CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 15606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8903/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1787/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che quest'ultimo aveva commesso ai suoi danni una estorsione durante un'asta giudiziaria, chiedendo del denaro in cambio della astensione a parteciparvi, e dunque a non ostacolare le aspirazioni del Cutino; che per tale fatto il Lombardo aveva patteggiato una pena; che dal reato subito era derivato per l'attore un danno non patrimoniale per il cui risarcimento era dunque proposta azione. 2.-11 Tribunale di Trapani, dopo aver premesso che non era stata fornita alcuna prova del danno sofferto, ha comunque ritenuto sufficiente la somma di 1000 euro che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto formalmente durante il giudizio. 3.-Questa ratio è stata smentita dalla Corte di Appello di Palermo che, sul presupposto che il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, ha riconosciuto al ricorrente in via equitativa la somma di 5.000 C di risarcimento. 4.-Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre con 5 motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione Considerato che 5.- Il primo motivo lamenta violazione dell'articolo 164 del codice di procedura civile. Sostiene il ricorrente di avere eccepito la nullità dell'atto di appello per assoluta indeterminatezza del petitum e ritiene che la decisione della Corte d'appello, che ha disatteso tale sua eccezione, è assolutamente immotivata non avendo dato alcun conto delle ragioni sottostanti la suddetta eccezione.5.1.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 345 del codice di procedura civile, e si duole del fatto che l'eccezione che l'appellante aveva fatto circa il difetto di specificità del motivo d'appello è stata infondatamente e immotivatamente rigettata: l'appello invero doveva dirsi inammissibile considerato il fatto che non era strutturato in modo tale da contenere, oltre ad una parte critica della decisione impugnata, una parte propositiva, ossia una parte in cui l'appellante avrebbe dovuto indicare come avrebbe dovuto essere fatta la sentenza impugnata. I motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili. Infatti, è principio di diritto che "la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (Cass. 3612/ 2022; Cass. 29495/ 2020). Ad ogni modo, il requisito della specificità dei motivi di appello è rispettato purché vi sia una chiara esposizione delle censure mosse alla decisione di primo grado, non essendo necessario proporre, come invece pretende il ricorrente, un progetto alternativo di sentenza (Cass. 40560/ 2021). Conseguentemente, la domanda proposta con l'appello era da ritenersi ammissibile, e non nulla, in quanto era comprensibile la ragione che la supportava: l'avere il giudice di primo grado ritenuto la domanda sfornita di prova, e l'averlo fatto senza considerare che la prova può consistere in presunzioni.6.- Il terzo motivo ed il quarto motivo denunciano generica violazione delle norme in tema di danno non patrimoniale, ma dal suo contenuto si deduce che il ricorrente contesta l'assertività della motivazione della Corte di Appello, sia nel punto in cui ha ritenuto provato il danno, sia nel punto in cui lo ha quantificato in 5 mila euro. Il motivo è infondato. La Corte di Appello, dopo aver ricordato che il Tribunale ha ritenuto sfornito di prova il danno non patrimoniale - pur avendo tuttavia riconosciuto un risarcimento di 1000 euro- ha , sì, affermato che :" Come è noto, il danno non patrimoniale consistente nel paterna d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni", ed ha conseguentemente ha provveduto a liquidarlo in 5 mila euro. Ma ha altresì dedotto la quantificazione del danno dalle "modalità" del fatto e dalla circostanza che la tentata estorsione mirava ad impedire al danneggiato di riprendersi all'asta dei beni di famiglia, e dunque di valore affettivo. Dunque, sia pure sinteticamente, i giudici di merito hanno esposto le ragioni della prova e quantificazione del danno, e deve essere ricordato che la nullità per difetto di motivazione presuppone che non sia possibile intendere le ragioni che giustificano la decisione. 7.- Il quinto motivo denuncia violazione delle norme sulle spese processuali e contesta alla sentenza impugnata di avere liquidato e distratto le spese a favore del procuratore, di parte avversa, sbagliato, ossia di uno che non era tale nel giudizio di primo grado, cui la pronuncia sulle spese è da riferirsi. Il motivo è inammissibile. Invero, a prescindere dalla manata allegazione della diversità del difensore, a dolersi di tale errata liquidazione deve essere il procuratore che aveva diritto di averla a proprio favore, non già il ricorrente, per il quale è indifferente invece una tale circostanza. Le spese possono compensarsi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Rom