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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11866/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., senza che ciò possa dare luogo ad un vulnus implicante l'incostituzionalità della disposizione (sul punto Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); Ritenuto dunque che alla relativa declaratoria può procedersi de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentem al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., senza che ciò possa dare luogo ad un vulnus implicante l'incostituzionalità della disposizione (sul punto Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); Ritenuto dunque che alla relativa declaratoria può procedersi de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentem al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris