CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 42727/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 10/6/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/6/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22/5/2021 con cui era disposta, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, 4, comma 2, 6, legge n. 865 del 1967, 416-bis.1 cod. pen., per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con altre persone non identificate, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno di natura artigianale, contenente 1000/1500 grammi di miscela esplosiva flash powder, realizzata con perclorato di potassio e polvere di alluminio, lanciandolo dal sopraelevato viadotto della S.S. 162, e facendolo esplodere nella sottostante via Esodo, provocando un cratere del diametro di circa 30 centimetri e della profondità di circa 2 centimetri, nonché danni a 9 autovetture parcheggiate nella stessa area e in quelle immediatamente adiacenti, presenti a una distanza dal cratere compresa tra i 3,7 e i 10,3 metri; fatto occorso nel quartiere Ponticelli di Napoli in data 11/5/2021, con le aggravanti di aver commesso il fatto tra più persone riunite, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. derivanti dalla partecipazione all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA]Bossa-Minichini-Casella, facente parte, unitamente al clan Rinaldi radicato nella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, e dei clan Cuccaro e Aprea, attivi nel quartiere di Barra, del cartello denominato "Alleanza di Secondigliano", contrapposto al cartello facente capo alla famiglia dei Mazzarella, ottenendo la disponibilità dell'esplosivo grazie al potere di approvvigionamento dell'organizzazione di appartenenza, sfruttando le condizioni di omertà imposta dal sodalizio sui quartieri orientali della città di Napoli e nelle zone limitrofe, al fine della pianificazione e dell'esecuzione dell'agguato armato e delle attività strumentali all'elusione delle relative investigazioni, operando per il conseguimento delle finalità della associazione criminosa menzionata e, in particolare, al fine di conservare e consolidare la coesione interna, il rafforzamento del controllo delle attività illegali esercitate sul territorio e la repressione del dissenso interno, attraverso l'eliminazione violenta degli affiliati al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], sorto in seguito a contrasti interni in ordine alla spartizione dei profitti criminosi e delle quote di essi destinate al sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 e 292 cod. proc. pen. e dell'art. 6, legge n. 895 del 1967 come modificato dalla legge n. 497 del 1974, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il «travisamento del fatto» con riguardo all'asserita riconducibilità dell'episodio contestato all'ipotesi delittuosa prevista da tale disposizione e all'asserita sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente. Il Tribunale avrebbe affrontato il tema della qualificazione giuridica nella sola prospettiva dei rapporti con la fattispecie di cui all'art. 678 cod. pen., omettendo di verificare se il dolo specifico richiesto dall'art. 6, legge n. 895 del 1967 (costituito dal fine di incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica) potesse dirsi riscontrato nel caso di specie, in cui il fatto era iscritto in un contesto di camorra e in cui l'esplosione doveva ricondursi a una finalità diversa da quelle indicate dalla norma incriminatrice; e se tale dolo potesse dirsi compatibile con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, anch'essa a dolo specifico. E ciò tanto più che il discrimen tra il reato contestato e l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 703 cod. pen. risiederebbe proprio nel suddetto dolo specifico, mentre tale contravvenzione è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di soggetti. Nel caso di specie, la direzione finalistica richiesta dal reato in contestazione non sarebbe configurabile, avendo il Tribunale chiarito che la deflagrazione dell'ordigno aveva avuto luogo «in un parcheggio del cd. rione Fiat», «alle ore 23:00 circa», cioè in un contesto di spazio e tempo non compatibile con la finalità di incutere timore/suscitare tumulto o pubblico disordine/attentare alla sicurezza pubblica. Quanto al profilo della gravità indiziaria, muovendo dall'assunto indimostrato che Austero avesse detto il falso in sede di denuncia del furto del veicolo, il Tribunale, con evidente salto logico, avrebbe ricondotto la falsità alla circostanza che egli avesse preso parte alla vicenda imputatagli, affermando che l'indagato, nei momenti in cui si era verificata l'esplosione, si trovasse nell'area interessata dagli eventi, in base ai dati forniti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che sarebbero stati travisati, dal momento che i tempi di percorrenza ipotizzati nell'ordinanza sarebbero smentiti dai dati disponibili sul sistema Google maps e che egli si sarebbe dovuto muovere in direzione opposta a quella ipotizzata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere tra i 4 soggetti che «alle ore 23:00 circa» percorrevano la S.S. 162 dir. e avevano tentato di impossessarsi dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] e che, «alle ore 23: 10 circa», avevano tentato di bloccare l'auto di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'utenza, a lui in uso la sera dei fatti, aveva agganciato alcune celle incompatibili con quella posizione. Quanto, poi, al fatto che in sede di ispezione dell'autovettura Stelvio, non fossero stati ravvisati danni alle serrature, agli sportelli o al blocco di accensione, il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto che il veicolo non fosse stato rubato, negando la plausibilità della tesi difensiva secondo cui il furto fosse avvenuto attraverso la «duplicazione» della chiave elettronica, pur ritenendo tale ipotesi possibile e meritevole di approfondimento investigativo e configurando un onere dimostrativo in capo alla difesa in contrasto con le regole del sistema processuale, gravando sul Pubblico ministero, ex art. 358 cod. proc. pen., l'onere di compiere attività di indagini anche in senso favorevole all'indagato. E le successive argomentazioni del Tribunale, secondo cui la «duplicazione» sarebbe inverosimile in considerazione del ««prestigio criminale» del ricorrente, introdurrebbero considerazioni puramente intuizionistiche. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273, 292 e 649 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. contestato in relazione al reato previsto dall'art. 6, legge n. 895 del 1967, come modificato dalla legge n. 497 del 1974, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo al metodo e all'agevolazione dell'associazione mafiosa. Muovendo dal «metodo mafioso», che presuppone la consapevolezza nella vittima che l'agente appartenga all'associazione, tale da spingerla a piegarsi al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di più gravi conseguenze, il Tribunale mancherebbe di chiarire come l'aggravante potesse dirsi astrattamente compatibile con un reato a vittima indeterminata, cioè con un'azione finalizzata a creare tumulto o disordini, ma non a coartare volontà. Quanto all'agevolazione del sodalizio mafioso, si prospetta, invece, l'antinomia tra il dolo specifico del reato di cui all'art. 6, legge n. 895 del 1967 e il dolo specifico in cui l'agevolazione mafiosa, aggravante soggettiva inerente ai motivi a delinquere, deve esaurirsi, dovendo la condotta del reato de quo indirizzarsi verso scopi antitetici rispetto a quelli propriamente agevolativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, esso articola due distinti ordini di osservazioni critiche: da un lato, il tema della qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, la censurata applicabilità dell'art. 6, legge n. 895 del 1967, come modificato dalla legge n. 497 del 1974; e, dall'altro, il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, asseritamente fondata su un travisamento del fatto. 2.1. Osserva il Collegio che la contestazione fa riferimento all'art. 6, legge n. 865 del 1967 e che, tuttavia, nella descrizione dél fatto essa pare prescinderne del tutto, atteso che, pur indicando l'avvenuta esplosione, non riporta affatto gli altri requisiti della fattispecie, la quale sanziona il soggetto che, «al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti». In ogni caso, va osservato che la norma incriminatrice contiene la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato»; e dal momento che l'art. 4, secondo periodo, relativo al porto dell'esplosivo, specificamente contestato, è punito più gravemente (ovvero con la pena «da due a dieci anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni» in luogo di quella da «uno a cinque anni»), l'art. 6 non dovrebbe, comunque, applicarsi al caso di specie. Tanto è vero che, in realtà, la fattispecie incriminatrice in esame, su cui si indirizzano le considerazioni critiche della difesa, non è presa in alcuna considerazione dall'ordinanza, la quale, come ammesso nello stesso ricorso, si sofferma unicamente sulla distinzione tra l'art. 2, legge n. 865 e l'art. 678 cod. pen. Le censure difensive sulla insussistenza del dolo specifico sono, comunque, manifestamente infondate nel merito, atteso che l'ordinanza ha ben chiarito, con motivazione del tutto congrua, come l'esplosione fosse finalizzata proprio a creare una situazione di «pubblico timore» nella zona controllata dal clan rivale e, dunque, a perseguire uno scopo di chiara intimidazione. 2.2. Quanto, poi, alle considerazioni in punto di gravi indizi di colpevolezza, va premesso che secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, Austero aveva noleggiato una [OSCURATO:PERSONA] e insieme ad altre tre persone si era recato, a bordo del veicolo, in una zona controllata dalla fazione camorristica rivale dei [OSCURATO:PERSONA], ove aveva fatto brillare l'ordigno allo scopo di intimidire gli appartenenti al clan avversario. A seguito dell'onda d'urto prodotta dalla esplosione, il veicolo aveva riportato dei danni che lo avevano reso inutilizzabile, costringendo gli occupanti ad allontanarsi precipitosamente e a cercare di impossessarsi di alcune vetture in transito sulla pubblica via, sottraendole ai relativi proprietari, senza peraltro riuscirvi. Quindi, allo scopo di depistare le indagini, Austero aveva comunicato, la sera stessa dell'agguato, di avere subito il furto del veicolo, in realtà mai perpetrato. Nel dettaglio, il coinvolgimento dell'indagato è stato fondato su una serie di accertamenti tecnici, sia sul "gps" montato sul veicolo (che aveva evidenziato come esso fosse stato parcheggiato vicino all'abitazione di Austero sino a circa 10 minuti prima della esplosione), sia sul cellulare in uso allo stesso indagato, che avevano dimostrato, secondo l'ipotesi accolta in sede cautelare, la presenza dell'indagato nell'area interessata dall'ordigno nei momenti della deflagrazione e i successivi movimenti per allontanarsene precipitosamente; nonché sulle dichiarazioni delle persone cui gli appartenenti al commando avevano cercato di sottrarre le rispettive autovetture (una delle quali, in sede di riconoscimento fotografico, aveva identificato uno dei rapinatori in Austero o in tale Barbato). Il Tribunale ha, altresì, confutato la tesi difensiva relativa al furto della Stelvio denunciato da Austero, sottolineando l'implausibilità della clonazione della chiave elettronica del veicolo necessaria alla sua accensione, anche per i tempi assai ristretti in cui essa avrebbe dovuto avvenire (avendo Austero ricevuto il veicolo solo la sera prima), nonché l'alibi fornito dall'indagato, che ha dichiarato di essersi trovato, al momento dell'esplosione, in compagnia della fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come gli apparecchi in uso ai due avessero agganciato celle differenti, tanto da escludere che essi fossero insieme; e ha sottolineato gli elementi di contesto relativi alla lotta intestina tra fazioni camorristiche, segnata, qualche giorno prima, dall'attentato ai danni dello stesso Austero e da un ulteriore attentato dinamitardo, compiuto nella stessa giornata dell'esplosione, anch'esso ai danni della fazione nemica dei [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'obiezione difensiva secondo cui sarebbe stato inverosimile che Austero utilizzasse un veicolo noleggiato a suo nome, l'ordinanza ha sottolineato come l'attentato fosse stato realizzato in un luogo privo di telecamere, sicché ove la vettura non fosse rimasta danneggiata, non si sarebbe potuti risalire all'indagato. Mentre in relazione all'affermazione secondo cui egli, ove fosse stato l'utilizzatore del veicolo, avrebbe potuto disattivare il segnale di alert attraverso un pulsante, il Tribunale ha osservato come non fosse stata accertata tale possibilità tecnica e come non fosse certo che essa rientrasse nelle conoscenze dello stesso Austero. 2.3. A fronte della puntuale e congrua motivazione articolata nel provvedimento impugnato, la difesa ha dedotto, da un lato, che gli spostamenti dell'indagato ipotizzati nell'ordinanza a partire dalle celle agganciate dall'apparecchio telefonico allo stesso in uso non sarebbero compatibili con le distanze come ricostruibili in base al sistema Google maps; e, dall'altro lato, che il ricorrente avrebbe dovuto muoversi dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio verso il luogo dell'esplosione e non viceversa. Tali considerazioni hanno, però, natura fattuale e obliterano il dato, tratto dalla comune esperienza giudiziaria, che le celle coprono aree di ampiezza variabile e che, pertanto, la valutazione sulla compatibilità della relativa ricostruzione è tipica quaestio facti di pertinenza del giudice di merito, sicché non sono verificabili, allo stato, le affermazioni difensive sui tempi di percorrenza dei vari tragitti. Ciò che preclude la configurabilità di una ipotesi, pur genericamente evocata, di travisamento della prova, la quale postula la irrefutabile diversità tra il dato informativo oggettivamente risultante dagli atti e la lettura probatoria fattane dal giudice, sì da introdurre nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo. Quanto, ancora, alla tesi difensiva sulla possibile clonazione della chiave elettronica, benché l'ordinanza impugnata non la escluda, in termini assoluti, dal punto di vista tecnico, tuttavia essa sottolinea, nella sostanza, come il dubbio relativo, insinuato nel corso della discussione e ribadito nell'odierno ricorso, non sia ragionevole in considerazione di una serie di rilievi pienamente logici quali il tempo di esecuzione dell'attentato e la mancata indicazione dei propri spostamenti da parte dell'indagato. Fermo restando che altri profili valorizzati nella catena indiziaria riscostruita dal Tribunale del riesame, quali il falso alibi, sono totalmente obliterati dal ricorso, sul punto all'evidenza aspecifico. 3. Venendo, indi, al secondo motivo di doglianza, le considerazioni difensive si sviluppano, ancora una volta, a partire dalla fattispecie prevista dall'art. 6, sulla cui irrilevanza nel caso in esame si è già detto. Peraltro, nel merito della censura, non appare in alcun modo condivisibile la tesi secondo cui il fine di creare una situazione di pubblico timore sarebbe incompatibile con il metodo mafioso, che invero è basato proprio sulla capacità di intimidazione del sodalizio camorristico sulle persone che vivono nel territorio dal medesimo controllato. Del pari, quanto alle finalità di agevolazione, l'ordinanza ha ben chiarito come l'utilizzo dell'ordigno rientrasse a pieno titolo nella lotta tra fazioni rivali del clan camorristico, sicché la condotta intimidatoria era specificamente finalizzata ad avvantaggiare la fazione di appartenenza dell'odierno indagato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ademp