CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 1979
Cassazione n. 36770/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1979 avverso la sentenza del 16/09/2020 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al telefono cellulare e la declaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/09/2020 del GIP del Tribunale di Imperia che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di due anni di reclusione e 9.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 4.980,68 di sostanza stupefacente del tipo marijuana) e ha ordinato la confisca del telefono cellulare e dell'autovettura tg. 3181CDF di sua proprietà. 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della confisca del telefono cellulare e la mancanza di prova del nesso funzionale (e non occasionale) tra l'autovettura ed il reato a lui ascritto 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente risponde del reato a lui ascritto per aver importato in Italia poco meno di cinque chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultandola all'interno del paraurti anteriore e dell'imbottitura del vano bagagli dell'autovettura da lui condotta; 3.2.nel giustificare la confisca del telefono cellulare e dell'autovettura, il Giudice ha osservato che il telefono cellulare e l'autovettura «appaiono legati alla commissione dell'illecito da una relazione di asservimento strumentale non occasionale, che rivela il pericolo di possibile reiterazione dell'attività criminosa», aggiungendo che «i panetti di marijuana sequestrati sull'autovettura (...) si trovavano abilmente occultati all'interno dell'imbottitura del vano bagagli, dunque nell'autovettura artatamente modificata per occultarvi il carico, la cui libera disponibilità potrebbe dunque costituire incentivo alla reiterazione della condotta criminosa agevolandone la concreta esecuzione»; 3.3.secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, in tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla legge n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240, cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso (Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275); 3.4.non è sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca facoltativa affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324 - 01), occorre che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Rv. 263111 - 01; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Rv. 260001 - 01; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Rv. 258275 - 01; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Rv. 254881 - 01; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591 - 01, secondo cui «ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen., é necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato»); 3.5.il semplice impiego criminoso del bene non è sufficiente; tale impiego costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone; 3.6.nel caso di specie, la motivazione della confisca del telefono cellulare si limita ad un ragionamento tautologico, non spiegando il Giudice in base a quali elementi di fatto ritenga lo stabile asservimento del bene alla consumazione del reato contestato al ricorrente; 3.7.quanto all'autovettura, la sentenza ne predica la modifica artatamente effettuata e spiega, nei fatti, che la droga era stata abilmente occultata all'interno del paraurti anteriore e nell'imbottitura del vano bagagli; si trattava, in buona sostanza, di un occultamento abilmente effettuato che però non aveva comportato modifiche strutturali dell'autovettura impiegata per il trasporto della droga; 3.8.tuttavia, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose (Sez. 3, n. 23470 del 29/01/2019, Rv. 275973 - 01; Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Rv. 227886 - 01; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Rv.217376 - 01). Non occorre, dunque, che il mezzo sia strutturalmente modificato essendo sufficiente la presenza di accorgimenti insidiosi come quelli rilevati nel caso di specie; 3.9.in questo senso sono infondate le deduzioni difensive in ordine alla mancanza di prova di un effettivo adattamento/modifica dell'autovettura tale da lasciarne presagire un uso costante a fini illeciti; si tratta oltretutto di deduzione fattuale che presuppone un contrasto della motivazione con atti ad essa esterni dei quali non viene dedotto il travisamento; 3.10.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Imperia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia. Dichiara inammissibile