Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17281/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare iricorsi inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16/12/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza emessa in data 11 giugno 2019 dal Tribunale di ReggioCalabria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dicondanna per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. alla pena di quattro anni esette mesi di reclusione ed euro 6000,00 di multa ciascuno oltre al risarcimentodel danno subito dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 648‑bis e 110cod. pen., nonché dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., oltre al vizio dimotivazione, in relazione all’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.Si censura la sentenza impugnata per avere fondato l’affermazione diresponsabilità sul solo dato formale dell’intestazione della carta prepagata sullaquale sarebbero confluiti i proventi della frode informatica, traendone un’indebitapresunzione di concorso nel reato presupposto e di consapevolezza dellaprovenienza illecita delle somme.Tale argomentazione è ritenuta manifestamente incongrua, in quantoelaborata in assenza dei gravi, precisi e concordanti indizi richiesti dall’art. 192,comma 2, cod. proc. pen., e priva di qualsiasi effettivo approfondimentosull’effettivo coinvolgimento del ricorrente nella frode informatica, anche sotto ilprofilo delle competenze tecniche o della conoscenza delle modalità direalizzazione dell’attività di phishing.La motivazione si risolverebbe, pertanto, in una indebita equiparazione tramera intestazione del mezzo di pagamento e partecipazione consapevole al delitto,senza confrontarsi con la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente eramero intestatario e non utilizzatore della carta.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 648‑bis cod.pen., sotto il profilo della mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art.648 cod. pen., nonché la carenza ed erroneità della motivazione.Si lamenta che la Corte territoriale, pur a fronte di specifica richiestadifensiva, si sia limitata a richiamare in astratto i princìpi in tema di riciclaggio,senza verificare se, nel caso concreto, fossero emerse operazioni idonee adostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, elementocostitutivo della fattispecie di cui all’art. 648‑bis cod. pen.La motivazione trascurerebbe, infatti, che la mera detenzione o disponibilitàdel bene di provenienza illecita non è sufficiente a integrare il delitto di riciclaggio,in difetto del necessario quid pluris rappresentato da condotte dissimulatorie otrasformative, con conseguente vizio per omessa risposta a una specifica doglianzadifensiva sull’elemento soggettivo del reato.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 133 cod. pen. e62‑bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione, in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte di merito avrebbe giustificato il rigetto con il generico richiamoall’assenza di elementi di segno positivo, senza procedere a una concretavalutazione delle circostanze del caso concreto e delle specifiche deduzionidifensive.In particolare, non sarebbe stata valorizzata la condotta collaborativa delricorrente, che aveva ammesso sin dall’immediatezza la cessione della carta alcognato, circostanza potenzialmente rilevante ai fini di un trattamentosanzionatorio più mite, in violazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 648‑bis cod.pen. e 62 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenutariconducibilità della condotta all’imputato e alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato di riciclaggio.La sentenza è censurata per avere fondato l’affermazione di responsabilitàsulle sole dichiarazioni accusatorie del coimputato, titolare formale della cartaprepagata, rese nella qualità di indagato e aventi natura contra alios, da ritenersiinutilizzabili o comunque privi di valore decisivo.2.5.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 648‑bis cod.pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, con riferimentoalla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.La Corte di appello avrebbe tratto conclusioni apodittiche circa l’utilizzodella carta prepagata e il concorso nella frode informatica presupposta, senzaindividuare elementi probatori concreti e univoci idonei a dimostrare né lapartecipazione materiale né la consapevolezza delle modalità di commissione delreato presupposto, colmando il vuoto probatorio con argomentazioni congetturali,in violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.2.6.

Con il terzo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 648-bis cod. pen.,sotto il profilo della mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 648cod. pen., nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione.La Corte territoriale, pur richiamando correttamente i princìpi in materia diriciclaggio, avrebbe omesso di verificare in concreto se la condotta ascrittaall’imputato fosse effettivamente caratterizzata da operazioni idonee a ostacolarel’identificazione della provenienza delittuosa del bene, non essendo sufficiente, atal fine, il mero possesso di somme di provenienza illecita.

Inoltre, ove anche sifosse ritenuta una forma di contributo materiale, la fattispecie avrebbe potuto alpiù integrare il delitto di ricettazione, sul quale la motivazione risulterebbe carente.In definitiva, la Corte di appello avrebbe omesso ogni effettiva valutazionein ordine alla ricorrenza degli elementi distintivi tra le due fattispecie incriminatrici,limitandosi ad affermazioni di principio non calate nel caso concreto.2.7.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli artt. 133 cod. pen.e 62‑bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta facendo leva sulla solaassenza di elementi di segno positivo, senza una reale e concreta valutazione dellespecifiche doglianze difensive e delle circostanze del caso concreto, conmotivazione meramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi generici, nonconsentiti e manifestamente infondati.2.

È inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazionietero‑accusatorie del coimputato sulla circostanza che gli avrebbe consegnato lacarta prepagata, asseritamente assunte in violazione dell’art. 62 cod. proc. pen.2.1.

In primo luogo, deve rilevarsi che il motivo, così come formulato in questasede, non è stato dedotto in appello.In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorsoper cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte incassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti diquestioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che nonsarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nellanecessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazionedella sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investitodal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame(Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).Trattandosi di motivo che risulta proposto per la prima volta in questa sede eche integra un novum che interrompe la catena devolutiva, ne conseguel’inammissibilità ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc.pen.2.2.

Deve poi rilevarsi che dalla motivazione della sentenza impugnataemerge come la detenzione, da parte dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], della cartaprepagata intestata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia stata desunta dallacircostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] l’aveva consegnata ai Carabinieri, e dunqueda un dato oggettivo acquisito nel corso delle indagini, non già da dichiarazionietero‑accusatorie del coimputato, sicché la censura, muovendo da un presuppostofattuale insussistente, si risolve in una doglianza manifestamente infondata.3.

I motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] con ilprimo motivo e [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso, deducono sotto i profilidella violazione di legge e del vizio di motivazione la insussistenza del delitto diriciclaggio per carenza dell’elemento soggettivo, sono inammissibili perchégenerici e manifestamenti infondati.3.1.

Il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., si configura quando taluno, fuoridai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni oaltre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni inmodo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai fini dellasua configurabilità, non è necessario l’accertamento con sentenza di condannapassata in giudicato del delitto presupposto, essendo sufficiente che questo nonsia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, néoccorrendo la puntuale ricostruzione storica dello stesso o l’individuazione deirelativi responsabili (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv.282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-01; Sez. 2, n.42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna,Rv. 269017-01).Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure volte a prospettare lamancata dimostrazione della consapevole partecipazione degli imputati al delittopresupposto di frode informatica ed alla mancata ricostruzione storica dello stesso.3.2.

Quanto all’elemento soggettivo, il delitto di riciclaggio richiede il dolo,anche eventuale, ravvisabile quando l’agente si rappresenti concretamente lapossibile provenienza delittuosa delle somme e ne accetti il rischio.

Laconsapevolezza dell’origine illecita del bene può essere desunta da elementiindiziari, quali l’assenza di una plausibile spiegazione lecita, la sequenza temporalee l’anomalia delle operazioni compiute (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007,Ruggiero, in motivazione; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.268713-01).In applicazione di tali princìpi, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciutola piena riconducibilità alla fattispecie di riciclaggio della condotta di chi metta adisposizione la propria carta prepagata o il proprio conto corrente affinché su diessi confluiscano somme di provenienza illecita, provenienti, ad esempio, da frodiinformatiche o truffe realizzate mediante strumenti telematici.

