CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 06938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso il 17 giugno 2021, disponendo che il pubblico ministero "all'atto dell'emissione del nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti conteggi nell'unico cumulo relativo ai fatti commessi a fa data dal 12 settembre 2007 anche le pene inflitte con le sentenze richiamante ai numeri 26 e 27 del certificato del casellario giudiziale, detratti gli interi periodi di presofferto ed applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Perugia sviluppando un unico motivo di censura con cui lamenta l'abnormità dell'ordinanza. Il Tribunale, adito in sede di incidente di esecuzione avverso il provvedimento del pubblico ministero in materia di esecuzione pena, non può limitarsi ad indicare con la decisione i criteri di legge da applicare ma deve provvedere a computane in concreto la pena da espiare. Ciò costituisce il logico corollario del principio ripetutamente affermato in giurisprudenza secondo il quale l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero è un provvedimento di natura amministrativa mentre il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 670 cod. proc. pen. esperibile avverso tale provvedimento non appartiene alla categoria delle impugnazioni, ma ha finalità di stabilire il concreto contenuto dell'esecuzione. Il pubblico ministero ricorrente precisa, infine, che provvederà comunque ad emettere nuovo cumulo tenendo conto delle indicazioni di cui all'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il pubblico ministero ricorrente ha indicato nell'atto di impugnazione che, per quanto non condivideva il provvedimento impugnato - che, in effetti aveva disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell'esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto" (Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912; Sez. 1, n. 5353 del 4/12/2000, dep. 2001, Garozzo, Rv. 218085) - si sarebbe, comunque, adeguato provvedendo a determinare la pena residua da espiare. Tale determinazione - che rende inutile una nuova pronuncia del Tribunale che riguarderebbe un provvedimento di esecuzione pene concorrenti non più esistente ma sostituto da un altro conformatosi alle direttive impartite dalla decisione impugnata in questa sede - impone, ex art. 591 cod. proc. pen., in relazione al generale disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio: infatti, la nozione di interesse a impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità, vale a dire di una .decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale; interesse che deve, dunque, sussistere anche al momento della decisione, rispetto al cui susseguente venir meno si è elaborata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta (cfr., in generale, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, ciep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma 8 febbraio 2022. Il Consigliere e