CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1) Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna inflitta dal Tribunale di Enna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - a quattro mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, oltre al pagamento delle spese del procedimento e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], di euro 1.311,00. In sede di appello, l'imputato veniva altresì condannato alle ulteriori spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 900,00. La vicenda tra origine dalla querela sporta dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava che l'imputato, dopo essersi avvicinato a quest'ultimo e alla di lui fidanzata con fare minaccioso, si scagliava contro [OSCURATO:PERSONA], il quale tentava di respingere l'aggressione, nonostante il deficit motorio di cui soffriva. Parenti della fidanzata dell'imputato cercavano di allontanare [OSCURATO:PERSONA], proferendo nei suoi confronti frasi minacciose; in primo grado, questi ultimi venivano assolti dai capi b) e c). In seguito all'aggressione, alla parte offesa veniva diagnosticata una frattura del piatto tibiale, con conseguente prognosi di 30 giorni. 2) Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di censura. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., stigmatizzando la mera apparenza del corredo motivazionale, con cui la Corte territoriale avrebbe valorizzato le dichiarazioni offerte dalla persona offesa costituitasi parte civile, a totale detrimento di dichiarazioni rese da altri testimoni (quella della moglie dell'imputato, in particolare, e di alcuni parenti dello stesso), tenute in non cale o, comunque, indebitamente minimizzate. Secondo la difesa, il pregresso rancore nutrito dalla parte civile nei confronti dell'imputato destituirebbe di ogni credibilità le dichiarazioni della prima. Col secondo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, con riferimento alla mancata applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. La difesa ritiene che la Corte non abbia sufficientemente motivato il profilo concernente l'offensività della condotta dell'imputato, talmente minima, nel caso di specie, da potersi ritenere irrilevante ai fini della punibilità. 3) Si dà atto che la difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte ex art. 23 del d.l. n. 149 del 09/11/2020, dove si osserva che i motivi posti a base del ricorso, oltre che infondati, appaiono del tutto inammissibili in quanto reiterativi dei motivi d'appello, non specifici e meramente apparenti, non presentando alcun apprezzabile motivo di critica alla sentenza d'appello. La difesa della parte civile, pertanto, si associa alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle ulteriori spese di giudizio e di assistenza legale della parte civile costituita, così come specificato da allegata nota spese.Considerato in diritto 1) Il ricorso è inammissibile. 2) Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione della Corte territoriale dà adeguatamente conto delle ragioni per cui le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute credibili. Decisive ai fini del convincimento della Corte territoriale sono state ritenute, in particolare, le risultanze del certificato medico rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] che ebbe a visitare la parte civile, attestanti le lesioni patite dalla parte offesa. Se è vero che i giudici d'Appello hanno operato soltanto un breve rimando alle dichiarazioni di altre persone presenti al momento dei fatti, considerandole, in senso adesivo al giudizio di primo grado, non utili a confutare l'attendibilità intrinseca del racconto della parte offesa, è vero anche che tale scelta in nulla inficia la congruità della motivazione. Affinché le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, occorre - secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - che il giudice «indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa» (Sez. 5,n. 1666, del 08/07/2014, 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). I criteri anzidetti sono stati rispettati dalla Corte territoriale che, nella motivazione della impugnata sentenza, ha ritenuto che le dichiarazioni offerte dalla persona offesa costituitasi parte civile, rafforzate dalle risultanze del certificato medico, non rendevano necessaria l'anzidetta «esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese»; in ogni caso, tale confutazione, nel caso di specie, non è del tutto mancata, benché i giudici d'Appello abbiano poi ritenuto di valorizzare le dichiarazioni di parte offesa (cfr. anche, a tal proposito, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312-01: «qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci», questi non devono necessariamente «risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione», in cui si richiama S. U, n. 41461, del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Ciò posto, gioverà infine ribadire l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01), secondo cui «ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», che non si ravvisano nel caso di specie. 3) Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Lungi dal non avere sufficientemente motivato sul punto della offensività della condotta dell'imputato, la Corte territoriale ha fornito, al contrario, un'esaustiva illustrazione di tutti gli elementi rilevanti (la gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa, le modalità e il contesto dell'azione - l'essersi l'evento consumato alle 23 di sera - il deficit motorio della parte offesa, le aggressioni verbali da parte dei parenti dell'imputato, presenti sul luogo e, in ultimo, il movente meramente astioso caratterizzante la condotta dell'imputato) che, nel caso di specie, hanno portato a escludere l'applicabilità della invocata causa di non punibilità. 4) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000, 00. All'esito del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 1.710,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.710,0