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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39321/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivamente proposto; esaminato il motivo di ricorso che deduce la tempestività dello stesso perché doveva essere riconosciuta la sospensione dei termini feriali nelle more del deposito della sentenza.

Letta la memoria della difesa, che insiste nei motivi del ricorso.

Rilevato che il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto fissato da Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586, secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni.

I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono, infatti, soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 l'ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivamente proposto; esaminato il motivo di ricorso che deduce la tempestività dello stesso perché doveva essere riconosciuta la sospensione dei termini feriali nelle more del deposito della sentenza. Letta la memoria della difesa, che insiste nei motivi del ricorso. Rilevato che il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586, secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono, infatti, soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 l'ere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39321/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris