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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30911/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale a pagine 5 e 6, ove la Corte ha precisato gli elementi di fatto che rendevano la situazione concreta idonea a integrare la minorata difesa e ha evidenziato la parzialità della riparazione del danno alla luce del valore del bene danneggiato e dei danni morali patiti dalle vittime; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01) e la Corte ha spiegato che nel caso in esame il risarcimento non è stato integrale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale a pagine 5 e 6, ove la Corte ha precisato gli elementi di fatto che rendevano la situazione concreta idonea a integrare la minorata difesa e ha evidenziato la parzialità della riparazione del danno alla luce del valore del bene danneggiato e dei danni morali patiti dalle vittime; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01) e la Corte ha spiegato che nel caso in esame il risarcimento non è stato integrale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30911/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris