CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso il rifiuto opposto dall'[OSCURATO:PERSONA] alla sua richiesta di trasmissione di atti di impugnazione e allegati all'[OSCURATO:PERSONA] competente. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto in data 1 luglio 2021, affermando che non si verteva in materia di violazione di un diritto soggettivo. 3. Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ha presentato atto di impugnazione rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, deducendo: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; erronea applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.; 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.; 123 cod. proc. pen.; 44 disp. att. cod. proc. pen.; 70.1 Regole penitenziarie europee. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'atto difensivo ultimamente proposto - qui pervenuto perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale* della Corte di cassazione, e che, pertanto, non è legittimato a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom