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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22114/2023

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nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12586/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, in virtù di procura a margine del controricorso. -controricorrente- e nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alcontroricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 3220/2017, depositata in data 6 novembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in data 28 dicembre 2012 aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . la notifica dell’intimazione di pagamento n. 024 20129050405108, di euro 202.631,08 , che scaturiva dalla cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007, depositata il 22 novembre 2007 , passata in giudicato, aveva accolto le doglianze del la società contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Brindisi, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 216/04/2013, depositata il 22 agosto 2013, aveva accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato.

3. L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno proposto appelli separati e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado. 4.I giudici di secondo grado hanno affermato che: -) l'Ufficio non aveva impugnato la sentenza n. 190/01/07 del la Commissione tributaria provincialedi Brindisi, passata in giudicato; -) l'Ufficio, a torto,riteneva di poter muovere nel processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l’iscrizione in relazione alla quale era stata emessa la sentenza 190/01/07 , passata in giudicato; -) nel giudizio avverso l’intimazione di pagamento n. 2009/0006597, in cui l’Agenzia delle Entrate, unitamente ad [OSCURATO:SOCIETA], era parte processuale, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n. 47/02/10, depositata il 16 marzo 2010, senza entrare nel merito, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. , tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato di fatto la cartella di pagamento posta a base dell’intimazione, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata perché basata su un titolo inesistente; -) in relazione all’ appello di [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di prim o grado avevano correttamente rilevato che la stessa eraincorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 3, del decreto legislativo n.546/1992, e 167, comma 2, cod. proc. civ., per aver formulato per la prima volta le sue difese, eccezioni e domande in sede di memoria ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, anziché nel proprio atto di controdeduzioni ex art. 23, comma 3, del medesimo decreto;-) apparivaevidente che [OSCURATO:SOCIETA]. cercava una giustificazione del proprio modus operandi, sostenendo che, in mancanza di sgravio da parte dell’Agenzia, era tenuta, per non incorrere in responsabilità nei confronti dell’Ente c reditore, a procedere alla riscossione, anche coattiva, di ciò che telematicamente risultava non sgravato, a nulla rilevando (quindi ignorando) l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella esattoriale posta a base dell’intimazione; -) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non pote va ignorare la sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, posta a base delle diverse intimazioni di pagamento che a loro volta erano state annullate da altre sentenze (nn. 135/2008 e 47/2010), sempre sul presupposto della mancanza di un titolo esecutivo; -) la sentenza passata in giudicato aveva efficacia diretta nei confronti delle partied efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo e, tuttavia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva scientemente attivato tutte le procedure per la riscossione anche coattiva, così concretizzando la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del generico richiamo al codice di procedura civile operato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 546/1997. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.

6. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha resistito con controricorsoe memoria. 7.Con ordinanza interlocutoria n. 1238 del 17 gennaio 2023, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti del la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.8.A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita depositando controricorso e ricorso incidentaleaffidato a tre motivi. 9.La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo del ricorso principale deduce il vizio di m otivazione apparente in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 132 , comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.,118 disp. att. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'articolo 2909 cod. civ.e 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ..

La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia aveva immotivatamente disatteso i motivi di appello articolati dall'Ufficio e le argomentazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la piena legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, limitandosi ad affermare che «(l'Ufficio) a torto ritiene di poter muovere in questo processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l'iscrizione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza 190/01/07 passata in giudicato.

In questa sede, l'ufficio non può mettere in discussione il giudicato che si è venuto a formare con sentenza non impugnata».

Il ragionamento seguito dal Collegio giudicante risultavaapodittico in quanto slegato dal contenuto delle doglianze esposte negli atti di gravame; difatti l'Ufficio non aveva inteso porre in discussione il contenuto della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi del 22 novembre 2007, n. 190/01/07, passata in giudicato, avendo, anzi, operato nel rispetto ed in conformità al dispositivo di quest'ultima (e sotto questo profilo era stata, semmai, la stessa Commissione tributaria regionale a violare il giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.); la questione centrale della controversia era, per l'appunto, l'interpretazione di tale res judicata contenuta nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi sopra citata (trascritta integralmente nel ricorso per cassazione alle pagine 14 -16), emessa a definizione del giudizio sulla cartella di pagamento n. 0242006001083R673.

Come argomentato dall'Ufficio nell'atto di appello, la richiamata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, emessa nel giudizio promosso a seguito della impugnazione della cartella di pagamento n. 02420060010838673, recante l'iscrizione a ruolo di omessi e/o tardivi versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, aveva disposto l'annullamento della «cartella di pagamento nella parte in cui sono state iscritte a ruolo, per ritenute alla fonte nonversate, le somme di € 1.800,00, di €1.377,00 e di € 1.446,00, con relativi interessi e sanzioni, nonché nella parte in cui è stata iscritta a ruolo la somma di € 116.622,00 per omesso versamento IVA del settembre 2002. [...] Conferma nel resto la cartella di pagamento impugnata»; la cartella di pagamento, dunque,non era mai stata annullata in modo integrale ; in seguito alla sentenza di parziale accoglimento del ricorso, l'Ufficio aveva provveduto a sgravare l'iscrizione a ruolo nella sola parte relativa alle ritenute alla fonte ritenute non versate, limitatamente agli importi di euro1.800,00, euro 1.377,00 , euro 1.446,00, mentre, per quanto concerne la somma di euro 116.622,00, corrisp ondente al tardivo versamento dell'IVA riferita al mese disettembre 2002, essa non risultava ricompresa tra le somme iscritte a ruolo; in relazione al tardivo versamento della somma di euro 116.220,00 ( effettuato il 18 novembre 2002 in luogo della data discadenza del 16 ottobre 2002 ) , risultavano iscritti a ruolo importi a titolo di sanzioni per euro 34.986,00 e interessi per euro 527,00, che l'Ufficio aveva già provveduto a sgravare. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, aveva fatto rilevare l'assoluta legittimità dell'intimazione di pagamento, facendo osservare che la cartella di pagamento presupposto della intimazione qui impugnata era da ritenersi al netto degli sgravi operati pienamente legittima,atteso che l'importo di euro 122.014,00 scaturi va dal saldo a debito della dichiarazione dei redditi ai fini IVA precisamente dal quadro VL, rigo 33, dichiarato ma non versato alle rituali scadenze, e le ulteriori sanzioni irrogate a titolo di IVA riguardavano invece due ulteriori versamenti periodici IVA, rispettivamente di euro 77.041,00 del mese di luglio 2002 (rigo VH7) e di euro 55.803,00 del mese di novembre 2002 (rigo VH11), dai quali scaturivano le sanzioni iscritte in cartella pari al 30% rispettivamente di euro 16.740,90 e di euro 23,112,30, non oggetto di sgravio in quanto non contemplate nella sentenza n. 190/1/07».

Dunque, l'importo di euro messo versamento periodico IVA mese di luglio per euro 77.041,00: a ruolo sanzioni per euro 23.112,30 e interessi per euro 2.174,03; 2) l'omesso versamento periodico IVA mese di novembre per euro 55.803,00: a ruolo sanzioni per euro 16.740,90 e interessi per euro 695,63; 3) l'omesso versamento a saldo IVA, anno d'imposta 2002: a ruolo imposta per euro 122.014,00 e interessi totali per euro 12.354,34, per un totale ancora dovuto di euro 177.091,20, che erano stati legittimamente intimati dal Concessionario per la riscossione della Provincia di Brindisi.

In ultimo, era importante evidenziare che 3.Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 19 92, dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 19 73 e 81 c od. proc. civ. (difetto di legittimazione passiva), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.., in quanto l'azione di riscossione era stata proposta in forza di un ruolo, efficace e non annullato dall’ente impositore che ne aveva la potestà. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, desumendo la responsabilità dell'Agente della Riscossione dall’irrilevante circostanza che l'oggetto dell'impugnazione fosse un atto proprio di questi, ovvero l'intimazione di pagamento, aveva trascuratodel tutto la natura delle doglianze proposte dalla contribuente.

I giudici di secondo grado, invece, avrebbero dovuto investigare su queste ultime relative unicamente alla debenza e alle somme iscritte a ruolo in riferimento alle quali poteva e doveva rispondere solo l'Ente impositore titolare del ruolo e del credito. ullità della sentenza in violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma primo, n. 4, c od. proc. civ. ( recte : del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Vizio di motivazione apparente.

La sentenza eraaffetta da motivazione apparente perchè dalla lettura della stessa non emergeva il ragionamento seguito dal Collegio di secondo grado per ritenere provata la sussistenza della responsabilità aggravata in capo al solo ente della Riscossione.

L’Agente della riscossione aveva depositato nel giudizio la corrispondenza con l’ente impositore volta a dimostrare la correttezza della azione di riscossione, anche alla luce degli obblighi di quest’ultimo nei confronti dell’Erario, evidenziando la qualifica di adiectus solutionis causa, che precludevala valutazione nel merito delle iscrizioni a ruolo.

L’ente della riscossione avevasostenuto nel quarto motivo di appello precise argomentazioni sulla assenza di colpa grave o mala fede, ricollegate al fatto di non potersi esimere dall’attività di riscossione in presenza di un ruolo valido ed efficace.

Come eranoto, il giudice aveva l’obbligo di dimostr are di aver preso in esame le difese dell’appellante e di esprimere il proprio giudizio sul perché ha inteso disattenderle. ’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] d’appello aveva comunque fatto mal governo dell’art 96, comma 3, cod. proc. civ. nel ritenere sussistente il dolo o la colpa grave in capo all’ente della riscossione, atteso che esso avevaagito diligentemente, facendosi più volte carico di evidenziare nei confronti dell’ente impositore destinatario della sentenza n. 190/1/2007 della Commissione tributaria di Brindisi la necessità di un vaglio critico circa la sussistenza delle pretese di cui alla cartella di pagamento verso la società debitrice; ciò al fine di provocare le decisioni e i provvedimenti in merito allo stato dei ruoli e delle pretese impositive ad essi sottese.

6. In via preliminare va dato atto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha depositato, in data 12 maggio 2023, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 6.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 6.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiestaal giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 6.3L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recita, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 7.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12586/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, in virtù di procura a margine del controricorso. -controricorrente- e nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alcontroricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 3220/2017, depositata in data 6 novembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in data 28 dicembre 2012 aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . la notifica dell’intimazione di pagamento n. 024 20129050405108, di euro 202.631,08 , che scaturiva dalla cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007, depositata il 22 novembre 2007 , passata in giudicato, aveva accolto le doglianze del la società contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Brindisi, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 216/04/2013, depositata il 22 agosto 2013, aveva accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato. 3. L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno proposto appelli separati e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado. 4.I giudici di secondo grado hanno affermato che: -) l'Ufficio non aveva impugnato la sentenza n. 190/01/07 del la Commissione tributaria provincialedi Brindisi, passata in giudicato; -) l'Ufficio, a torto,riteneva di poter muovere nel processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l’iscrizione in relazione alla quale era stata emessa la sentenza 190/01/07 , passata in giudicato; -) nel giudizio avverso l’intimazione di pagamento n. 2009/0006597, in cui l’Agenzia delle Entrate, unitamente ad [OSCURATO:SOCIETA], era parte processuale, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n. 47/02/10, depositata il 16 marzo 2010, senza entrare nel merito, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. , tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato di fatto la cartella di pagamento posta a base dell’intimazione, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata perché basata su un titolo inesistente; -) in relazione all’ appello di [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di prim o grado avevano correttamente rilevato che la stessa eraincorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 3, del decreto legislativo n.546/1992, e 167, comma 2, cod. proc. civ., per aver formulato per la prima volta le sue difese, eccezioni e domande in sede di memoria ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, anziché nel proprio atto di controdeduzioni ex art. 23, comma 3, del medesimo decreto;-) apparivaevidente che [OSCURATO:SOCIETA]. cercava una giustificazione del proprio modus operandi, sostenendo che, in mancanza di sgravio da parte dell’Agenzia, era tenuta, per non incorrere in responsabilità nei confronti dell’Ente c reditore, a procedere alla riscossione, anche coattiva, di ciò che telematicamente risultava non sgravato, a nulla rilevando (quindi ignorando) l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella esattoriale posta a base dell’intimazione; -) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non pote va ignorare la sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, posta a base delle diverse intimazioni di pagamento che a loro volta erano state annullate da altre sentenze (nn. 135/2008 e 47/2010), sempre sul presupposto della mancanza di un titolo esecutivo; -) la sentenza passata in giudicato aveva efficacia diretta nei confronti delle partied efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo e, tuttavia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva scientemente attivato tutte le procedure per la riscossione anche coattiva, così concretizzando la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del generico richiamo al codice di procedura civile operato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 546/1997. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 6. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha resistito con controricorsoe memoria. 7.Con ordinanza interlocutoria n. 1238 del 17 gennaio 2023, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti del la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.8.A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita depositando controricorso e ricorso incidentaleaffidato a tre motivi. 9.La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo del ricorso principale deduce il vizio di m otivazione apparente in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 132 , comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.,118 disp. att. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'articolo 2909 cod. civ.e 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ.. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia aveva immotivatamente disatteso i motivi di appello articolati dall'Ufficio e le argomentazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la piena legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, limitandosi ad affermare che «(l'Ufficio) a torto ritiene di poter muovere in questo processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l'iscrizione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza 190/01/07 passata in giudicato. In questa sede, l'ufficio non può mettere in discussione il giudicato che si è venuto a formare con sentenza non impugnata». Il ragionamento seguito dal Collegio giudicante risultavaapodittico in quanto slegato dal contenuto delle doglianze esposte negli atti di gravame; difatti l'Ufficio non aveva inteso porre in discussione il contenuto della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi del 22 novembre 2007, n. 190/01/07, passata in giudicato, avendo, anzi, operato nel rispetto ed in conformità al dispositivo di quest'ultima (e sotto questo profilo era stata, semmai, la stessa Commissione tributaria regionale a violare il giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.); la questione centrale della controversia era, per l'appunto, l'interpretazione di tale res judicata contenuta nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi sopra citata (trascritta integralmente nel ricorso per cassazione alle pagine 14 -16), emessa a definizione del giudizio sulla cartella di pagamento n. 0242006001083R673. Come argomentato dall'Ufficio nell'atto di appello, la richiamata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, emessa nel giudizio promosso a seguito della impugnazione della cartella di pagamento n. 02420060010838673, recante l'iscrizione a ruolo di omessi e/o tardivi versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, aveva disposto l'annullamento della «cartella di pagamento nella parte in cui sono state iscritte a ruolo, per ritenute alla fonte nonversate, le somme di € 1.800,00, di €1.377,00 e di € 1.446,00, con relativi interessi e sanzioni, nonché nella parte in cui è stata iscritta a ruolo la somma di € 116.622,00 per omesso versamento IVA del settembre 2002. [...] Conferma nel resto la cartella di pagamento impugnata»; la cartella di pagamento, dunque,non era mai stata annullata in modo integrale ; in seguito alla sentenza di parziale accoglimento del ricorso, l'Ufficio aveva provveduto a sgravare l'iscrizione a ruolo nella sola parte relativa alle ritenute alla fonte ritenute non versate, limitatamente agli importi di euro1.800,00, euro 1.377,00 , euro 1.446,00, mentre, per quanto concerne la somma di euro 116.622,00, corrisp ondente al tardivo versamento dell'IVA riferita al mese disettembre 2002, essa non risultava ricompresa tra le somme iscritte a ruolo; in relazione al tardivo versamento della somma di euro 116.220,00 ( effettuato il 18 novembre 2002 in luogo della data discadenza del 16 ottobre 2002 ) , risultavano iscritti a ruolo importi a titolo di sanzioni per euro 34.986,00 e interessi per euro 527,00, che l'Ufficio aveva già provveduto a sgravare. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, aveva fatto rilevare l'assoluta legittimità dell'intimazione di pagamento, facendo osservare che la cartella di pagamento presupposto della intimazione qui impugnata era da ritenersi al netto degli sgravi operati pienamente legittima,atteso che l'importo di euro 122.014,00 scaturi va dal saldo a debito della dichiarazione dei redditi ai fini IVA precisamente dal quadro VL, rigo 33, dichiarato ma non versato alle rituali scadenze, e le ulteriori sanzioni irrogate a titolo di IVA riguardavano invece due ulteriori versamenti periodici IVA, rispettivamente di euro 77.041,00 del mese di luglio 2002 (rigo VH7) e di euro 55.803,00 del mese di novembre 2002 (rigo VH11), dai quali scaturivano le sanzioni iscritte in cartella pari al 30% rispettivamente di euro 16.740,90 e di euro 23,112,30, non oggetto di sgravio in quanto non contemplate nella sentenza n. 190/1/07». Dunque, l'importo di euro messo versamento periodico IVA mese di luglio per euro 77.041,00: a ruolo sanzioni per euro 23.112,30 e interessi per euro 2.174,03; 2) l'omesso versamento periodico IVA mese di novembre per euro 55.803,00: a ruolo sanzioni per euro 16.740,90 e interessi per euro 695,63; 3) l'omesso versamento a saldo IVA, anno d'imposta 2002: a ruolo imposta per euro 122.014,00 e interessi totali per euro 12.354,34, per un totale ancora dovuto di euro 177.091,20, che erano stati legittimamente intimati dal Concessionario per la riscossione della Provincia di Brindisi. In ultimo, era importante evidenziare che 3.Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 19 92, dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 19 73 e 81 c od. proc. civ. (difetto di legittimazione passiva), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.., in quanto l'azione di riscossione era stata proposta in forza di un ruolo, efficace e non annullato dall’ente impositore che ne aveva la potestà. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, desumendo la responsabilità dell'Agente della Riscossione dall’irrilevante circostanza che l'oggetto dell'impugnazione fosse un atto proprio di questi, ovvero l'intimazione di pagamento, aveva trascuratodel tutto la natura delle doglianze proposte dalla contribuente. I giudici di secondo grado, invece, avrebbero dovuto investigare su queste ultime relative unicamente alla debenza e alle somme iscritte a ruolo in riferimento alle quali poteva e doveva rispondere solo l'Ente impositore titolare del ruolo e del credito. ullità della sentenza in violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma primo, n. 4, c od. proc. civ. ( recte : del decreto legislativo n. 546 del 1992). Vizio di motivazione apparente. La sentenza eraaffetta da motivazione apparente perchè dalla lettura della stessa non emergeva il ragionamento seguito dal Collegio di secondo grado per ritenere provata la sussistenza della responsabilità aggravata in capo al solo ente della Riscossione. L’Agente della riscossione aveva depositato nel giudizio la corrispondenza con l’ente impositore volta a dimostrare la correttezza della azione di riscossione, anche alla luce degli obblighi di quest’ultimo nei confronti dell’Erario, evidenziando la qualifica di adiectus solutionis causa, che precludevala valutazione nel merito delle iscrizioni a ruolo. L’ente della riscossione avevasostenuto nel quarto motivo di appello precise argomentazioni sulla assenza di colpa grave o mala fede, ricollegate al fatto di non potersi esimere dall’attività di riscossione in presenza di un ruolo valido ed efficace. Come eranoto, il giudice aveva l’obbligo di dimostr are di aver preso in esame le difese dell’appellante e di esprimere il proprio giudizio sul perché ha inteso disattenderle. ’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] d’appello aveva comunque fatto mal governo dell’art 96, comma 3, cod. proc. civ. nel ritenere sussistente il dolo o la colpa grave in capo all’ente della riscossione, atteso che esso avevaagito diligentemente, facendosi più volte carico di evidenziare nei confronti dell’ente impositore destinatario della sentenza n. 190/1/2007 della Commissione tributaria di Brindisi la necessità di un vaglio critico circa la sussistenza delle pretese di cui alla cartella di pagamento verso la società debitrice; ciò al fine di provocare le decisioni e i provvedimenti in merito allo stato dei ruoli e delle pretese impositive ad essi sottese. 6. In via preliminare va dato atto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha depositato, in data 12 maggio 2023, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 6.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 6.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiestaal giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 6.3L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recita, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 7.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, c
Sentenza Cassazione n. 22114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris