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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12697/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n.1 presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n.421/39/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina, depositata il 18 luglio 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che a seguito di accertamento svolto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con conseguente rideterminazione del reddito, l'Ufficio, constatato che, dagli atti, risultava usufruttuaria, per il 33% delle quote, la società Galag di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., provvedeva ad emettere nei confronti di quest'ultima società avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2003, con la quale ne rideterminava il reddito, contestando la mancata dichiarazione del reddito da partecipazione che imputava, con conseguenziale ulteriore avviso di accertamento, in ragione della sua partecipazione pari al 3%, alla socia [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultima impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Latina che lo annullò, rilevando di avere già annullato, in altro giudizio, l'accertamento eseguito nei confronti della Magia immobiliare s.a.s.; la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata integralmente confermata dalla C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe; avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l'Agenzia delle entrate cui resiste, con controricorso, la contribuente.

Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che non può procedersi alla chiesta riunione perché i ricorsi proposti avverso le sentenze rese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. (e dell'altra socia [OSCURATO:PERSONA]) sono stati già definiti da questa Corte, rispettivamente con ordinanze n.ri 34614/2019 e 24520/2020 che hanno rilevato la nullità di quei giudizi (per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci) e rimesso le cause alle competenti Commissioni tributarie provinciali; anche il presente giudizio trova soluzione, per ragioni di rito rilevabili d'ufficio, dovendosi dichiarare, con conseguenziale assorbimento dei motivi di ricorso, la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l'ente associativo, sia i membri di esso - salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815); per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; andrà devoluto al giudice di merito l'accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr.Cass.n.20820/2012); ne consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, che travolge le sentenze di primo e di secondo grado, e il rinvio innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Ilisidée -r [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n.1 presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n.421/39/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina, depositata il 18 luglio 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che a seguito di accertamento svolto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con conseguente rideterminazione del reddito, l'Ufficio, constatato che, dagli atti, risultava usufruttuaria, per il 33% delle quote, la società Galag di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., provvedeva ad emettere nei confronti di quest'ultima società avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2003, con la quale ne rideterminava il reddito, contestando la mancata dichiarazione del reddito da partecipazione che imputava, con conseguenziale ulteriore avviso di accertamento, in ragione della sua partecipazione pari al 3%, alla socia [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultima impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Latina che lo annullò, rilevando di avere già annullato, in altro giudizio, l'accertamento eseguito nei confronti della Magia immobiliare s.a.s.; la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata integralmente confermata dalla C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe; avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l'Agenzia delle entrate cui resiste, con controricorso, la contribuente. Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che non può procedersi alla chiesta riunione perché i ricorsi proposti avverso le sentenze rese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. (e dell'altra socia [OSCURATO:PERSONA]) sono stati già definiti da questa Corte, rispettivamente con ordinanze n.ri 34614/2019 e 24520/2020 che hanno rilevato la nullità di quei giudizi (per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci) e rimesso le cause alle competenti Commissioni tributarie provinciali; anche il presente giudizio trova soluzione, per ragioni di rito rilevabili d'ufficio, dovendosi dichiarare, con conseguenziale assorbimento dei motivi di ricorso, la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l'ente associativo, sia i membri di esso - salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815); per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; andrà devoluto al giudice di merito l'accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr.Cass.n.20820/2012); ne consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, che travolge le sentenze di primo e di secondo grado, e il rinvio innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022. Ilisidée -r [OSCURATO:PERSONA]
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