La messa adisposizione dello strumento di pagamento costituisce, infatti, una modalità tipicadi interposizione soggettiva, idonea a creare uno schermo tra il delitto presuppostoe la concreta disponibilità del profitto, realizzando quell’effetto dissimulatoriorichiesto dall’art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi,Rv. 286052 – 01; Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653 – 01; Sez.2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947-01).In tale quadro, la messa a disposizione di una carta prepagata intestataall’agente, sulla quale vengano accreditati fondi di provenienza illecita e dalla qualele somme siano poi rapidamente riscosse – come accaduto nel caso in esame -costituisce un indice sintomatico particolarmente rilevante della volontà didissimulazione del profitto criminoso.

La giurisprudenza ha chiarito che, in similicasi, non grava sull’imputato un onere probatorio ma un onere di allegazione inbase al quale la mancata indicazione di una plausibile e verificabile origine lecitadel denaro può legittimamente essere valorizzata dal giudice quale elementorivelatore del dolo richiesto dalla fattispecie (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007,Ruggiero, cit.; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2,n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.267969-01).3.3.

Nella fattispecie, i giudici di merito hanno logicamente e congruamentemotivato che tra i due imputati, legati anche da rapporto di parentela, fosseintercorso un accordo finalizzato all’uso illecito di una carta prepagata formalmenteintestata a [OSCURATO:PERSONA] ma nella disponibilità effettiva del correoMaddalone, attivata pochi giorni prima dei fatti, sulla quale, nel corso di un’unicagiornata, venivano accreditate somme provenienti dal delitto presupposto di frodeinformatica, commesso da soggetti rimasti ignoti ai danni di ignari correntisti.

Lesomme così affluite sulla carta venivano immediatamente prelevate, risultandosottratte a una tracciabilità effettiva quanto alla loro destinazione finale, mediantemodalità strutturalmente idonee – secondo una valutazione ex ante – a renderepiù difficoltosa l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e dunque aintegrare l’evento tipico del reato di riciclaggio.Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre a presentarsi generico, risolvendosinella mera reiterazione di doglianze già puntualmente esaminate e disattese daigiudici di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici, è anchemanifestamente infondato.4.

I motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti, sulla base di argomentazionisovrapponibili, deducono l’erronea mancata riqualificazione del fatto nel delitto dicui all'art. 648 cod. pen, non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto genericie reiterativi della medesima doglianza già motivatamente disattesa dalla Corte diappello.4.1.

Come costantemente chiarito dalla Corte, il delitto di riciclaggio sidistingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che siconnota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, eall'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosaper impedirne l'identificazione; sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato diriciclaggio punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienzadelittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona ilsoggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senzamodificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza (Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 – 01; Sez. 2, n. 25940 del12/02/2013, Vinciguerra, Rv. 256454 – 01).4.2.

I ricorrenti non si confrontano con la motivazione sul punto della Corte diappello che, facendo corretta applicazione di tali princìpi di diritto, ha escluso lapossibilità di riqualificare il reato di riciclaggio in quello di ricettazione tenuto contoche sui beni di provenienza illecita, ovvero sulle somme di denaro provento deldelitto di frode informatica, venivano compiute operazioni volte a ostacolarel’identificazione della loro provenienza delittuosa, consistente nel farsi accreditarele somme sulla carta prepagata e nel prelevarle immediatamente dopo, in tal modorealizzando lo scopo di occultare le tracce della loro provenienza delittuosa e dellaloro destinazione.5.

I motivi di ricorso con i quali i ricorrenti censurano, sotto il duplice profilodel vizio di motivazione e di violazione di legge, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati.5.1.

La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale puòlegittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragionipreponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento ditutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).5.2.

La sentenza impugnata è del tutto congruamente motivata, avendo datoconto della gravità della condotta, desunta dalla non modica quantità di denaroconfluita sulla carta prepagata e dalle modalità di realizzazione della stessa,commessa nell'arco di un'unica giornata nella quale sono confluite sulla carta lesomme provenienti da ben cinque operazioni fraudolente.6.

Per le considerazioni sin qui svolte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare iricorsi inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/12/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza emessa in data 11 giugno 2019 dal Tribunale di ReggioCalabria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dicondanna per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. alla pena di quattro anni esette mesi di reclusione ed euro 6000,00 di multa ciascuno oltre al risarcimentodel danno subito dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 648‑bis e 110cod. pen., nonché dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., oltre al vizio dimotivazione, in relazione all’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.Si censura la sentenza impugnata per avere fondato l’affermazione diresponsabilità sul solo dato formale dell’intestazione della carta prepagata sullaquale sarebbero confluiti i proventi della frode informatica, traendone un’indebitapresunzione di concorso nel reato presupposto e di consapevolezza dellaprovenienza illecita delle somme.Tale argomentazione è ritenuta manifestamente incongrua, in quantoelaborata in assenza dei gravi, precisi e concordanti indizi richiesti dall’art. 192,comma 2, cod. proc. pen., e priva di qualsiasi effettivo approfondimentosull’effettivo coinvolgimento del ricorrente nella frode informatica, anche sotto ilprofilo delle competenze tecniche o della conoscenza delle modalità direalizzazione dell’attività di phishing.La motivazione si risolverebbe, pertanto, in una indebita equiparazione tramera intestazione del mezzo di pagamento e partecipazione consapevole al delitto,senza confrontarsi con la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente eramero intestatario e non utilizzatore della carta.2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 648‑bis cod.pen., sotto il profilo della mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art.648 cod. pen., nonché la carenza ed erroneità della motivazione.Si lamenta che la Corte territoriale, pur a fronte di specifica richiestadifensiva, si sia limitata a richiamare in astratto i princìpi in tema di riciclaggio,senza verificare se, nel caso concreto, fossero emerse operazioni idonee adostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, elementocostitutivo della fattispecie di cui all’art. 648‑bis cod. pen.La motivazione trascurerebbe, infatti, che la mera detenzione o disponibilitàdel bene di provenienza illecita non è sufficiente a integrare il delitto di riciclaggio,in difetto del necessario quid pluris rappresentato da condotte dissimulatorie otrasformative, con conseguente vizio per omessa risposta a una specifica doglianzadifensiva sull’elemento soggettivo del reato.2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 133 cod. pen. e62‑bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione, in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte di merito avrebbe giustificato il rigetto con il generico richiamoall’assenza di elementi di segno positivo, senza procedere a una concretavalutazione delle circostanze del caso concreto e delle specifiche deduzionidifensive.In particolare, non sarebbe stata valorizzata la condotta collaborativa delricorrente, che aveva ammesso sin dall’immediatezza la cessione della carta alcognato, circostanza potenzialmente rilevante ai fini di un trattamentosanzionatorio più mite, in violazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 648‑bis cod.pen. e 62 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenutariconducibilità della condotta all’imputato e alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato di riciclaggio.La sentenza è censurata per avere fondato l’affermazione di responsabilitàsulle sole dichiarazioni accusatorie del coimputato, titolare formale della cartaprepagata, rese nella qualità di indagato e aventi natura contra alios, da ritenersiinutilizzabili o comunque privi di valore decisivo.2.5. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 648‑bis cod.pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, con riferimentoalla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.La Corte di appello avrebbe tratto conclusioni apodittiche circa l’utilizzodella carta prepagata e il concorso nella frode informatica presupposta, senzaindividuare elementi probatori concreti e univoci idonei a dimostrare né lapartecipazione materiale né la consapevolezza delle modalità di commissione delreato presupposto, colmando il vuoto probatorio con argomentazioni congetturali,in violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.2.6. Con il terzo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 648-bis cod. pen.,sotto il profilo della mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 648cod. pen., nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione.La Corte territoriale, pur richiamando correttamente i princìpi in materia diriciclaggio, avrebbe omesso di verificare in concreto se la condotta ascrittaall’imputato fosse effettivamente caratterizzata da operazioni idonee a ostacolarel’identificazione della provenienza delittuosa del bene, non essendo sufficiente, atal fine, il mero possesso di somme di provenienza illecita. Inoltre, ove anche sifosse ritenuta una forma di contributo materiale, la fattispecie avrebbe potuto alpiù integrare il delitto di ricettazione, sul quale la motivazione risulterebbe carente.In definitiva, la Corte di appello avrebbe omesso ogni effettiva valutazionein ordine alla ricorrenza degli elementi distintivi tra le due fattispecie incriminatrici,limitandosi ad affermazioni di principio non calate nel caso concreto.2.7. Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli artt. 133 cod. pen.e 62‑bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta facendo leva sulla solaassenza di elementi di segno positivo, senza una reale e concreta valutazione dellespecifiche doglianze difensive e delle circostanze del caso concreto, conmotivazione meramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi generici, nonconsentiti e manifestamente infondati.2. È inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazionietero‑accusatorie del coimputato sulla circostanza che gli avrebbe consegnato lacarta prepagata, asseritamente assunte in violazione dell’art. 62 cod. proc. pen.2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il motivo, così come formulato in questasede, non è stato dedotto in appello.In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorsoper cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte incassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti diquestioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che nonsarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nellanecessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazionedella sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investitodal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame(Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).Trattandosi di motivo che risulta proposto per la prima volta in questa sede eche integra un novum che interrompe la catena devolutiva, ne conseguel’inammissibilità ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc.pen.2.2. Deve poi rilevarsi che dalla motivazione della sentenza impugnataemerge come la detenzione, da parte dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], della cartaprepagata intestata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia stata desunta dallacircostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] l’aveva consegnata ai Carabinieri, e dunqueda un dato oggettivo acquisito nel corso delle indagini, non già da dichiarazionietero‑accusatorie del coimputato, sicché la censura, muovendo da un presuppostofattuale insussistente, si risolve in una doglianza manifestamente infondata.3. I motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] con ilprimo motivo e [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso, deducono sotto i profilidella violazione di legge e del vizio di motivazione la insussistenza del delitto diriciclaggio per carenza dell’elemento soggettivo, sono inammissibili perchégenerici e manifestamenti infondati.3.1. Il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., si configura quando taluno, fuoridai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni oaltre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni inmodo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Ai fini dellasua configurabilità, non è necessario l’accertamento con sentenza di condannapassata in giudicato del delitto presupposto, essendo sufficiente che questo nonsia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, néoccorrendo la puntuale ricostruzione storica dello stesso o l’individuazione deirelativi responsabili (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv.282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-01; Sez. 2, n.42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna,Rv. 269017-01).Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure volte a prospettare lamancata dimostrazione della consapevole partecipazione degli imputati al delittopresupposto di frode informatica ed alla mancata ricostruzione storica dello stesso.3.2. Quanto all’elemento soggettivo, il delitto di riciclaggio richiede il dolo,anche eventuale, ravvisabile quando l’agente si rappresenti concretamente lapossibile provenienza delittuosa delle somme e ne accetti il rischio. Laconsapevolezza dell’origine illecita del bene può essere desunta da elementiindiziari, quali l’assenza di una plausibile spiegazione lecita, la sequenza temporalee l’anomalia delle operazioni compiute (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007,Ruggiero, in motivazione; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.268713-01).In applicazione di tali princìpi, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciutola piena riconducibilità alla fattispecie di riciclaggio della condotta di chi metta adisposizione la propria carta prepagata o il proprio conto corrente affinché su diessi confluiscano somme di provenienza illecita, provenienti, ad esempio, da frodiinformatiche o truffe realizzate mediante strumenti telematici. La messa adisposizione dello strumento di pagamento costituisce, infatti, una modalità tipicadi interposizione soggettiva, idonea a creare uno schermo tra il delitto presuppostoe la concreta disponibilità del profitto, realizzando quell’effetto dissimulatoriorichiesto dall’art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi,Rv. 286052 – 01; Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653 – 01; Sez.2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947-01).In tale quadro, la messa a disposizione di una carta prepagata intestataall’agente, sulla quale vengano accreditati fondi di provenienza illecita e dalla qualele somme siano poi rapidamente riscosse – come accaduto nel caso in esame -costituisce un indice sintomatico particolarmente rilevante della volontà didissimulazione del profitto criminoso. La giurisprudenza ha chiarito che, in similicasi, non grava sull’imputato un onere probatorio ma un onere di allegazione inbase al quale la mancata indicazione di una plausibile e verificabile origine lecitadel denaro può legittimamente essere valorizzata dal giudice quale elementorivelatore del dolo richiesto dalla fattispecie (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007,Ruggiero, cit.; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2,n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.267969-01).3.3. Nella fattispecie, i giudici di merito hanno logicamente e congruamentemotivato che tra i due imputati, legati anche da rapporto di parentela, fosseintercorso un accordo finalizzato all’uso illecito di una carta prepagata formalmenteintestata a [OSCURATO:PERSONA] ma nella disponibilità effettiva del correoMaddalone, attivata pochi giorni prima dei fatti, sulla quale, nel corso di un’unicagiornata, venivano accreditate somme provenienti dal delitto presupposto di frodeinformatica, commesso da soggetti rimasti ignoti ai danni di ignari correntisti. Lesomme così affluite sulla carta venivano immediatamente prelevate, risultandosottratte a una tracciabilità effettiva quanto alla loro destinazione finale, mediantemodalità strutturalmente idonee – secondo una valutazione ex ante – a renderepiù difficoltosa l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e dunque aintegrare l’evento tipico del reato di riciclaggio.Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre a presentarsi generico, risolvendosinella mera reiterazione di doglianze già puntualmente esaminate e disattese daigiudici di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici, è anchemanifestamente infondato.4. I motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti, sulla base di argomentazionisovrapponibili, deducono l’erronea mancata riqualificazione del fatto nel delitto dicui all'art. 648 cod. pen, non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto genericie reiterativi della medesima doglianza già motivatamente disattesa dalla Corte diappello.4.1. Come costantemente chiarito dalla Corte, il delitto di riciclaggio sidistingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che siconnota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, eall'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosaper impedirne l'identificazione; sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato diriciclaggio punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienzadelittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona ilsoggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senzamodificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza (Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 – 01; Sez. 2, n. 25940 del12/02/2013, Vinciguerra, Rv. 256454 – 01).4.2. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione sul punto della Corte diappello che, facendo corretta applicazione di tali princìpi di diritto, ha escluso lapossibilità di riqualificare il reato di riciclaggio in quello di ricettazione tenuto contoche sui beni di provenienza illecita, ovvero sulle somme di denaro provento deldelitto di frode informatica, venivano compiute operazioni volte a ostacolarel’identificazione della loro provenienza delittuosa, consistente nel farsi accreditarele somme sulla carta prepagata e nel prelevarle immediatamente dopo, in tal modorealizzando lo scopo di occultare le tracce della loro provenienza delittuosa e dellaloro destinazione.5. I motivi di ricorso con i quali i ricorrenti censurano, sotto il duplice profilodel vizio di motivazione e di violazione di legge, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati.5.1. La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale puòlegittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragionipreponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento ditutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).5.2. La sentenza impugnata è del tutto congruamente motivata, avendo datoconto della gravità della condotta, desunta dalla non modica quantità di denaroconfluita sulla carta prepagata e dalle modalità di realizzazione della stessa,commessa nell'arco di un'unica giornata nella quale sono confluite sulla carta lesomme provenienti da ben cinque operazioni fraudolente.6. Per le considerazioni sin qui svolte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 17281/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris