale scorta innegabilmente le circostanze prospettate, in particolare con il secondo motivo, integrano ben precisi "elementi di fatto". E' il caso, appunto, del rilievo per cui la concessione edilizia n. 51, cui si correlano le opere asseritamente viziate, chiesta e ottenuta, nel 1993, dall'originario proprietario, [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato di via Provinciale, n. 7, era scaduta in data 26.2.1996, antecedentemente all'acquisto della "[OSCURATO:PERSONA]", sicché era intrasferibile (cfr. ricorso, pagg. 15 - 16). E' il caso, appunto, del rilievo per cui, nel quadro della facoltatività del trasferimento della concessione, sia nel contratto preliminare, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promissarío acquirente per sé o per persona da nominare), sia nel contratto definitivo, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. ricorrente, le parti avevano espressamente pattuito che non ci sarebbe stato alcun subentro dell'acquirente nelle concessioni edilizie intestate all'alienante ed, in particolare, nella concessione edilizia n. 51 (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17). E' il caso, appunto, del rilievo per cui l'unica concessione edilizia di cui la ricorrente ha fatto richiesta e ad essa intestata è quella, n. 588, relativa all'esecuzione dei lavori concernenti la recinzione del fabbricato, lavori ben diversi da quelli oggetto di contestazione nella presente controversia (cfr. ricorso, pag. 24). 20. Altresì, i surriferiti "elementi di fatto" sono stati comunque "calati" nella vicenda contenziosa de qua (con la memoria ex art. 183, 5° co., cod. proc. civ. del 15.3.2005, l'iniziale convenuta ebbe ad addurre di non aver venduto l'immobile con assunzione della responsabilità dell'appaltatore: cfr. ricorso, pag. 8. Cfr. ricorso, pagg. 19 e 20, ove è riprodotto il testo dei "patti particolari" inseriti nel corpo del preliminare di vendita in data 16.12.1995, a sua volta prodotto in primo grado dalla "[OSCURATO:PERSONA]" con la memoria istruttoria ex art. 184 cod. proc. dv.) ed il "dibattito processuale" sviluppatosi nelle fasi di merito ne fornisce adeguato riflesso (il tribunale, in prime cure, aveva opinato per l'insussistenza della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della "[OSCURATO:PERSONA]", siccome i lavori di ristrutturazione erano stati realizzati nel lo 1993, antecedentemente all'acquisto dell'immobile - avvenuto nel marzo del 1996 - da parte della medesima "[OSCURATO:PERSONA]": cfr. sentenza d'appello, pag. 3; gli appellanti, a loro volta, avevano addotto che la convenuta era subentrata al suo dante causa nelle opere di ristrutturazione e ne aveva proseguito l'attività senza verificare la corretta esecuzione delle opere dapprima svolte: cfr. sentenza d'appello, pag. 3). 21. Inoltre, i surriferiti "elementi di fatto" di certo non possono considerarsi vagliati dalla corte territoriale alla stregua, sic et simpliciter, del riscontro motivazionale, evidentemente "omnicomprensivo" e - sostanzialmente - "apparente" (la motivazione apparente ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica: cfr. Cass.21.7.2006, n. 16672), secondo cui con l'acquisto dell'immobile nella pendenza e nel corso dell'intervento di ristrutturazione la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva assunto la titolarità dell'attività edilizia, con il conseguente potere-dovere di verificarne la corretta esecuzione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 4 - 5). 22. Ancora, i surriferiti "elementi di fatto" denotano un'indubbia "attitudine" alla "decisività", giacché, se esaminati, ben avrebbero potuto dar ragione dell'esatto spettro delle opere compiute in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte della "[OSCURATO:PERSONA]", quindi, dell'eventuale anteriore esecuzione delle opere viziate, "generatrici" dei lamentati danni, quindi della possibilità o meno che la "[OSCURATO:PERSONA]" partecipasse alla loro esecuzione con potestà di coordinarne e di scii-vegliarne lo svolgimento ovvero di impartire direttive (come postula l'elaborazione giurisprudenziale dapprima richiamata). 23. Ulteriormente, nel quadro dell'insegnamento n. 9370/2013 dapprima citato, non risulta per nulla ingiustificato, allo stato, il rilievo della ricorrente, veicolato dal terzo motivo e da vagliare debitamente in sede di rinvio, per cui in dipendenza del mancato subentro nella titolarità della concessione edilizia n. 51 cui si correlano le opere asseritamente viziate, si è in tal guisa dato prova - da parte della medesima ricorrente - di non aver avuto alcun potere di direttiva e controllo nei confronti dell'impresa appaltatrice. 24. Infine, a fronte dell' "attitudine" alla "decisività" dei surriferiti "elementi di fatto", senza dubbio non hanno valenza concludente talune delle circostanze poste in risalto dai controricorrenti. Ovvero la circostanza per cui all'esito della stipula, in data 16.12.1995, del preliminare intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente per sé o per persona da nominare) il promittente venditore fosse divenuto l'effettivo destinatario del preventivo di spesa emesso dalla "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. controricorso, pagg. 13 e 14). Ovvero la circostanza per cui la s.r.l. ricorrente, nell'atto in data 1.3.1999, di vendita dell'unità immobiliare de qua ai controricorrenti, ebbe a dichiarare di aver ultimato i lavori e le opere, tra l'altro, riferibili, alla concessione edilizia n. 51 del 26.2.1993 ed alla successiva variante in corso d'opera del 10.2.1996 (cfr. controricorso, pagg. 4 e 14). 25. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 783 dei 14/27.3.2017 della Corte d'Appello di Bologna va, con riferimento ai medesimi motivi, cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti tutte.26. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento dei medesimi motivi, la sentenza n. 783 dei 14/27.3.2017 della Corte d'Appello di Bologna; rinvia alla stessa