CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 27167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11927/2018proposto da: Giuseppina COLAIUDA,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.51, presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 61/2018della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 1°/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 / 9 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Pubblico impiego. Regione [OSCURATO:PERSONA]. Retribuzione individuale di anzianità. R.G.N.11927/2018 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC– Aula B rilevato i difensori de ll a ricorrent e , preso atto d i un a recente pronuncia sfavorevole in una causa del tutto analoga alla presente (sentenza n. 1954/2023), ha nno depositato dichiarazionedi rinuncia al giudizio, avvalendosi del potere loro attribuitocon la procura alle liti sottoscritta a margine del ricorso; rilevato che la rinuncia è stata notificata alla controparte; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che – pur in mancanza di accettazione dell a rinuncia ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, in mancanza di diversa istanza da parte della Regione controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo, e tenuto conto che anche nel citato precedente, nonostante il rigetto del ricorso, le spese sono state compensate; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giu