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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22005/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13899/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA largo [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza VESCOVIO n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoMANES SANTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di CATANZARO n. 2061/2019depositata il 24/10/2019 .

R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell’anno 2013 l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di cura Santoro, quale ente privato operante in regime di accreditamento, sin dal 1979, con la Regione Calabria, richiedeva al Tribunale di Cosenza decreto d’ ingiunzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in seguito ASL) di Cosenza per il pagamento di euro 1.233.413,73 , oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, a titolo di differenze per prestazioni ospedaliere erogate in luogo delle strutture pubbliche nell’anno 1995,in favore degli assistiti.

Il Tribunale di Cosenza emanava il decreto ingiuntivo , recante n. 576 del 2013.

Proponeva opposizione l’ASL, ma il Tribunale di Cosenza la rigettava.

Avverso la relativa sentenza di primo grado proponeva appello l’ASL, de n u n c ia ndo violazioni dell’ambito giurisdizionale e procedimentali e lamentando, inoltre, l’erroneità della sentenza di primo grado riguardo all’eccezione diprescrizione.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 2061 del 24/10/2019, in accoglimento del motivo di appello sulla prescrizione, revocava il decreto ingiuntivon. 576 del 2013.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Casa di cura Santoro con un unico , comples so, motivo.

Resiste con controricorso la ASLdi Cosenza.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.

R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2935 cod. civ. e sostiene che , prima del passaggio in giudicato della sentenz a n. 149 de l 2002 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento delle delibere della Regione Calabria nn. 691 e 1685 del 1995, entrambe di abbattimento delle tariffe, il diritto di credito della C asa di cura Santoro non poteva essere fatto valere e pertanto essa non aveva potuto compiere alcun atto interruttivo della prescrizione.

La prospettazione della ricorrente prosegue affermando che il diritto alla corresponsione delle somme relative all’anno 1995 poteva essere fatto valere soltanto a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si era realizzato nell’anno 2006, a seguito di decreto di perenzione, n. 3822(o n. 382, come scritto in memoria) del 22/06/2006,del Consiglio di Stato.

Il motivo è infondato: la circostanza che le delibere della Regione Calabria nn. 691 e 1685 del 1995, di abbattimento delle tariffe per le prestazioni in regime di convenzione, fossero state impugnate dinanzi alla giurisdizione amministrativa concretizzava, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, un ostacolo di mero fatto, cosicché nulla precludeva alla Casa di cura Santoro di procedere, se del caso in via meramente cautelativa, a richiedere il pagamento, s in dall’anno 1995 o comunque da epoca immediata e prossima all’erogazione delle prestazioni, quantomeno sulla base delle tariffe riformulate sulla base delle dette delibere regionali senza attendere l’esito del giudizio di annullamento delle delibere regionali di rideterminazione di esse.

Detta opzione poteva essere R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle perseguita anche in considerazione della circostanza che l’instaurazione della controversia sulle dette delibere regionali, dinanzi alla giurisdizione amministrativa, era stata effettuata da altro soggetto in regime di accreditamento convenzionato e dunque non aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione anche per la Casa di cura Santoro.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare (Cass n. 13343 del 28/04/2022 Rv. 664637 - 01) che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c od . c iv . attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche ostacolantil'esercizio del diritto stesso, non rilevan do invece le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto, e altresì che (Cass. n. 3584 del 07/03/2012 Rv. 621158 - 01) l 'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

La motivazione della Corte territoriale è altresì specifica nell’individuare il regime prescrizionale applicabile, trattandosi di somme che la Casa di cura Santoro avrebbe dovuto richiedere anno R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle per anno, senza attendere l’esito del processo di annullamento delle delibere regionalidinanzi al giudice amministrativo.

Alla stregua del detto risalente e poi costante orientamento, che il Collegio condivide e al quale intende dare ancora seguito , il ricorso, incentrato sulla sola questione dell’individuazione del momento iniziale della prescrizione e del suo decorso, è infondatoe viene, pertanto,rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Il rigetto dell’impugnazione comporta che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13899/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA largo [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza VESCOVIO n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoMANES SANTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di CATANZARO n. 2061/2019depositata il 24/10/2019 . R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell’anno 2013 l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di cura Santoro, quale ente privato operante in regime di accreditamento, sin dal 1979, con la Regione Calabria, richiedeva al Tribunale di Cosenza decreto d’ ingiunzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in seguito ASL) di Cosenza per il pagamento di euro 1.233.413,73 , oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, a titolo di differenze per prestazioni ospedaliere erogate in luogo delle strutture pubbliche nell’anno 1995,in favore degli assistiti. Il Tribunale di Cosenza emanava il decreto ingiuntivo , recante n. 576 del 2013. Proponeva opposizione l’ASL, ma il Tribunale di Cosenza la rigettava. Avverso la relativa sentenza di primo grado proponeva appello l’ASL, de n u n c ia ndo violazioni dell’ambito giurisdizionale e procedimentali e lamentando, inoltre, l’erroneità della sentenza di primo grado riguardo all’eccezione diprescrizione. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 2061 del 24/10/2019, in accoglimento del motivo di appello sulla prescrizione, revocava il decreto ingiuntivon. 576 del 2013. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Casa di cura Santoro con un unico , comples so, motivo. Resiste con controricorso la ASLdi Cosenza. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2935 cod. civ. e sostiene che , prima del passaggio in giudicato della sentenz a n. 149 de l 2002 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento delle delibere della Regione Calabria nn. 691 e 1685 del 1995, entrambe di abbattimento delle tariffe, il diritto di credito della C asa di cura Santoro non poteva essere fatto valere e pertanto essa non aveva potuto compiere alcun atto interruttivo della prescrizione. La prospettazione della ricorrente prosegue affermando che il diritto alla corresponsione delle somme relative all’anno 1995 poteva essere fatto valere soltanto a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si era realizzato nell’anno 2006, a seguito di decreto di perenzione, n. 3822(o n. 382, come scritto in memoria) del 22/06/2006,del Consiglio di Stato. Il motivo è infondato: la circostanza che le delibere della Regione Calabria nn. 691 e 1685 del 1995, di abbattimento delle tariffe per le prestazioni in regime di convenzione, fossero state impugnate dinanzi alla giurisdizione amministrativa concretizzava, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, un ostacolo di mero fatto, cosicché nulla precludeva alla Casa di cura Santoro di procedere, se del caso in via meramente cautelativa, a richiedere il pagamento, s in dall’anno 1995 o comunque da epoca immediata e prossima all’erogazione delle prestazioni, quantomeno sulla base delle tariffe riformulate sulla base delle dette delibere regionali senza attendere l’esito del giudizio di annullamento delle delibere regionali di rideterminazione di esse. Detta opzione poteva essere R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle perseguita anche in considerazione della circostanza che l’instaurazione della controversia sulle dette delibere regionali, dinanzi alla giurisdizione amministrativa, era stata effettuata da altro soggetto in regime di accreditamento convenzionato e dunque non aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione anche per la Casa di cura Santoro. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare (Cass n. 13343 del 28/04/2022 Rv. 664637 - 01) che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c od . c iv . attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche ostacolantil'esercizio del diritto stesso, non rilevan do invece le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto, e altresì che (Cass. n. 3584 del 07/03/2012 Rv. 621158 - 01) l 'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. La motivazione della Corte territoriale è altresì specifica nell’individuare il regime prescrizionale applicabile, trattandosi di somme che la Casa di cura Santoro avrebbe dovuto richiedere anno R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle per anno, senza attendere l’esito del processo di annullamento delle delibere regionalidinanzi al giudice amministrativo. Alla stregua del detto risalente e poi costante orientamento, che il Collegio condivide e al quale intende dare ancora seguito , il ricorso, incentrato sulla sola questione dell’individuazione del momento iniziale della prescrizione e del suo decorso, è infondatoe viene, pertanto,rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Il rigetto dell’impugnazione comporta che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. R.g. n. 13899 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dec
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