CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 28186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 14 giugno 2021 la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di IPTaces-nz—a„ assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli episodi di cessione di cocaina a favore dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi undici e giorni sedici di reclusione ed euro 19.920,00 di multa per i fatti residui, revocato !a misura dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e ridotto l'interdizione dai pubblici uffici alla durata di anni cinque, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Rilevato che avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, lamentando, con il primo motivo, la illogicità della motivazione e il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, ritenuto l'imputato responsabile della cessione di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 della rubrica), nonostante il teste a carico fosse da ritenere inattendibile, avendo quest'ultimo dichiarato di aver ricevuto sostanza stupefacente dall'imputato con la frequenza di una volta ogni quindici giorni (o due volte al mese), in un arco temporale comprendente un periodo (in particolare, quello compreso tra il 17 giugno 2015 e il 3 gennaio 2017) durante il quale l'imputato risultava detenuto. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la illogicità della motivazione e il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale ritenuto responsabile l'imputato della avvenuta cessione di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della rubrica) in base alla mera osservazione e al pedinamento dello stesso imputato e del Gioacchini; avendo l'osservazione e il pedinamento riguardato soltanto l'incontro tra i due soggetti e non l'avvenuta cessione di sostanza stupefacente da parte del ricorrente a favore di Gioacchini, la Corte d'appello di Bologna avrebbe dovuto motivare circa la ragione in base alla quale ha ritenuto provata la cessione nel senso sopra descritto, e non invece da parte di Gioacchini al ricorrente, considerata anche la circostanza in base alla quale detta cessione ha avuto modalità differenti rispetto alle altre descritte nei restanti capi d'imputazione, avendo avuto ad oggetto un quantitativo decisamente superiore di sostanza stupefacente. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura che il giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici; quanto, genericamente, al profilo attinente alla attendibilità degli acquirenti la sostanza stupefacente, la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto i medesimi attendibili, stante la omogeneità descrittiva delle modalità operative e dei particolari somatici forniti da ciascuno di essi; quanto, in particolare, al primo motivo di ricorso - e, dunque, alla prova circa la avvenuta cessione a Balugnani - la Corte d'appello ha precisato che oggetto del procedimento nei confronti del ricorrente è soltanto la cessione avvenuta da parte di quest'ultimo a Balugnani in data 17/9/2018, e non invece anche !e pregresse cessioni (nei periodo, cioè, in cui il ricorrente risultava detenuto); quanto alla affermazione del Balugnani, circa il fatto che il medesimo avrebbe ricevuto sostanza stupefacente dall'imputato con la frequenza di una volta ogni quindici giorni (o due volte al mese), la Corte territoriale ha affermato che si tratta di affermazione generica, che non mina in alcun modo la attendibilità del dichiarante; quanto al secondo motivo di ricorso - e, dunque, alla prova circa la avvenuta cessione a favore di Gioacchini -, la Corte d'appello di Bologna, con motivazione immune da vizi logici, ha affermato che sul punto il servizio di osservazione e pedinamento è stato del tutto eloquente; peraltro, il giudice di secondo grado ha ritenuto Gioacchini attendibile, e le sue dichiarazioni - riguardanti la sussistenza di rapporti finalizzati alla compravendita di stupefacenti tra lui e il ricorrente, oltre che di amicizia - pienamente utilizzabili (poiché rese due mesi prima dell'arresto, quando non vi era alcun indizio di reità a carico dello stesso Gioacchini). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di entrambe le censure cui è stato affidato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il