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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 22691/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza giudice di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico uffidale; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (ex multis Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402 - 01) e che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia correttamente valutato l'imputato come non meritevole del beneficio richiesto in considerazione degli ulteriori danni causati dalla sua condotta (v. pag. 2 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza giudice di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico uffidale; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (ex multis Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402 - 01) e che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia correttamente valutato l'imputato come non meritevole del beneficio richiesto in considerazione degli ulteriori danni causati dalla sua condotta (v. pag. 2 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22691/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris