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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08026/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per avere violato la prescrizione di non detenere telefoni cellulari e apparecchi radioelettrici di comunicazione.

Riteneva la Corte di appello di non accogliere le richieste avanzate dall'imputato di "revoca della recidiva" e di applicazione delle attenuanti generiche, in quanto lo impedivano i precedenti penali e la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine non sono stati considerati rilevanti né la scelta del ritorné i comportamenti tenuti dall'imputato nel processo.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per c:assazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 546, 125 e 178 cod. proc. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, con conseguente vizio di motivazione sul punto, per non essere stata riconosciuta la prescrizione intermedia maturata tra la sentenza di primo grado emessa in data 5/5/2014 e la data di emissione del decreto di citazione per il processo di appello, cheia tenore del ricorso, sarebbe datato 8 ottobre 2021 (in realtà, tale è la data di notifica all'imputato).

Il ricorso è manifestamente infondato, non tenendo :n considerazione che al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, circostanza che deve essere computata anche ai fini della cosiddetta prescrizione intermedia: nella specie, ciò comporta un aumento della metà del termine ordinario, rendendolo pari a nove anni, non decorsi dalla sentenza di primo grado alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per avere violato la prescrizione di non detenere telefoni cellulari e apparecchi radioelettrici di comunicazione. Riteneva la Corte di appello di non accogliere le richieste avanzate dall'imputato di "revoca della recidiva" e di applicazione delle attenuanti generiche, in quanto lo impedivano i precedenti penali e la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine non sono stati considerati rilevanti né la scelta del ritorné i comportamenti tenuti dall'imputato nel processo. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per c:assazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 546, 125 e 178 cod. proc. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, con conseguente vizio di motivazione sul punto, per non essere stata riconosciuta la prescrizione intermedia maturata tra la sentenza di primo grado emessa in data 5/5/2014 e la data di emissione del decreto di citazione per il processo di appello, cheia tenore del ricorso, sarebbe datato 8 ottobre 2021 (in realtà, tale è la data di notifica all'imputato). Il ricorso è manifestamente infondato, non tenendo :n considerazione che al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, circostanza che deve essere computata anche ai fini della cosiddetta prescrizione intermedia: nella specie, ciò comporta un aumento della metà del termine ordinario, rendendolo pari a nove anni, non decorsi dalla sentenza di primo grado alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris