CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2015
Cassazione n. 02271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 27214-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e l' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E DELLA REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis 2021 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 2492 Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrenti principali - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6207/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2015 R.G.N. 141/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 27214/2015 Fatti di causa 1. Con sent. n. 6207/2015, depositata il 14 settembre 2015, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, pronunciando in sede di giudizio ex art. 1, comma 48, I. n. 92/2012 promosso da [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto che il rapporto instaurato nel 2006 tra il ricorrente e il Presidente pro tempore della Regione Siciliana, per l'inserimento nell'organico dei giornalisti dell'[OSCURATO:PERSONA] della Regione, e cessato nel 2012 per effetto di decreto del successivo Presidente pro tempore, non fosse da qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, avendo avuto invece natura privatistica e carattere strettamente fiduciario; sentenza con la quale, respinta la domanda di reintegrazione, il giudice di primo grado aveva condannato la Regione al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 27 Contratto collettivo di lavoro giornalistico. 2. La Corte territoriale ha osservato a sostegno della propria decisione che il rapporto era sorto in virtù di una proposta di assunzione del Presidente della Regione, formulata ex art. 72 I. reg. Sicilia 29 ottobre 1985, n. 41, e che non vi erano elementi per ritenere che al momento della instaurazione del rapporto (nel 2006) tale legge fosse stata abrogata, neppure implicitamente, dalla I. regionale n. 2/2002, poiché quest'ultima, nel recepire le disposizioni della I. 7 giugno 2000, n. 150 ("Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni"), aveva escluso l'art. 5 e l'art. 9, comma 5, della legge statale, ciò implicando che il rapporto degli addetti all'[OSCURATO:PERSONA] era da intendere ancora disciplinato dalla contrattazione collettiva dei giornalisti. 3. La Corte ha poi ritenuto che il rapporto non fosse di pubblico impiego, ostando a tale qualificazione l'art. 97 Cost., ma avesse natura privatistica, in coerenza con le modalità della sua costituzione, con il richiamo alle norme del CCLG e con il tratto fiduciario ben presente nell'atto di investitura che ne aveva determinato l'instaurazione: aspetto, questo, della fiduciarietà che portava conseguentemente - ferme le statuizioni di condanna già pronunciate dal primo giudice - ad escludere ogni ipotesi di declaratoria di illegittimità della risoluzione e ogni possibilità di ricostituzione del rapporto. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso, con unico motivo, la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con cui ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, e depositato memoria illustrativa. 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.Ragioni della decisione 1. Con il motivo proposto i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 127 I. reg. n. 2/2002 e dell'art. 9, comma 2, I. n. 150/2000, nonché di altre norme della legislazione della Regione Siciliana (art. 82 I. reg. n. 7/1971; artt. 10 e 11 I. reg. n. 79/1976; art. 23 I. reg. n. 6/1997; art. 36 I. reg. n. 145/1980; art. 58 I. reg. n. 6/2001; art. 12 I. reg. n. 1/2006; art. 2 I. reg. n. 19/2008; art. 27 I. reg. n. 41/1985; art. 72 I. reg. n. 41/1985; I. reg. n. 35/1976): in sintesi, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un rapporto validamente costituito sulla base della I. reg. n. 79/1976 e delle successive leggi regionali riguardanti l'[OSCURATO:PERSONA], escludendo che l'art. 127, comma 1, I. reg. n. 2/2002 - di recepimento dell'art. 9, c. 2, I. 7 giugno 2000, n. 150 - avesse abrogato la precedente disciplina regionale. 1.1. A seguito del recepimento della predetta norma statale - osservano i ricorrenti - il reclutamento del personale da assegnare all'[OSCURATO:PERSONA] non poteva che avvenire nel rispetto di tale norma e cioè sulla base di due diverse tipologie di rapporti: da un lato, di pubblico impiego, costituito con dipendenti delle pubbliche amministrazioni (anche in posizione di comando o fuori ruolo); dall'altro, di collaborazione autonoma di natura fiduciaria, in caso di reclutamento di personale estraneo all'Amministrazione, secondo il paradigma di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni. 1.2. Ciò premesso, la Corte di appello di Roma non si era erroneamente avveduta che il recepimento dell'art. 9, comma 2, I. n. 150/2000 aveva segnato una linea spartiacque fra la normativa regionale previgente (che consentiva, sia pure sulla base di una disciplina in evidente contrasto con la regola del concorso, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con giornalisti, ancorché estranei all'Amministrazione, siccome nominati dal Presidente della Regione) e quella successiva, che impone un reclutamento rigido o attingendo nel personale delle pubbliche amministrazioni o con il conferimento di incarichi fiduciari, senza vincolo di dipendenza, a professionisti esterni. 1.3. La Corte di appello aveva conseguentemente errato ad escludere l'abrogazione tacita della disciplina regionale, ad opera dell'art. 9, comma 2, I. n. 150/2000, come recepito dalla I. reg. n. 2/2002, poiché tale norma, pur non incidendo sull'intera regolamentazione dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva delineato un diverso sistema di reclutamento del personale addetto, così da porsi come nuova e compiuta disciplina delle modalità di costituzione del rapporto, in totale contraddizione con la previgente disciplina nella medesima materia. 1.4. Ne deriva, secondo i ricorrenti, che il rapporto posto a fondamento delle domande, costituito (nel 2006) sulla base di una normativa non più in vigore, era da considerarsi radicalmente nullo, potendo trovare applicazione nel caso di specie soltanto la disciplina del lavoro di fatto (art. 2126 cod. civ.). 2. Con il ricorso incidentale viene dedotta:2.1. con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 82 I. reg. n. 7/1971, degli artt. 10 e 11 I. reg. n. 79/1976, dell'art. 36 I. reg. n. 145/1980, degli artt. 48 e 72 I. reg. n. 41/1985, dell'art. 127 I. reg. n. 2/2002, nonché dell'art. 9 I. n. 150/2000, per avere la Corte di appello errato a ritenere la natura fiduciaria del rapporto, desumendola dall'inquadramento dell'[OSCURATO:PERSONA] tra gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e peraltro senza valutare che le norme regionali in materia dimostrano che tale inquadramento non comporta una diversificazione del rapporto di lavoro, il quale non si trasforma da pubblico in "fiduciario" e, quindi, "privato"; 2.2. con il secondo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., per avere la Corte di appello ritenuto ostacolo insuperabile alla qualificazione del rapporto come di pubblico impiego il mancato espletamento di una procedura concorsuale, trascurando, tuttavia, di rilevare che la normativa regionale posta alla base del contratto di lavoro del ricorrente (in particolare, la I. reg. n. 79/1976) disciplina una procedura avente di fatto tale natura; 2.3. con il terzo, la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), per avere la Corte omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria fondata sull'affidamento incolpevole del ricorrente sulla natura subordinata del rapporto dei dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso principale è fondato. 4. La I. reg. 26 marzo 2002, n. 2 dispone all'art. 127, c. 1, che "Nell'ambito della Regione siciliana si applicano" - fra altre disposizioni contenute nella I. 7 giugno 2000, n. 150 ("Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni") - quelle di cui all'art. 9 "limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4". 5. Il c. 2 dell'art. 9 I. n. 150/2000 stabilisce che "Gli uffici stampa" delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 29/1993 "sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti"; stabilisce, inoltre, che "Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità". 6. L'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 5 d.lgs. n. 546/1993, prevedeva che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". 7. Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato il decreto legislativo n. 29/1993, ha confermato, all'art. 7, comma 6, la facoltà per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo, "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio", riconfigurandola in senso più analitico e restrittivo, sia sotto il profilo di una particolare qualificazione professionale dei collaboratori, sia per la necessaria presenza di molteplici presupposti di legittimità. 8. Ciò premesso, risulta chiaramente che, quando il Sarullo venne nominato componente dell'[OSCURATO:PERSONA] (con decreto n. 1326 in data 28 marzo 2006 del Presidente della Reg. Siciliana), gli apporti alla dotazione di personale di tale ufficio sarebbero potuti avvenire mediante due sole modalità: (a) l'utilizzo di "dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo"; oppure (b) il ricorso a "personale estraneo alla pubblica amministrazione", nelle forme e in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, escluso, pertanto, qualsiasi altro canale di reclutamento. 9. E' altresì da ritenere che, con il recepimento dell'art. 9, c. 2, I. 7 giugno 2000, n. 150, la Regione Siciliana abbia inteso diversamente e per intero regolare i modi di assunzione e lo statuto del personale addetto al proprio [OSCURATO:PERSONA] con mansioni giornalistiche, implicitamente abrogando ogni diversa disposizione già vigente nella specifica materia. 10. Come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 15 Disposizioni sulla legge in generale, "l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quella anteriore; in particolare, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra" (Cass. n. 2502/2001, fra le molte conformi). 11. Né rileva in senso contrario che l'art. 127 della I. reg. n. 2/2002 non indichi, fra le disposizioni espressamente abrogate, quelle di cui alla I. reg. n. 79/1976 e alle leggi regionali successive riguardanti l'[OSCURATO:PERSONA], potendo la modalità abrogante "per dichiarazione espressa del legislatore" coesistere con quella tacita, purché di questa ricorrano i presupposti ex art. 15 cit. secondo una valutazione da compiersi nel confronto specifico tra le norme in predicato di essere incompatibili o sovrapponibili. 12. Consegue da quanto sopra la nullità del contratto, in forza del quale il Sarullo ha prestato la propria attività nell'[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, in quanto stipulato in violazione delle norme imperative all'epoca vigenti nella materia del reclutamento degli addetti al medesimo Ufficio con mansioni giornalistiche, e la configurabilità, nella specie, di un rapporto di lavoro di fatto. 13. D'altra parte, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con orientamento che deve ora essere ribadito, che "Per la costituzione delle dotazioni di personale dell'ufficio stampa della Regione Sicilia è necessario l'esperimento della procedura del pubblico concorso secondo la regola generale imposta dall'art. 97 Cost., non essendo ravvisabili deroghe o eccezioni nella legislazione regionale sia previgente che successiva alla I. n. 150 del 2000; in difetto ne deriva la nullità del rapporto di lavoro subordinato svolto in violazione di norma imperativa, ferma l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ." (Cass. n. 22485/2016). 14. I rilievi e le conclusioni, che precedono, determinano anche l'infondatezza del ricorso incidentale. 15. In conclusione, l'impugnata sentenza n. 6207/2015 della Corte di appello di Roma deve essere cassata, in accoglimento del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, dichiarata la nullità del contratto e del conseguente rapporto intercorso fra l'attore e la Reg. Siciliana, provvederà a ricalcolare, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., i crediti retributivi allo stesso spettanti alla stregua delle disposizioni della contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana addetti all'[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza /N ,7, - L-/izicivs AL iLic.:,it9s, A-cceLTo nnpugnatArg-rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore I