CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 29343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27062-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto R.G.N.27062/2017 Cron. Rep. Ud.19/09/2023 CC e sul RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N.R.G.: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentanoe difendono; -ricorrente successivo n.1 - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G.: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successivi n.2 - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso principale e al ricorso successivo n.1 - -nonchè contro - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale al ricorso successivo n.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale al ricorso successivo n. 2 - avverso la sentenza n. 576/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/05/2017 R.G.N. 1041/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 576 del 2017, pubblicata il 16 maggio 2017, accolse il gravame proposto dal Comi ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale; la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) alla violazione dell'art.2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; avverso la medesima sentenza, ha proposto ricorso anche l’INPS sulla base di due motivi riferiti, il primo, a due cartelle (03020070012284935000 notificata il 17 aprile 2008 per euro 12913,79 e n. 03020070022134443000 notificata l’11 febbraio 2008 per euro 2638,28) per cui il termine quinquennale risultava interrotto dalla notifica dell’intimazione di pagamento; il secondo motivo è riferito ad altre 4 cartelle in ordine alle quali l’INPS aveva dedotto che era stato proposta opposizione definita favorevolmente all’Istituto per cui durante tali giudizi la prescrizione non era decorsa; deduce la violazione dell’art. 2945 c.c.; rispetto a tale ricorso, notificato successivamente a quello di [OSCURATO:PERSONA] e per questo da ritenersi incidentale, ha proposto controricorso con ricorso incidentale adesivo [OSCURATO:PERSONA] e controricorso Comi; avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ha proposto proprio ricorso per cassazione anche l’INAIL sulla base di due motivi, pure riferiti allaviolazione di legge derivata dalla declaratoria di prescrizione che non aveva tenuto conto degli atti interruttivi non contestati e della pendenza del giudizio di opposizione proposto avverso le cartelle indicate dal Comi; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg.60; CONSIDERATO che: in via preliminare, trattandosi di più ricorsi per cassazione proposti avverso la medesima sentenza e già riuniti in unico procedimento, va fatta applicazione del principio secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione(Cass. n. 36057 del 2021); nel caso di specie, il ricorso principale è quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], essendo stato notificato per primo,in data 16 novembre 2017, me n tre gli altri successivi assumono la veste di ricors i incidentali e sono tutti tempestivi essendo stato rispettato il termine sopra indicato;in particolare, il ricorso dell’Inail risulta notificato in data 21 novembre 2017 e quello dell’INPS in data 17 novembre 2017; rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale adesivo proposto da Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui "ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"; la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato", nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; da ciò deriva, come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che "il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro"; come peraltro confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4, e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una Delib. assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; sono fondati i ricorsi dell’INPS e dell’Inailin ragione del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione,in relazione a tutti i crediti portati dal le cartelle edagli avvisi di addebito indicati dall’INAIL e dall’INPS , senza considerare gli atti interruttivi ritualmente acquisiti agli atti di causa e ritualmente riprodotti, anche in ottemperanza agli oneri di autosufficienza, nei termini essenziali dai ricorrenti incidentali; inoltre, la Corte territoriale non ha considerato l’effetto sospensivo derivante dalla pendenza dei giudizi di opposizione alle cartelle ritualmente indicati nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione; in particolare, Cass. n. 19469 del 20/07/2018, ha avuto modo di chiarire che l’oppo sizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva; la sentenza impugnata, quanto ai ricorsi accolti, va quindi cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione affinché proceda a determinare i crediti degli Enti previdenziali oggetto di causa applicando il termine quinquennale di prescrizione e considerando gli atti interruttivi acquisiti al processoe la sospensione del termine derivante dalla pendenza del processo di opposizione nel merito alle cartelle ed agli avvisi di addebito opposti,nonché la eventuale definizione dello stesso giudizio con sentenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 2953 c.c.(vd. Cass. n. 4676 del 15/02/2023); al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.q.m. La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’INPS e quello dell’INAIL, dichiara inammissibili il ricors o principale e quello adesivo proposti da [OSCURATO:PERSONA], cassa , quanto ai ricorsi accolti , la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali