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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 45666/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XCROE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XCRN8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la re.lazionc2 svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Genova in accoglimento della richiesta di concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di lesioni aggravate; Considerato che il motivo proposto — con cui si contesta l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché gli imputati non possono porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599- bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità degli imputati effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XCROE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XCRN8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la re.lazionc2 svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Genova in accoglimento della richiesta di concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di lesioni aggravate; Considerato che il motivo proposto — con cui si contesta l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché gli imputati non possono porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599- bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità degli imputati effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 45666/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris