CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso si esaurisce in assunti generici e astratti; Considerato che il secondo motivo, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non si pone come critica motivata all'apparato argomentativo della sentenza impugnata, né evidenzia alcuna caduta logica nello stesso, limitandosi alla mera indicazione di elementi, peraltro dedotti in modo aspecifico, volti ad ottenere, in prospettazione difensiva, l'esclusione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07