CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 06600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accogimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13 settembre 2006 dal Tribunale di Trani, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto, riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt.110,628, commi 1 e 3, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, assenza di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza della aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. rispetto alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della gravità della condotta, solo apoditticamente affermata e nonostante la marginalità della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo sufficienti per la affermazione di responsabilità gli elementi indicati dalla sentenza in quanto (a) il ruolo di palo è incompatibile con la posizione della autovettura, che è distante dal luogo della rapina, (b) nessuno individua o riconosce l'imputato come autore della rapina, (c) non risulta congetturale l'ipotesi che l'imputato ricorrente abbia prestato ad altri la propria autovettura ed il proprio cellulare. 2.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 62-bis, 69, 628, comma 3 n. 1 cod. pen. nella ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata aggravante che non assurge a quel livello di gravità tale da meritare il massimo aumento di pena, trattandosi di condotta di minima importanza, fungibile e maldestra. 2.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 62-bis, 69, 628, comma 3 n.1 cod. pen. nella individuazione ed applicazione della cornice edittale della pena che, in conseguenza della equivalenza, deve essere rapportata a quella prevista dall'art. 628, comma 1, cod. pen., partendo - invece - la Corte da quella base di anni quattro e mesi sei di reclusione. 2.5. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 133, 628 cod. pen. ed omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura ben superiore al minimo edittale, versandosi in dolo eventuale ed essendo il ricorrente coinvolto nella rapina a sua insaputa. 3. Alla udienza del 5 novembre 2021, in accoglimento della istanza del difensore per suo legittimo impedimento per motivi di salute, è stato disposto il rinvio della trattazione del procedimento alla data odierna. 4. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile. 5. Il precedente secondo motivo sulla affermazione di responsabilità costituisce palese generica censura in fatto in ordine alla ricostruzione probatoria che, invece, senza incorrere in vizi logici e giuridici ha considerato i molteplici elementi indiziari che convergono sulla partecipazione del ricorrente alla rapina in funzione di palo: la presenza dell'autovettura del ricorrente sul luogo del delitto, la fuga dei rapinatori con detta autovettura, l'assenza del ricorrente sul luogo di lavoro nell'arco temporale della rapina, il suo allontanamento dal luogo di lavoro con l'autovettura sin dalla mattina della rapina e, infine, l' impegno del telefono cellulare dell'imputato delle celle afferenti sia il luogo della rapina che quello in cui erano immediatamente fuggiti i rapinatori. A tali univoci indici, annota la sentenza, la difesa ha opposto una versione alternativa del tutto sfornita di dimostrazione. 6. Il primo e terzo motivo sul giudizio di equivalenza delle circostanze costituiscono censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che nella specie li ha correttamente esercitati considerando già benevolo il riconoscimento delle attenuanti c.d. generiche e insussistenti le ragioni per il riconoscimento della loro prevalenza sulla aggravante, tenuto conto della gravità del reato consumato, della spregiudicata condotta tenuta e della successiva condanna. 7. Il quarto motivo è generico rispetto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che - nel ridurre la pena - ha considerato la pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione. 8. Il quinto motivo è manifestamente generico ed in fatto attribuendo alla condotta dell'imputato connotazioni che non sono state riconosciute dal giudice di merito che nel complesso della motivazione ha considerato le connotazioni oggettive e soggettive della condotta ai fini del trattamento sanzionatorio. 9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2021. I