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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 30258/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIP del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 7 febbraio 2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata estorsione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), e l'analogo vizio relativamente all'operata qualificazione giuridica (senza alcuna censura afferente la manifesta erroneità dell'inquadramento nelle contestate fattispecie: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0) risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore L, Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIP del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 7 febbraio 2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata estorsione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), e l'analogo vizio relativamente all'operata qualificazione giuridica (senza alcuna censura afferente la manifesta erroneità dell'inquadramento nelle contestate fattispecie: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0) risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore L, Presi
Sentenza Cassazione n. 30258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris