CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35002/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r—L 3 Scoe-- ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26339-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Io rappresenta e difende; - ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/06/2019, R.G. n. 13031/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 26339 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -1- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli pronunciata in data 17 giugno 2019, che ha rigettato l'opposizione fatta valere dal ricorrente contro il provvedimento, emesso dal medesimo Tribunale, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio secondo l'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c. e che la causa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 novembre 2020. —11 Prese te ([OSCURATO:PERSONA] nni Lo