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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 11126/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/10/2021 del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione esistente tra i terreni ubicati nel Comune di Castroreale oggetto di confisca e, per l'effetto, ha disposto l'assegnazione del lotto 1 in favore dello Stato, del lotto 2 in favore di Maria GATTO e del lotto 3 in favore di [OSCURATO:PERSONA] GAROFALO.

2. Tale decreto veniva integrato con il successivo provvedimento del 14 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Messina ha ordinato all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati di procedere all'assegnazione o in subordine alla vendita della quota indivisa di 1/2 del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto via [OSCURATO:PERSONA] n. 71/2.

3. Nunziata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il suo difensore, avverso il decreto, emesso il 14 giugno 2022, dal Tribunale di Messina.

La ricorrente, vedova di Filippo BARRESI,in vita sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, agisce nella qualità di terza interessata in quanto proprietaria di 1/2 del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto via [OSCURATO:PERSONA] n. 71/2.

4. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 48, comma 7-ter, d.lgs. 159/2011.

Il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dal perito Rosario CIOTTO all'udienza del 9 ottobre 2021; in particolare nel corso del controesame della difesa, il perito, diversamente da quanto affermato nella relazione di perizia, avrebbe ammesso che il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto via [OSCURATO:PERSONA] n. 71/2 sarebbe, allo stato, indivisibile con conseguente non commerciabilità del bene ed avrebbe, inoltre, riferito di non essere in grado di determinare l'attuale valore dell'immobile in questione.

Secondo la difesa, il valore dell'immobile sarebbe, pertanto, nettamente inferiore a quello individuato nella relazione peritale con conseguente necessità di una integrazione dell'attività peritale volta a determinare il corretto valore del bene così da verificare «il quantum debeatur ai fini della confisca dell'assistita, dovendo escludersi con certezza al fine di non ledere il diritto di proprietà costituzionalmente in capo alla ricorrente» (pag. 5 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; da ultimo Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non massimata; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non massimata).

Il ricorso a tale mandato speciale si giustifica con la sostanziale «estraneità» del terzo - non pericoloso - al giudizio di prevenzione aperto nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità; l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella scelta di tutelare nell'ambito di tale giudizio il proprio interesse alla restituzione dei beni vincolati dalla misura patrimoniale: si tratta di un interesse di natura civilistica, che può (ma non deve) ricevere tutela nell'ambito dello speciale procedimento pubblicistico di prevenzione.

Deve essere chiarito che il terzo (al pari della parte civile nel procedimento penale) è una parte non necessaria, ma eventuale: la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti.

Non rileva, peraltro, che l'art. 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto nel procedimento di prevenzione risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (vedi Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149- 01).

2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato il ricorso per cassazione, non è stata rilasciata la procura speciale.

Invero, allegato al ricorso depositato, vi è solamente l'atto di nomina del difensore, con il quale Nunziata [OSCURATO:PERSONA] dichiara di confermare la nomina quale difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Come risulta dal tenore letterale dell'atto, si tratta, in coerenza con l'intitolazione, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, è rilevabile in questa sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/10/2021 del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione esistente tra i terreni ubicati nel Comune di Castroreale oggetto di confisca e, per l'effetto, ha disposto l'assegnazione del lotto 1 in favore dello Stato, del lotto 2 in favore di Maria GATTO e del lotto 3 in favore di [OSCURATO:PERSONA] GAROFALO. 2. Tale decreto veniva integrato con il successivo provvedimento del 14 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Messina ha ordinato all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati di procedere all'assegnazione o in subordine alla vendita della quota indivisa di 1/2 del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto via [OSCURATO:PERSONA] n. 71/2. 3. Nunziata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il suo difensore, avverso il decreto, emesso il 14 giugno 2022, dal Tribunale di Messina. La ricorrente, vedova di Filippo BARRESI,in vita sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, agisce nella qualità di terza interessata in quanto proprietaria di 1/2 del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto via [OSCURATO:PERSONA] n. 71/2. 4. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 48, comma 7-ter, d.lgs. 159/2011. Il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dal perito Rosario CIOTTO all'udienza del 9 ottobre 2021; in particolare nel corso del controesame della difesa, il perito, diversamente da quanto affermato nella relazione di perizia, avrebbe ammesso che il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto via [OSCURATO:PERSONA] n. 71/2 sarebbe, allo stato, indivisibile con conseguente non commerciabilità del bene ed avrebbe, inoltre, riferito di non essere in grado di determinare l'attuale valore dell'immobile in questione. Secondo la difesa, il valore dell'immobile sarebbe, pertanto, nettamente inferiore a quello individuato nella relazione peritale con conseguente necessità di una integrazione dell'attività peritale volta a determinare il corretto valore del bene così da verificare «il quantum debeatur ai fini della confisca dell'assistita, dovendo escludersi con certezza al fine di non ledere il diritto di proprietà costituzionalmente in capo alla ricorrente» (pag. 5 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; da ultimo Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non massimata; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non massimata). Il ricorso a tale mandato speciale si giustifica con la sostanziale «estraneità» del terzo - non pericoloso - al giudizio di prevenzione aperto nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità; l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella scelta di tutelare nell'ambito di tale giudizio il proprio interesse alla restituzione dei beni vincolati dalla misura patrimoniale: si tratta di un interesse di natura civilistica, che può (ma non deve) ricevere tutela nell'ambito dello speciale procedimento pubblicistico di prevenzione. Deve essere chiarito che il terzo (al pari della parte civile nel procedimento penale) è una parte non necessaria, ma eventuale: la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti. Non rileva, peraltro, che l'art. 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto nel procedimento di prevenzione risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (vedi Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149- 01). 2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato il ricorso per cassazione, non è stata rilasciata la procura speciale. Invero, allegato al ricorso depositato, vi è solamente l'atto di nomina del difensore, con il quale Nunziata [OSCURATO:PERSONA] dichiara di confermare la nomina quale difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta dal tenore letterale dell'atto, si tratta, in coerenza con l'intitolazione, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, è rilevabile in questa sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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