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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08382/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2031/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Palumbo, n. 26; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zio Illuminati, con domicilio eletto in Roma, via F. Grimaldi, n. 47; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., in qua- lità di avente causa dell'Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Gri- maldi, n. 47; - interventrice volontaria - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 822/19 depositata il 28 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che, con decreto ingiuntivo n. 420/12, il Tribunale di Ancona intimò all'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]- mano e ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di An- cona S.p.a. della somma di Euro 89.801,50, oltre interessi, a titolo di rim- borso di un finanziamento concesso all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e garantito da una cambiale sottoscritta per avallo dagli intimati; che l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] fu accolta con sen- tenza del 24 giugno 2014, con cui il Tribunale di Ancona a) dichiarò l'ineffica- cia del decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente, b) condannò la stessa al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo, e c) ri- gettò l'opposizione proposta dal Romano e dalla Rossi; che l'appello proposto dagli opponenti nei confronti dell'Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona a seguito di fusione per incorporazione) è stato rigettato dalla Corte d'appello di Ancona con sen- tenza del 28 maggio 2019; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, illustrati anche con memoria, l'[OSCURATO:PERSONA] S.s. (già [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.), il Romano e la Rossi; che l'Unione di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che è inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dall'In- tesa [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., in qualità di avente causa dell'Unione di [OSCURATO:PERSONA]- liane, cui è succeduta a seguito di fusione per incorporazione; che in sede di legittimità, pur non potendosi escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 110 cod. proc. civ., non espressamente esclusa né incompatibile con le forme del giudizio di cassazione, la costituzione del suc- cessore a titolo universale deve infatti aver luogo attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale d'intervento, va partecipato alla controparte mediante notificazione, al fine di garantire il contraddittorio in ordine all'in- novazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, non risultando quindi sufficiente il deposito in Cancelleria, previsto per le memorie di cui all'art. 378 e 380-bis cod. proc. civ., aventi funzione meramente illustrativa (cfr. Cass., Sez.

Un., 22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez.

VI, 15/05/2020, n. 8973; Cass., Sez.

V, 17/07/2019, n. 19172); che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denunciano la viola- zione dell'art. 1853 cod. civ. e l'insufficienza ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa o l'inefficacia dello stesso per simula- zione assoluta, sostenendo che il finanziamento concesso all'[OSCURATO:PERSONA]- ding non aveva comportato alcuna dazione di denaro, essendo stato accor- dato al solo fine di ripianare debiti pregressi della società, derivanti da anti- cipazioni in conto corrente e dal saldo debitore di un altro conto; che le predette censure devono essere esaminate congiuntamente a quelle di cui al quarto motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, nonché l'in- sufficienza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, soste- nendo che, nell'escludere la nullità del mutuo per difetto di causa, la Corte d'appello non ha considerato che la stipulazione del contratto era stata sug- gerita dal direttore della Banca al fine di consentire la prosecuzione dei rap- porti di credito intercorrenti tra le parti, nonostante l'andamento critico degli affidamenti e la mancanza di accrediti, che avrebbero giustificato l'interru- zione delle linee di credito; che i due motivi non meritano accoglimento; che, a fondamento della decisione, la Corte d'appello ha infatti richiamato correttamente il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo, secondo cui l'utilizzazione dell'importo erogato dal mu- tuante per il ripianamento di debiti pregressi del mutuatario non costituisce causa di nullità del contratto, il quale può perfezionarsi non solo con la con- segna materiale di una determinata quantità di denaro, ma anche con il con- seguimento della disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario, la quale, avuto riguardo al crescente ricorso alla dematerializzazione dei va- lori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditi°, anche in caso di accreditamento in conto corrente della medesima somma, dal momento che in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. Cass., Sez.

III, 30/11/ 2021, n. 37654; 27/08/2015, n. 17194; Cass., Sez.

I, 21/02/2001, n. 2483); che la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha d'altronde escluso la configurabilità nella specie di un mutuo di scopo, rilevando che a) la sentenza di primo grado non era stata adeguatamente censurata nella parte in cui aveva accertato che la somma erogata era stata utilizzata soltanto in parte per ripianare lo scoperto di conto corrente dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo stata utilizzata anche per altre finalità, b) il contratto di finanzia- mento stipulato tra la Banca e la predetta società non conteneva alcuna clau- sola di destinazione delle somme erogate, c) la mera previsione di una desti- nazione nell'interesse esclusivo del mutuatario non avrebbe comportato una modifica del tipo contrattuale, costituendo una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, d) la mera conoscenza della necessità della mutuataria di ripianare in parte gli scoperti di conto corrente non poteva ritenersi di per sé sufficiente a rendere lo scopo comune alla Banca, la cui condotta era rimasta neutra rispetto a tale finalità; che tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del mutuo di scopo, la destinazione delle somme erogate ad una determinata finalità, comune al finanziatore, deve assurgere a componente imprescindibile del regolamento d'interessi concordato tra le parti, in modo tale da integrare la struttura del negozio, ampliandone la causa rispetto alla sua normale con- sistenza, sia sotto il profilo strutturale, per effetto dell'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo non solo di restituire la somma mutuata e corri- spondere gli interessi, ma anche di realizzare lo scopo concordato, sia sotto il profilo funzionale, in virtù della portata essenziale che quest'ultimo impegno riveste nell'ambito del sinallagma contrattuale (cfr. Cass., Sez.

I, 18/06/ 2018, n. 15929; 19/10/2017, n. 24699; 22/12/2015, n. 25793); che non può ritenersi pertinente, al riguardo, il richiamo dei ricorrenti al principio, enunciato da questa Corte in riferimento alla disciplina dettata dallo art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e recentemente ribadito in riferi- mento a quella introdotta dall'art. 38 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, secondo cui il superamento dei limiti di finanziabilità previsti per il mutuo fondiario determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., configurandosi lo stesso come un elemento essenziale del contenuto del con- tratto e un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa (cfr. Cass., Sez.

I, 28/05/2018, n. 13286; 31/07/2017, n. 19016; 13/07/2017, n. 17352; 1/09/1995, n. 9219); che la predetta nullità non è infatti riconducibile ad un difetto di causa, ma all'inosservanza di una norma imperativa prevista dalla disciplina speciale dettata per il mutuo fondiario, e quindi non applicabile al mutuo ordinario, che resta disciplinato dalle regole generali di cui agli artt. 1813 e ss. cod. civ., le quali, al di fuori dell'ipotesi del mutuo di scopo, ritenuto peraltro non con- figurabile neppure in riferimento al mutuo fondiario (cfr. Cass., Sez.

I, 26/03/ 2012, n. 4792; Cass., Sez.

III, 20/04/2007, n. 9511), non attribuiscono alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata; che un difetto di causa non è ricollegabile neppure alla contrarietà a cor- rettezza e buona fede del comportamento tenuto dalle parti nella fase ante- riore alla stipulazione o in quella di esecuzione del contratto, la quale può giustificare al più l'affermazione di una responsabilità precontrattuale o con- trattuale delle parti, ove si traduca nella violazione dei doveri di cui agli artt.1337 e 1338 cod. civ. o nell'inadempimento degli obblighi derivanti dal con- tratto (cfr. Cass., Sez.

II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez.

III, 30/12/1997, n. 13131); che, parimenti, non è causa di nullità del contratto l'abusiva concessione di credito in favore di un'impresa che versi in una situazione di difficoltà eco- nomico-finanziaria, configurandosi piuttosto la fattispecie come un illecito, fonte di responsabilità per il soggetto finanziatore, ove ne derivi un aggrava- mento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa (cfr. Cass., Sez.

I, 30/06/2021, n. 18610; 14/05/2018, n. 11695), e potendo al- tresì giustificare, in assenza dell'autorizzazione del garante, la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., nella specie mai invocata (cfr. Cass., Sez.

I, 21/02/2006, n. 3761; Cass., Sez.

III, 5/06/2001, n. 7587); che con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'omessa pronuncia, la violazione degli artt. 821, 1283 e 1294 cod. civ. e l'insufficienza e la contrad- dittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la nullità del mutuo, osservando che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'effetto anatocistico del relativo piano di ammortamento, che, in quanto calcolato con il metodo c.d.

«alla francese», comportava in concreto l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello indicato nel contratto; che il motivo è inammissibile; che la sentenza impugnata ha infatti escluso l'idoneità del piano di resti- tuzione concordato tra le parti a determinare effetti anatocistici, rilevando l'incompatibilità fisiologica di tali effetti con il piano di ammortamento c.d.

«alla francese», il quale prevede la corresponsione di una rata fissa, com- prendente una quota di capitale progressivamente crescente e una quota d'interessi progressivamente decrescente, calcolata applicando al debito re- siduo il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzazione della formula dell'interesse semplice; che tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in questa sede soltanto per difetto assoluto di motivazione o per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non risulta validamente censurato dai ricorrenti, i quali, oltre a far valere la mera insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più deducibili con il ricorso per cassazione, per effetto della riformulazione dello art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si limitano ad insistere nella propria tesi, senza essere in grado d'individuare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte d'appello, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione della vicenda, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della contro- versia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomenta- zioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547); che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 99 cod. proc. civ., degli artt. 1283, 1284 e 2697 cod. civ., della legge 7 marzo 1996, n. 108 e delle norme in materia di interpretazione dei contratti, nonché l'insufficienza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provati l'andamento dei conti correnti e la legittimazione di essi ricorrenti ad agire per l'accertamento dell'illegittima applicazione d'interessi anatocistici ed usurari, rilevando che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei documenti e della relazione tecnico-contabile prodotti in giudizio, da cui avrebbero po- tuto evincersi la fondatezza della predetta domanda e l'intervenuta cessione in loro favore di tutti i crediti presenti e futuri della correntista; che il motivo è inammissibile; che, nella parte concernente il difetto di legittimazione ad agire in via riconvenzionale per l'accertamento dell'illegittima applicazione degl'interessi, le censure proposte dai ricorrenti non attingono la ratio decidendi della sen- tenza impugnata, la quale non ha affrontato specificamente la questione, avendola ritenuta verosimilmente assorbita dalla constatazione dell'inadem- pimento da parte degli appellanti dell'onere di produrre documenti idonei a consentire l'integrale ricostruzione dell'andamento del conto corrente e l'in- dividuazione degli addebiti illegittimamente effettuati; che, nel contestare quest'ultimo apprezzamento, i ricorrenti dimostrano ancora una volta di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, un riesame del merito della controversia, omettendo peraltro di precisare la natura ed il contenuto della documentazione prodotta, e richiamando la relazione del c.t. di parte, la quale non costituisce un mezzo di prova, ma una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., Sez.

Un., 3/06/2013, n. 13902; Cass., Sez.

II, 19/01/2022, n. 1614; Cass., Sez.

II, 9/04/2021, n. 9483); che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo; che nei confronti dell'interventrice volontaria sussistono invece giusti mo- tivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Compensa inte- gralmente le spese processuali tra i ricorrenti e l'interventrice volontaria.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2031/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Palumbo, n. 26; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zio Illuminati, con domicilio eletto in Roma, via F. Grimaldi, n. 47; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., in qua- lità di avente causa dell'Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Gri- maldi, n. 47; - interventrice volontaria - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 822/19 depositata il 28 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, con decreto ingiuntivo n. 420/12, il Tribunale di Ancona intimò all'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]- mano e ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di An- cona S.p.a. della somma di Euro 89.801,50, oltre interessi, a titolo di rim- borso di un finanziamento concesso all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e garantito da una cambiale sottoscritta per avallo dagli intimati; che l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] fu accolta con sen- tenza del 24 giugno 2014, con cui il Tribunale di Ancona a) dichiarò l'ineffica- cia del decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente, b) condannò la stessa al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo, e c) ri- gettò l'opposizione proposta dal Romano e dalla Rossi; che l'appello proposto dagli opponenti nei confronti dell'Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona a seguito di fusione per incorporazione) è stato rigettato dalla Corte d'appello di Ancona con sen- tenza del 28 maggio 2019; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, illustrati anche con memoria, l'[OSCURATO:PERSONA] S.s. (già [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.), il Romano e la Rossi; che l'Unione di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che è inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dall'In- tesa [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., in qualità di avente causa dell'Unione di [OSCURATO:PERSONA]- liane, cui è succeduta a seguito di fusione per incorporazione; che in sede di legittimità, pur non potendosi escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 110 cod. proc. civ., non espressamente esclusa né incompatibile con le forme del giudizio di cassazione, la costituzione del suc- cessore a titolo universale deve infatti aver luogo attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale d'intervento, va partecipato alla controparte mediante notificazione, al fine di garantire il contraddittorio in ordine all'in- novazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, non risultando quindi sufficiente il deposito in Cancelleria, previsto per le memorie di cui all'art. 378 e 380-bis cod. proc. civ., aventi funzione meramente illustrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez. VI, 15/05/2020, n. 8973; Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172); che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denunciano la viola- zione dell'art. 1853 cod. civ. e l'insufficienza ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa o l'inefficacia dello stesso per simula- zione assoluta, sostenendo che il finanziamento concesso all'[OSCURATO:PERSONA]- ding non aveva comportato alcuna dazione di denaro, essendo stato accor- dato al solo fine di ripianare debiti pregressi della società, derivanti da anti- cipazioni in conto corrente e dal saldo debitore di un altro conto; che le predette censure devono essere esaminate congiuntamente a quelle di cui al quarto motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, nonché l'in- sufficienza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, soste- nendo che, nell'escludere la nullità del mutuo per difetto di causa, la Corte d'appello non ha considerato che la stipulazione del contratto era stata sug- gerita dal direttore della Banca al fine di consentire la prosecuzione dei rap- porti di credito intercorrenti tra le parti, nonostante l'andamento critico degli affidamenti e la mancanza di accrediti, che avrebbero giustificato l'interru- zione delle linee di credito; che i due motivi non meritano accoglimento; che, a fondamento della decisione, la Corte d'appello ha infatti richiamato correttamente il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo, secondo cui l'utilizzazione dell'importo erogato dal mu- tuante per il ripianamento di debiti pregressi del mutuatario non costituisce causa di nullità del contratto, il quale può perfezionarsi non solo con la con- segna materiale di una determinata quantità di denaro, ma anche con il con- seguimento della disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario, la quale, avuto riguardo al crescente ricorso alla dematerializzazione dei va- lori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditi°, anche in caso di accreditamento in conto corrente della medesima somma, dal momento che in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. Cass., Sez. III, 30/11/ 2021, n. 37654; 27/08/2015, n. 17194; Cass., Sez. I, 21/02/2001, n. 2483); che la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha d'altronde escluso la configurabilità nella specie di un mutuo di scopo, rilevando che a) la sentenza di primo grado non era stata adeguatamente censurata nella parte in cui aveva accertato che la somma erogata era stata utilizzata soltanto in parte per ripianare lo scoperto di conto corrente dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo stata utilizzata anche per altre finalità, b) il contratto di finanzia- mento stipulato tra la Banca e la predetta società non conteneva alcuna clau- sola di destinazione delle somme erogate, c) la mera previsione di una desti- nazione nell'interesse esclusivo del mutuatario non avrebbe comportato una modifica del tipo contrattuale, costituendo una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, d) la mera conoscenza della necessità della mutuataria di ripianare in parte gli scoperti di conto corrente non poteva ritenersi di per sé sufficiente a rendere lo scopo comune alla Banca, la cui condotta era rimasta neutra rispetto a tale finalità; che tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del mutuo di scopo, la destinazione delle somme erogate ad una determinata finalità, comune al finanziatore, deve assurgere a componente imprescindibile del regolamento d'interessi concordato tra le parti, in modo tale da integrare la struttura del negozio, ampliandone la causa rispetto alla sua normale con- sistenza, sia sotto il profilo strutturale, per effetto dell'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo non solo di restituire la somma mutuata e corri- spondere gli interessi, ma anche di realizzare lo scopo concordato, sia sotto il profilo funzionale, in virtù della portata essenziale che quest'ultimo impegno riveste nell'ambito del sinallagma contrattuale (cfr. Cass., Sez. I, 18/06/ 2018, n. 15929; 19/10/2017, n. 24699; 22/12/2015, n. 25793); che non può ritenersi pertinente, al riguardo, il richiamo dei ricorrenti al principio, enunciato da questa Corte in riferimento alla disciplina dettata dallo art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e recentemente ribadito in riferi- mento a quella introdotta dall'art. 38 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, secondo cui il superamento dei limiti di finanziabilità previsti per il mutuo fondiario determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., configurandosi lo stesso come un elemento essenziale del contenuto del con- tratto e un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa (cfr. Cass., Sez. I, 28/05/2018, n. 13286; 31/07/2017, n. 19016; 13/07/2017, n. 17352; 1/09/1995, n. 9219); che la predetta nullità non è infatti riconducibile ad un difetto di causa, ma all'inosservanza di una norma imperativa prevista dalla disciplina speciale dettata per il mutuo fondiario, e quindi non applicabile al mutuo ordinario, che resta disciplinato dalle regole generali di cui agli artt. 1813 e ss. cod. civ., le quali, al di fuori dell'ipotesi del mutuo di scopo, ritenuto peraltro non con- figurabile neppure in riferimento al mutuo fondiario (cfr. Cass., Sez. I, 26/03/ 2012, n. 4792; Cass., Sez. III, 20/04/2007, n. 9511), non attribuiscono alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata; che un difetto di causa non è ricollegabile neppure alla contrarietà a cor- rettezza e buona fede del comportamento tenuto dalle parti nella fase ante- riore alla stipulazione o in quella di esecuzione del contratto, la quale può giustificare al più l'affermazione di una responsabilità precontrattuale o con- trattuale delle parti, ove si traduca nella violazione dei doveri di cui agli artt.1337 e 1338 cod. civ. o nell'inadempimento degli obblighi derivanti dal con- tratto (cfr. Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 30/12/1997, n. 13131); che, parimenti, non è causa di nullità del contratto l'abusiva concessione di credito in favore di un'impresa che versi in una situazione di difficoltà eco- nomico-finanziaria, configurandosi piuttosto la fattispecie come un illecito, fonte di responsabilità per il soggetto finanziatore, ove ne derivi un aggrava- mento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa (cfr. Cass., Sez. I, 30/06/2021, n. 18610; 14/05/2018, n. 11695), e potendo al- tresì giustificare, in assenza dell'autorizzazione del garante, la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., nella specie mai invocata (cfr. Cass., Sez. I, 21/02/2006, n. 3761; Cass., Sez. III, 5/06/2001, n. 7587); che con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'omessa pronuncia, la violazione degli artt. 821, 1283 e 1294 cod. civ. e l'insufficienza e la contrad- dittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la nullità del mutuo, osservando che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'effetto anatocistico del relativo piano di ammortamento, che, in quanto calcolato con il metodo c.d. «alla francese», comportava in concreto l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello indicato nel contratto; che il motivo è inammissibile; che la sentenza impugnata ha infatti escluso l'idoneità del piano di resti- tuzione concordato tra le parti a determinare effetti anatocistici, rilevando l'incompatibilità fisiologica di tali effetti con il piano di ammortamento c.d. «alla francese», il quale prevede la corresponsione di una rata fissa, com- prendente una quota di capitale progressivamente crescente e una quota d'interessi progressivamente decrescente, calcolata applicando al debito re- siduo il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzazione della formula dell'interesse semplice; che tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in questa sede soltanto per difetto assoluto di motivazione o per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non risulta validamente censurato dai ricorrenti, i quali, oltre a far valere la mera insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più deducibili con il ricorso per cassazione, per effetto della riformulazione dello art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si limitano ad insistere nella propria tesi, senza essere in grado d'individuare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte d'appello, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione della vicenda, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della contro- versia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomenta- zioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547); che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 99 cod. proc. civ., degli artt. 1283, 1284 e 2697 cod. civ., della legge 7 marzo 1996, n. 108 e delle norme in materia di interpretazione dei contratti, nonché l'insufficienza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provati l'andamento dei conti correnti e la legittimazione di essi ricorrenti ad agire per l'accertamento dell'illegittima applicazione d'interessi anatocistici ed usurari, rilevando che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei documenti e della relazione tecnico-contabile prodotti in giudizio, da cui avrebbero po- tuto evincersi la fondatezza della predetta domanda e l'intervenuta cessione in loro favore di tutti i crediti presenti e futuri della correntista; che il motivo è inammissibile; che, nella parte concernente il difetto di legittimazione ad agire in via riconvenzionale per l'accertamento dell'illegittima applicazione degl'interessi, le censure proposte dai ricorrenti non attingono la ratio decidendi della sen- tenza impugnata, la quale non ha affrontato specificamente la questione, avendola ritenuta verosimilmente assorbita dalla constatazione dell'inadem- pimento da parte degli appellanti dell'onere di produrre documenti idonei a consentire l'integrale ricostruzione dell'andamento del conto corrente e l'in- dividuazione degli addebiti illegittimamente effettuati; che, nel contestare quest'ultimo apprezzamento, i ricorrenti dimostrano ancora una volta di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, un riesame del merito della controversia, omettendo peraltro di precisare la natura ed il contenuto della documentazione prodotta, e richiamando la relazione del c.t. di parte, la quale non costituisce un mezzo di prova, ma una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., Sez. Un., 3/06/2013, n. 13902; Cass., Sez. II, 19/01/2022, n. 1614; Cass., Sez. II, 9/04/2021, n. 9483); che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo; che nei confronti dell'interventrice volontaria sussistono invece giusti mo- tivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Compensa inte- gralmente le spese processuali tra i ricorrenti e l'interventrice volontaria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p
Decreto Cassazione n. 08382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris