CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 42087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18399/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro formulate in maniera disorganica, pur a fronte di una motivazione immune da vizi logici, laddove la Corte territoriale ha ricostruito la sequenza degli accadimenti e il portato delle testimonianze, così reputando priva di sostegno dimostrativo la tesi della legittima difesa, peraltro neanche agitata personalmente dall'imputato, che non aveva reso esame; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) valutando sia i precedenti penali che la loro eloquenza dimostrativa di una perdurante inclinazione alla violenza del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023