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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 14266/2022

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[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; 2022 - intimato - 310avverso la sentenza n. 730/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 1013/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].PROC. nr. 20513/2016 [OSCURATO:PERSONA] CHE1.Con sentenza del 20 agosto 2015 la Corte d'appello di Milano, giudice del rinvio all'esito della sentenza di questa Corte nr. 7899/2011, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]— docente a termine dell' [OSCURATO:PERSONA]- I.T.I.S. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' ISTITUTO) con scadenza fissata al 31 agosto 2003— avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento intimato dal dirigente scolastico in data 22 febbraio 2003 e la condanna dell'ISTITUTO al risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale premetteva in fatto che: - il dirigente dell'ISTITUTO, stante l'assenza per malattia del docente titolare della cattedra di «discipline meccaniche e tecnologia» e poiché mancavano, anche nelle graduatorie di istituto, docenti muniti del titolo di studio richiesto (laurea in ingegneria meccanica), con contratto del settembre 2002, aveva incaricato come supplente il professor GIANI, incluso nella graduatoria di ISTITUTO per materia affine; - a seguito del decesso del docente sostituito, l'amministrazione aveva revocato detto contratto e stipulato con lo stesso professor GIANI in data 27 novembre 2002 un contratto di supplenza su posto vacante, sino al termine dell'anno scolastico; - in data successiva, il 20 dicembre 2002, era pervenuta domanda di insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], munito del titolo di studio prescritto; in ragione di ciò il dirigente in un primo tempo aveva revocato il contratto concluso con il GIANI e concluso il contratto di supplenza con il [OSCURATO:PERSONA]; - successivamente il dirigente era ritornato sulla decisione, revocando l'incarico al [OSCURATO:PERSONA] e conferendolo nuovamente al GIANI. 3.La domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata respinta in entrambi i gradi di merito; la sentenza di secondo grado era stata tuttavia cassata dalla Suprema Corte per insufficienza della motivazione, tanto in ordine all' accertamento di una giusta causa di recesso che quanto alla affermata assenza di un danno patrimoniale. 4.Tanto premesso, il giudice del rinvio riteneva legittimo il contratto di supplenza concluso il 27 novembre 2002 con il prof.

GIANI, in quanto a quella 1PROC. nr. 20513/2016 RG data non esisteva in alcuna delle graduatorie cui il dirigente avrebbe potuto attingere — (graduatoria permanente provinciale, graduatoria di Istituto e graduatoria degli Istituti viciniori)— un docente munito del titolo di studio prescritto.

In tale situazione era legittimo l'affidamento della supplenza ad un docente, il GIANI, inserito nella graduatoria di ISTITUTO per materia affine (tecnologia e disegno tecnico), in quanto conforme alle previsioni dell'articolo 7 DM nr. 201/2000 e dell'articolo 22 della ordinanza ministeriale nr. 371/1994.

Quest'ultima disposizione consentiva in questi casi di affidare la supplenza a coloro che, pur non muniti del titolo di studio, fossero in grado di assicurare le competenze necessarie, purchè inseriti nelle graduatorie di Istituto. 5.La successiva domanda di supplenza del [OSCURATO:PERSONA] (del 20 dicembre 2002), che era munito del titolo di studio necessario, non costituiva causa di risoluzione automatica del contratto in corso. 6.Neppure era imposto al dirigente di limitare il termine del contratto con il GIANI al 31 dicembre, in attesa di eventuali domande di docenti muniti del titolo di studio; non vi era una previsione in tal senso ed, anzi, il sistema delle supplenze era ispirato al principio della continuità didattica.

7. La stipulazione del contratto con il [OSCURATO:PERSONA] era dunque affetta da nullità e la sua anticipata cessazione era doverosa.

8. Neppure risultava che la mancanza del titolo di studio si fosse tradotta in carenze del GIANI nella attività di docenza. 9.Ha proposto ricorso per cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura; l'STITUTO, cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

10. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del DM 20 febbraio 2000 n. 201, articolo 5, commi tre e nove ed articolo 7, commi tre e quattro nonché della ordinanza ministeriale nr. 371/1994, articolo 22, commi tre e cinque. 11.Si assume l'erronea lettura nella sentenza impugnata dell'articolo 22 della ordinanza ministeriale nr. 371/1994, deducendo che esso non 2PROC. nr. 20513/2016 RG consentiva, come affermato nella sentenza impugnata, di affidare l'insegnamento al docente di «materia affine» me si riferiva ai docenti che dessero il maggior affidamento per l'insegnamento da conferire, «per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti». 12.Su tale premessa, si sostiene che la cattedra avrebbe dovuto essere affidata ad un docente laureato in ingegneria— o con diploma industriale ad indirizzo meccanico— mentre il GIANI non offriva affidamento per l'insegnamento di discipline meccaniche, in quanto laureato in architettura.

13. Neppure poteva essere invocato, nell'assunto del ricorrente, il principio della continuità didattica, che non poteva essere garantita da un docente privo di conoscenze.

14. Si evidenzia, altresì, che il DM nr. 201/2000 consente l'inserimento nella graduatorie di Istituto per ogni anno scolastico successivo al primo e che, ai sensi dell'articolo 22, comma cinque, della OM nr. 371/1994 il docente abilitato ha diritto, attraverso istanza documentata al capo di Istituto, di ottenere il posto entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico in luogo del supplente non abilitato non incluso in graduatorie provinciali, situazione nella specie ricorrente. 15.11 ricorso è in parte inammissibile in parte infondato.

16. E' inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione della ordinanza ministeriale 29 dicembre 1995 nr. 371 che non costituisce norma regolamentare sicchè la sua violazione non può essere dedotta in via diretta davanti a questa Corte ex articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. 17.Va peraltro precisato che nel periodo di causa il sistema delle supplenze nella scuola statale era disciplinato: al livello legislativo dalla legge 4 maggio 1999 nr 124, articolo 4, che, al comma undici, abrogava le corrispondenti disposizioni in precedenza contenute nel D.Lgs. 297/1994; a livello regolamentare, dal D.M.25 maggio 2000, n. 201 per il personale docente ed educativo e dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per il personale ATA. 3PROC. nr. 20513/2016 RG 18.Ne deriva che l'ordinanza ministeriale dell'anno 1994, di cui si assume la violazione, oltre a non costituire norma di diritto, rispondeva, comunque, ad un quadro normativo che non era più vigente nel periodo di causa.

19. Per quanto nella specie rilevante, l'articolo 7 del DM nr. 201/2000 prevedeva l'utilizzo delle graduatorie di Circolo e di Istituto, costituite dal dirigente dell' Istituto scolastico, per il conferimento di supplenze annuali ( id est: su posti vacanti e disponibili) per posti che non fosse possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti tenute a livello provinciale.

20. Nella fattispecie di causa è pacifico il verificarsi di tale fattispecie presso l'ISTITUTO intimato, a seguito del decesso del titolare della cattedra di «discipline meccaniche e tecnologia», classe di concorso A020. 21.E' altresì pacifico che nella graduatoria di Istituto non vi era un docente munito del titolo di studio richiesto per accedere all'insegnamento ovvero la laurea in ingegneria meccanica.

22. Tale eventualità era disciplinata al comma 8 del suddetto articolo 7 DM nr. 201/2000, a tenore del quale «Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici». 23.E' stato tuttavia accertato dalla sentenza impugnata che anche utilizzando questo criterio non era stato possibile individuare un docente munito del titolo di studio. 24.Trattasi di una eventualità non disciplinata a livello normativo. 25.Tuttavia una indicazione può trarsi dalla tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto allegata al DM nr. 201/2000 (tabella A). 26.La tabella elenca i titoli di servizio valutabili per l'inclusione nella graduatoria; al punto E) sono indicati i titoli di servizio.

Nella nota 13 al punto E) si legge che « I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia». 4PROC. nr. 20513/2016 RG 27.Da tale disposizione risulta che in caso di impossibilità di reperimento di personale idoneo era consentito al dirigente scolastico affidare l'insegnamento ad un docente non munito del titolo di studio prescritto, tanto che il servizio reso dal docente veniva poi valutato come «altra attività di insegnamento» ( terza fascia dei titoli di servizio).

28. Correttamente, pertanto, il giudice dell'appello ha accertato la validità del contatto di supplenza annuale concluso dal dirigente scolastico con il GIANI ed altrettanto correttamente ha ritenuto, invece, affetto da nullità il contratto con il Di DIO, in quanto relativo ad un posto non disponibile, perché già affidato alla supplenza del GIANI.

29. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

30. Tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass. 26/11/2020, n.26997; Cass. nr. 6924/2020). 31.Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; 2022 - intimato - 310avverso la sentenza n. 730/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 1013/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].PROC. nr. 20513/2016 [OSCURATO:PERSONA] CHE1.Con sentenza del 20 agosto 2015 la Corte d'appello di Milano, giudice del rinvio all'esito della sentenza di questa Corte nr. 7899/2011, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]— docente a termine dell' [OSCURATO:PERSONA]- I.T.I.S. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' ISTITUTO) con scadenza fissata al 31 agosto 2003— avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento intimato dal dirigente scolastico in data 22 febbraio 2003 e la condanna dell'ISTITUTO al risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale premetteva in fatto che: - il dirigente dell'ISTITUTO, stante l'assenza per malattia del docente titolare della cattedra di «discipline meccaniche e tecnologia» e poiché mancavano, anche nelle graduatorie di istituto, docenti muniti del titolo di studio richiesto (laurea in ingegneria meccanica), con contratto del settembre 2002, aveva incaricato come supplente il professor GIANI, incluso nella graduatoria di ISTITUTO per materia affine; - a seguito del decesso del docente sostituito, l'amministrazione aveva revocato detto contratto e stipulato con lo stesso professor GIANI in data 27 novembre 2002 un contratto di supplenza su posto vacante, sino al termine dell'anno scolastico; - in data successiva, il 20 dicembre 2002, era pervenuta domanda di insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], munito del titolo di studio prescritto; in ragione di ciò il dirigente in un primo tempo aveva revocato il contratto concluso con il GIANI e concluso il contratto di supplenza con il [OSCURATO:PERSONA]; - successivamente il dirigente era ritornato sulla decisione, revocando l'incarico al [OSCURATO:PERSONA] e conferendolo nuovamente al GIANI. 3.La domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata respinta in entrambi i gradi di merito; la sentenza di secondo grado era stata tuttavia cassata dalla Suprema Corte per insufficienza della motivazione, tanto in ordine all' accertamento di una giusta causa di recesso che quanto alla affermata assenza di un danno patrimoniale. 4.Tanto premesso, il giudice del rinvio riteneva legittimo il contratto di supplenza concluso il 27 novembre 2002 con il prof. GIANI, in quanto a quella 1PROC. nr. 20513/2016 RG data non esisteva in alcuna delle graduatorie cui il dirigente avrebbe potuto attingere — (graduatoria permanente provinciale, graduatoria di Istituto e graduatoria degli Istituti viciniori)— un docente munito del titolo di studio prescritto. In tale situazione era legittimo l'affidamento della supplenza ad un docente, il GIANI, inserito nella graduatoria di ISTITUTO per materia affine (tecnologia e disegno tecnico), in quanto conforme alle previsioni dell'articolo 7 DM nr. 201/2000 e dell'articolo 22 della ordinanza ministeriale nr. 371/1994. Quest'ultima disposizione consentiva in questi casi di affidare la supplenza a coloro che, pur non muniti del titolo di studio, fossero in grado di assicurare le competenze necessarie, purchè inseriti nelle graduatorie di Istituto. 5.La successiva domanda di supplenza del [OSCURATO:PERSONA] (del 20 dicembre 2002), che era munito del titolo di studio necessario, non costituiva causa di risoluzione automatica del contratto in corso. 6.Neppure era imposto al dirigente di limitare il termine del contratto con il GIANI al 31 dicembre, in attesa di eventuali domande di docenti muniti del titolo di studio; non vi era una previsione in tal senso ed, anzi, il sistema delle supplenze era ispirato al principio della continuità didattica. 7. La stipulazione del contratto con il [OSCURATO:PERSONA] era dunque affetta da nullità e la sua anticipata cessazione era doverosa. 8. Neppure risultava che la mancanza del titolo di studio si fosse tradotta in carenze del GIANI nella attività di docenza. 9.Ha proposto ricorso per cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura; l'STITUTO, cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 10. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del DM 20 febbraio 2000 n. 201, articolo 5, commi tre e nove ed articolo 7, commi tre e quattro nonché della ordinanza ministeriale nr. 371/1994, articolo 22, commi tre e cinque. 11.Si assume l'erronea lettura nella sentenza impugnata dell'articolo 22 della ordinanza ministeriale nr. 371/1994, deducendo che esso non 2PROC. nr. 20513/2016 RG consentiva, come affermato nella sentenza impugnata, di affidare l'insegnamento al docente di «materia affine» me si riferiva ai docenti che dessero il maggior affidamento per l'insegnamento da conferire, «per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti». 12.Su tale premessa, si sostiene che la cattedra avrebbe dovuto essere affidata ad un docente laureato in ingegneria— o con diploma industriale ad indirizzo meccanico— mentre il GIANI non offriva affidamento per l'insegnamento di discipline meccaniche, in quanto laureato in architettura. 13. Neppure poteva essere invocato, nell'assunto del ricorrente, il principio della continuità didattica, che non poteva essere garantita da un docente privo di conoscenze. 14. Si evidenzia, altresì, che il DM nr. 201/2000 consente l'inserimento nella graduatorie di Istituto per ogni anno scolastico successivo al primo e che, ai sensi dell'articolo 22, comma cinque, della OM nr. 371/1994 il docente abilitato ha diritto, attraverso istanza documentata al capo di Istituto, di ottenere il posto entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico in luogo del supplente non abilitato non incluso in graduatorie provinciali, situazione nella specie ricorrente. 15.11 ricorso è in parte inammissibile in parte infondato. 16. E' inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione della ordinanza ministeriale 29 dicembre 1995 nr. 371 che non costituisce norma regolamentare sicchè la sua violazione non può essere dedotta in via diretta davanti a questa Corte ex articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. 17.Va peraltro precisato che nel periodo di causa il sistema delle supplenze nella scuola statale era disciplinato: al livello legislativo dalla legge 4 maggio 1999 nr 124, articolo 4, che, al comma undici, abrogava le corrispondenti disposizioni in precedenza contenute nel D.Lgs. 297/1994; a livello regolamentare, dal D.M.25 maggio 2000, n. 201 per il personale docente ed educativo e dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per il personale ATA. 3PROC. nr. 20513/2016 RG 18.Ne deriva che l'ordinanza ministeriale dell'anno 1994, di cui si assume la violazione, oltre a non costituire norma di diritto, rispondeva, comunque, ad un quadro normativo che non era più vigente nel periodo di causa. 19. Per quanto nella specie rilevante, l'articolo 7 del DM nr. 201/2000 prevedeva l'utilizzo delle graduatorie di Circolo e di Istituto, costituite dal dirigente dell' Istituto scolastico, per il conferimento di supplenze annuali ( id est: su posti vacanti e disponibili) per posti che non fosse possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti tenute a livello provinciale. 20. Nella fattispecie di causa è pacifico il verificarsi di tale fattispecie presso l'ISTITUTO intimato, a seguito del decesso del titolare della cattedra di «discipline meccaniche e tecnologia», classe di concorso A020. 21.E' altresì pacifico che nella graduatoria di Istituto non vi era un docente munito del titolo di studio richiesto per accedere all'insegnamento ovvero la laurea in ingegneria meccanica. 22. Tale eventualità era disciplinata al comma 8 del suddetto articolo 7 DM nr. 201/2000, a tenore del quale «Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici». 23.E' stato tuttavia accertato dalla sentenza impugnata che anche utilizzando questo criterio non era stato possibile individuare un docente munito del titolo di studio. 24.Trattasi di una eventualità non disciplinata a livello normativo. 25.Tuttavia una indicazione può trarsi dalla tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto allegata al DM nr. 201/2000 (tabella A). 26.La tabella elenca i titoli di servizio valutabili per l'inclusione nella graduatoria; al punto E) sono indicati i titoli di servizio. Nella nota 13 al punto E) si legge che « I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia». 4PROC. nr. 20513/2016 RG 27.Da tale disposizione risulta che in caso di impossibilità di reperimento di personale idoneo era consentito al dirigente scolastico affidare l'insegnamento ad un docente non munito del titolo di studio prescritto, tanto che il servizio reso dal docente veniva poi valutato come «altra attività di insegnamento» ( terza fascia dei titoli di servizio). 28. Correttamente, pertanto, il giudice dell'appello ha accertato la validità del contatto di supplenza annuale concluso dal dirigente scolastico con il GIANI ed altrettanto correttamente ha ritenuto, invece, affetto da nullità il contratto con il Di DIO, in quanto relativo ad un posto non disponibile, perché già affidato alla supplenza del GIANI. 29. Il ricorso deve essere pertanto respinto. 30. Tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass. 26/11/2020, n.26997; Cass. nr. 6924/2020). 31.Non vi è luogo a provvedere sulle spese. 32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris