CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20269/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege della [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 154/2017 depositata il 20/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20269/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 20.3.2017, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello della provincia di Udine avverso la sentenza del tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro che aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso ente pubblico nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su richiesta dell'Inpgi per complessivi/Tet € 148.226,00 a titolo di contributi dovuti con riferimento . alle posizioni contributive di alcuni giornalisti con funzione di addetti stampa (formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi che, invece, secondo l'Inpgi avevano svolto mansioni di natura e contenuto giornalistico con vincolo di subordinazione), nel periodo ottobre 2004 - novembre 2009. Ad avviso del tribunale, era pacifico in giudizio sia il possesso dello status di giornalista che lo svolgimento delle relative mansioni da parte dei predetti lavoratori, così come lo svolgimento di un rapporto di lavoro dipendente quanto ad alcuni. Incombeva sull'Istituto previdenziale, secondo gli ordinari principi di ripartizione degli oneri probatori, dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione tra l'ente pubblico datore di lavoro e i giornalisti la cui posizione contributiva era stata fatta oggetto di contestazione da parte dell'Istituto previdenziale che aveva assolto l'onere probatorio allo stesso facente capo, sulla base di tutto il materiale istruttorio prodotto in giudizio (comprensivo delle dichiarazioni testimoniali dei giornalisti) ed esaminato dal giudice di primo grado. La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, pur con alcune integrazioni della motivazione, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro. Avverso tale sentenza, la provincia di Udine (alla quale, in corso di giudizio, è subentrata ex lege la [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso affidato a diciotto motivi, mentre l'Inpgi ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce la violazione degli artt. 115, 116, 203, 246 e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva ritenuto "neutre" le censure di cui ai nn. da 1 a 5 mosse nell'atto di gravame. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. (sotto il profilo della ritenuta implicita ammissibilità della testimonianza dei signori Pippo, Casasola, Cesare e Michellut), degli artt. 24 e 111 Cost. (con riguardo alla ritenuta implicita tardività dell'eccezione di inammissibilità delle testimonianze dei predetti signori), dell'art. 157 c.p.c. (sotto il profilo della ritenuta omessa tempestiva riproposizione dell'eccezione di inammissibilità delle testimonianze dei citati signori) e nullità del procedimento, sempre ex arti'. 24, 111 Cost. (sotto il profilo della ritenuta omessa tempestiva riproposizione dell'eccezione di inammissibilità delle citate testimonianze). Con il quinto e sesto motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce il vizio di nullità del procedimento, avuto riguardo agli articoli 115, 116 e 257 c.p.c., sotto il profilo delta ritenuta nullità della deposizione degli Ispettori dell'Inps, perché era stata una testimonianza de relato actoris ed ancora deduce il vizio della nullità del procedimento riguardo agli articoli 115, 116c.p.c., sotto il profilo della ritenuta inutilizzabilità del verbale ispettivo redatto dagli agenti accertatori dell'Inpgi. Con il settimo, ottavo e nono motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce la violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 sotto il profilo della ritenuta individuazione dello svolgimento di un numero indefinito di prestazioni quale elemento distintivo del contratto di lavoro subordinato rispetto al contratto a progetto o d'incarico e ciò anche in riferimento all'art. 2222 c.c.: in buona sostanza, la Corte del merito avrebbe errato nel valorizzare quale contenuto dei contratti di lavoro a progetto, un profilo, "il numero indefinito delle prestazioni", per desumerne la differente natura subordinata. Con i motivi di ricorso dall'undicesimo al quindicesimo (il decimo è stato saltato), l'Ente territoriale deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., avuto riguardo all'art. 2094 c.c., sotto il profilo dell'implicito ritenuto assoggettamento dei presunti dipendenti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, relativamente ai differenti periodi meglio indicati in ricorso (cfr. ff. 28-37).Con il sedicesimo motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 17 comma 3 della legge n. 503 del 1992, perché secondo il ricorrente, pur dopo l'emanazione dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, per l'obbligo dell'iscrizione del giornalista presso l'Inpgi è necessario che al rapporto di lavoro sia applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. Con il diciassettesimo motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art.1189 c.c., dell'art.116 comma 20 della legge n. 388/2000, dell'art. 17 comma 3 della legge n. 503 del 1992, dell'art. 76 della legge n. 388/2000 e dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sotto il profilo della ritenuta mancata efficacia liberatoria dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali effettuato dalla provincia di Udine in favore dell'Inps invece che dell'Inpgi. In buona sostanza, per l'ente territoriale, la Corte d'appello avrebbe violato i principi in materia di pagamento di buona fede al creditore apparente e dei conseguenti benefici previsti, anche in materia di sistema sanzionatorio. Con il diciottesimo motivo di ricorso, l'Ente territoriale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, delle delibere Inpgi nn. 86/2001 e 23/06, per errata applicazione delle sanzioni. Il primo motivo è inammissibile, perché contesta le decisioni istruttorie della Corte territoriale, che sono discrezionali e di competenza esclusiva del giudice del merito, insindacabili nel giudizio di legittimità, se non in "ristretti" limiti, non ricorrenti nel giudizio (cfr. Cass. n.27000/16).Il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto attraverso l'apparente rubrica di una violazione di legge, la censura mira a contestare il potere discrezionale di ammissione e valutazione della prova testimoniale; inoltre, la stessa Corte territoriale ha considerato le medesime censure non decisive perché i risultati della prova testimoniale erano comunque entrati nel compendio probatorio in quanto allegate al verbale ispettivo, e siccome non erano state sollevate censure dall'appellante, potevano essere liberamente valutate dal giudicante ai fini del decidere. Il quinto e sesto motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto la censura riguarda, in sintesi, l'asserita inammissibilità della testimonianza degli ispettori Inpgi perché de relato actoris e l'asserita inutilizzabilità del verbale ispettivo redatto dagli accertatori Inpgi, così da sollevare contestazioni sul merito della controversia e sulla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte d'appello, che non sono consentite nel giudizio di legittimità, qualora correttamente motivate come nella specie, anche ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 novellato. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata" (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass. n. 5886/12). Nella specie, l'ente pubblico territoriale solleva censure relative al merito dell'accertamento espresso dalla Corte di appello sulla natura del rapporto di lavoro oggetto di controversia, censurando, in maniera non consentita, l'esame dei documenti, della deposizione dei testi e delle dichiarazioni rese in occasione dell'accertamento ispettivo, la cui valutazione discrezionale, correttamente motivata ed espressa ora nei limiti del nuovo n. 5 dell'art. 360 comma primo c.p.c., è di competenza esclusiva del giudice del merito. I motivi dall'undicesimo al quindicesimo, che possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, sono, in via preliminare, inammissibili, perché contestano gli stessi fatti posti a fondamento della sentenza sia di primo che di secondo grado, così incorrendo nella preclusione della cd. doppia conforme. Gli stessi motivi sollevano, inoltre, in modo inammissibile censure sul merito dell'accertamento dei fatti di causa, espresso dalla Corte d'appello ed incensurabile in cassazione se correttamente motivato ed espresso ora nei limiti del nuovo n. 5 dell'art. 360 comma primo c.p.c., come nella specie. Il sedicesimo motivo è manifestamente infondato, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla I. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto" (Cass. sez. un. n.21764/21). Nel caso di specie, i lavoratori della cui posizione contributiva si controverte risultano aver svolto l'attività giornalistica di addetto stampa presso la provincia di Udine, quindi il datore di lavoro pubblico era tenuto ad iscriverli e a versare i relativi contributi all'Inpgi.Il diciassettesimo motivo di ricorso è infondato, infatti, è corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui non trova applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente, mancando i presupposti per l'applicazione della norma - ovvero l'unicità delle circostanze in base alle quali il destinatario del pagamento appaia come il soggetto legittimato a riceverlo - essendo stata la provincia di Udine in condizioni di valutare in modo esatto la natura dell'attività lavorativa espletata dai propri dipendenti, in particolare perché era stato chiesto a un giornalista di svolgere attività lavorativa di tipo giornalistico e dunque di rappresentarsi i conseguenti obblighi previdenziali (secondo Cass. n. 20535/22, sulla base delle circolari Inpgi, è evidente che le stesse pongano, quale presupposto della esclusione dell'applicazione di sanzioni, l'accertamento che il solvens si trovasse nello stato di buona fede come sopra descritto; accertamento da condursi in concreto, considerando altresì, che questa Corte ha affermato in varie occasioni, che deve negarsi comunque, che possa esistere il presupposto dell'art. 1189 c.c. nel caso (Acto di pagamento all'INPS di contributi dovuti all'INPGI,tin guarito] il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata a fini previdenziali (Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; Cass. n. 12897/2016 cit.); l'art. 1189 c.c., infatti, presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), la cui prova è a carico di colui che l'invoca. Ciò premesso, va esclusa la possibilità di esonerare l'appellante dal carico delle sanzioni di legge sui contributi oggetto di controversia, posto che l'obbligazione di pagare le dette sanzioni- secondo il regime dell'evasione contributiva (per non essere stata provata la buona fede del solvens nel pagare i contributi all'Inps)- è collegata al mero fatto dell'inadempimento contributivo.Il diciottesimo motivo è in via preliminare, inammissibile, perché non sono state riportate le delibere Inpgi sulla cui base si fonda la censura, mentre nel merito è da rigettare, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della I. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della I. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto". Nella specie, pertanto, l'Istituto ha correttamente determinato, nel rispetto delle garanzie previste, l'ammontare delle sanzioni, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la egione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del_D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo un