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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08677/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 23/12/2020 del Tribunale di Cassino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione in concorso, possesso di segni distintivi contraffatti in concorso e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di determinazione della pena, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la doglianza e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, sicché, pertanto, pertanto, esso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare adeguatamente il proprio sindacato; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 23/12/2020 del Tribunale di Cassino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione in concorso, possesso di segni distintivi contraffatti in concorso e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di determinazione della pena, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la doglianza e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, sicché, pertanto, pertanto, esso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare adeguatamente il proprio sindacato; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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