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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2003

Cassazione n. 44183/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/2003 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha c:hiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 27 maggio 2022, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro in esito al quale era stato apposto il vincolo sul suo telefono cellulare e relativa sim card; Pacioni era indagato per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto tre telefoni i-phone ed il portafogli contenente denaro, documenti ed una carta poste-pay. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Pacioni, osservando che ella denuncia effettuata da Gasperini, giudicata poco coerente dagli ste. agenti di polizia che la avevano raccolta, non poteva rappresentare una prova nei confronti di Pacioni, anche perché Gasperini aveva celato che deteneva importanti quantitativi di sostanza stupefacente, motivo per cui era stato arrestato; il difensore ritiene inoltre inesatta l'affermazione del Tribunale secondo cui era legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria, posto che tale convalida non vi era; il provvedimento genetico mancava di qualsiasi descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato e mancava la motivazione sulle ragioni del sequestro. 1.2 Il difensore, premesso che è necessario ritenere che il decreto di sequestro probatorio debba contenere una specifica motivazione sulla firalità perseguita per l'accertamento dei fatti, rileva che il decreto di perquisizione e sequestro si limitava a riferire che l'acquisizione del telefono cellulare era necessa -ia per espletare gli accertamenti tecnici tesi ad estrapolare i dati in esso contenuti, affermazione che, a causa della propria genericità, non poteva ritenersi sufficientemente idonea a tutelare il diritto alla privacy del proprietario del bene. 1.3 A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il difensore osserva che la mancata convalida del sequestro non potesse non invalidare il provvedimento adottato: l'atto di convalida risultava necessario perché il Pubblico Ministero, nel disporre la perquisizione, aveva fatto riferimento alla sola abitazione di residenza di Pacioni ma, essendo stata la polizia giudiziaria informata che quest'ultimo si trovava nell'abitazione di Grottammare, si era recata presso tale abitazione, nella quale erano stati svolti la perquisizione ed il successivo sequestro: l'operazione si era quindi svolta in spregio alla norma di cui all'art. 352 cod.proc.pen., in quanto la polizia giudiziaria aveva operato al di fuori di quanto stabilito nel decreto di perquisizione e sequestro. 1.4 Il difensore osserva che ulteriore questione portata innanzi al Tribunale del Riesame era stata quella relativa alla legittimità della delega orale rilasciata dal Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria, precedentemente al secondo intervento effettuato presso la diversa abitazione di residenza dell'indagato; si era chiesto il riconoscimento della illegittimità di tale delega a causa della assenza dei presupposti di adottabilità e, in ogni caso, tale atto avrebbe necessitato di una successiva convalida motivata da parte del Pubblico Ministero; sulla questione non si era espresso il giudice dei riesame, che si era limitato a riconoscere tela delega orale, senza tuttavia risolvere la questione presentata in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, posto che alcuna rilevanza può avere il verbale di arresto della persona offesa per fatti completamente avulsi dal presente procedimento; quanto al richiamo al "decreto di convalida" contenuto a pag.2 della motivazione del provvedimento impugnato, lo stesso era relativo soltanto alla questione dell'onere di motivazione, visto che in questo caso il sequestro è stato eseguito ai sensi dell'art. 252 cod.proc.pen., per cui mai il Tribunale ha sostenuto che vi fosse un verbale della polizia giudiziaria da convalidare da parte del Pubblico Ministero.

Inoltre, nel decreto del Pubblico Ministero prodotto in atti era descritta la finalità perseguita, in quanto si faceva espresso riferimento alla ricerca sia del corpo del reato che di elementi contenuti nel telefono cellulare che potessero evidenziare la presenza di contatti e/o messaggi riconducibili all'attività criminosa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di -V1.1\ motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame. (vedi Sez.2, Sentenza n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200 - 01); nel caso in esame, il decreto di perquisizione e sequestro prodotto in atti spiega in maniera adeguata e sufficiente l'ambito delimitativo della ricerca, facendo riferimento al fatto di reato e all'oggetto della ricerca (la presenza di contatti e/o messaggi riconducibili all'attività criminosa, per cui non si può dire che lo stesso fosse teso ad una ricerca indiscriminata dei dati contenuto all'interno del telefono cellulare dell'indagato. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è reiterativo di quello già proposto con l'istanza di riesame, ed è pertanto inammissibile, avendo il Tribunale rilevato che nel decreto di perquisizione e sequestro erano indicati sia l'abitazione dell'indagato (che non coincide necessariamente con il luogo di residenza) che "altri luoghi che risultino nella sua disponibilità", per cui legittimamente era stata disposta la perquisizione nella abitazione dell'indagato, situata a Grottammare; pertanto, neppure era necessaria una delega per il secondo intervento (quello, appunto, presso l'abitazione) di cui al quarto motivo di ricorso.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/2003 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha c:hiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 27 maggio 2022, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro in esito al quale era stato apposto il vincolo sul suo telefono cellulare e relativa sim card; Pacioni era indagato per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto tre telefoni i-phone ed il portafogli contenente denaro, documenti ed una carta poste-pay. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Pacioni, osservando che ella denuncia effettuata da Gasperini, giudicata poco coerente dagli ste. agenti di polizia che la avevano raccolta, non poteva rappresentare una prova nei confronti di Pacioni, anche perché Gasperini aveva celato che deteneva importanti quantitativi di sostanza stupefacente, motivo per cui era stato arrestato; il difensore ritiene inoltre inesatta l'affermazione del Tribunale secondo cui era legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria, posto che tale convalida non vi era; il provvedimento genetico mancava di qualsiasi descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato e mancava la motivazione sulle ragioni del sequestro. 1.2 Il difensore, premesso che è necessario ritenere che il decreto di sequestro probatorio debba contenere una specifica motivazione sulla firalità perseguita per l'accertamento dei fatti, rileva che il decreto di perquisizione e sequestro si limitava a riferire che l'acquisizione del telefono cellulare era necessa -ia per espletare gli accertamenti tecnici tesi ad estrapolare i dati in esso contenuti, affermazione che, a causa della propria genericità, non poteva ritenersi sufficientemente idonea a tutelare il diritto alla privacy del proprietario del bene. 1.3 A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il difensore osserva che la mancata convalida del sequestro non potesse non invalidare il provvedimento adottato: l'atto di convalida risultava necessario perché il Pubblico Ministero, nel disporre la perquisizione, aveva fatto riferimento alla sola abitazione di residenza di Pacioni ma, essendo stata la polizia giudiziaria informata che quest'ultimo si trovava nell'abitazione di Grottammare, si era recata presso tale abitazione, nella quale erano stati svolti la perquisizione ed il successivo sequestro: l'operazione si era quindi svolta in spregio alla norma di cui all'art. 352 cod.proc.pen., in quanto la polizia giudiziaria aveva operato al di fuori di quanto stabilito nel decreto di perquisizione e sequestro. 1.4 Il difensore osserva che ulteriore questione portata innanzi al Tribunale del Riesame era stata quella relativa alla legittimità della delega orale rilasciata dal Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria, precedentemente al secondo intervento effettuato presso la diversa abitazione di residenza dell'indagato; si era chiesto il riconoscimento della illegittimità di tale delega a causa della assenza dei presupposti di adottabilità e, in ogni caso, tale atto avrebbe necessitato di una successiva convalida motivata da parte del Pubblico Ministero; sulla questione non si era espresso il giudice dei riesame, che si era limitato a riconoscere tela delega orale, senza tuttavia risolvere la questione presentata in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, posto che alcuna rilevanza può avere il verbale di arresto della persona offesa per fatti completamente avulsi dal presente procedimento; quanto al richiamo al "decreto di convalida" contenuto a pag.2 della motivazione del provvedimento impugnato, lo stesso era relativo soltanto alla questione dell'onere di motivazione, visto che in questo caso il sequestro è stato eseguito ai sensi dell'art. 252 cod.proc.pen., per cui mai il Tribunale ha sostenuto che vi fosse un verbale della polizia giudiziaria da convalidare da parte del Pubblico Ministero. Inoltre, nel decreto del Pubblico Ministero prodotto in atti era descritta la finalità perseguita, in quanto si faceva espresso riferimento alla ricerca sia del corpo del reato che di elementi contenuti nel telefono cellulare che potessero evidenziare la presenza di contatti e/o messaggi riconducibili all'attività criminosa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di -V1.1\ motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame. (vedi Sez.2, Sentenza n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200 - 01); nel caso in esame, il decreto di perquisizione e sequestro prodotto in atti spiega in maniera adeguata e sufficiente l'ambito delimitativo della ricerca, facendo riferimento al fatto di reato e all'oggetto della ricerca (la presenza di contatti e/o messaggi riconducibili all'attività criminosa, per cui non si può dire che lo stesso fosse teso ad una ricerca indiscriminata dei dati contenuto all'interno del telefono cellulare dell'indagato. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è reiterativo di quello già proposto con l'istanza di riesame, ed è pertanto inammissibile, avendo il Tribunale rilevato che nel decreto di perquisizione e sequestro erano indicati sia l'abitazione dell'indagato (che non coincide necessariamente con il luogo di residenza) che "altri luoghi che risultino nella sua disponibilità", per cui legittimamente era stata disposta la perquisizione nella abitazione dell'indagato, situata a Grottammare; pertanto, neppure era necessaria una delega per il secondo intervento (quello, appunto, presso l'abitazione) di cui al quarto motivo di ricorso. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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