CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 24237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26554/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3296/2020 depositata il08/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per un mezzo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza dell’8 luglio 2020 con cui la Corte d’appello di Roma, provvedendo in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla banca, ha così risposto: «elimina il capo III di condanna di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 73.824,32 oltre interessi legali dalla domanda al saldo». 2. ― S [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., intervenuta ex articolo 111 c.p.c., resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c., 2967 c.c.», censurando la sentenza impugnata per aver affermato, a pagina 4 della medesima, che non fosse stata offerta alcuna allegazione e prova «circa l’effettiva riscossione delle somme indebitamente pretese dalla banca, che, anzi, era risultata creditrice di un importo maggiore anche dopo i calcoli effettuati dal CTU e fatti propri dal giudice», sebbene la prova «delle trattenute a titolo di interessi e/o commissione, nonché del pagamento non può non essere rilevata dagli estratti conto depositati in atti da cui si evincono tutti versamenti effettuati dalla correntista e l’automatica imputabilità ad interessi e commissioni almeno per tutta la durata del rapporto documentato attraverso il deposito degli estratti conto», tanto più che la banca non aveva esplicitato contestazioni al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso, come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile. Cosa sia avvenuto in causa, e come il primo giudice sia giunto a condannare la banca al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 73.824,32, è incomprensibile. Quello che riesce ad intendersi, dalla narrazione svolta in ricorso, è che l’originario attore aveva agito dinanzi al Tribunale in accertamento negativo nei confronti della banca, parrebbe in relazione a tre diversi rapporti (un conto corrente 6878.27 poi denominato 6.84, un conto corrente 882.63 ed un conto anticipi 14842502.47), deducendo che la banca aveva «trattenuto o riscosso le somme imputate a interesse e commissioni calcolate sulla base delle clausole contrattualidichiarate nulle» (così al foglio 4 del ricorso, le cui pagine non sono numerate), clausole peraltro non meglio identificate. Dopodiché, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale aveva condannato la banca al pagamento della somma indicata. Ma è lo stesso ricorso a riferire, al foglio 6, la circostanza, che a suo modo di vedere non avrebbe «nessun rilievo logico», «che il CTU abbia accertato un credito a favore della banca dal momento che, come evidenziato sia in primo che in secondo grado la banca stessa non ha svolto domanda riconvenzionale di condanna. Né il giudicante in via incidentale poteva operare una compensazione mai richiesta». Orbene, per i fini della dichiarazione di inammissibilità basterebbe rilevare che il ricorso si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado che, oltre a non essere «localizzata», non è stata neppure comprensibilmente riassunta nel suo contenuto, sicché rimane sostanzialmente avvolta nella più totale oscurità l’affermazione dell’esistenza di un credito in favore del correntista quantunque l’ausiliare avesse accertato un maggior credito a favore della banca. Diviene dunque superfluo aggiungere che la violazione dell’articolo 115 c.p.c., peraltro denunciabile ai sensi del numero 4 e non del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., non è richiamata a proposito, visto che non è neppure chiarito quali sarebbero gli specifici fatti sui quali si sarebbe formata la non contestazione, così come non è richiamata a proposito la violazione dell’articolo 2697 c.c. (erroneamente indicato come 2967), la quale sussiste nel solo caso che il giudice abbia operato un ribaltamento dell’onere probatorio, ponendo a carico dell’attore l’onere che gravava sul convenuto o viceversa. 5. ― Le spese seguo no la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P. R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu