CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di L'Aquila; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vasto, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura il giudizio di bilanciamento (effettuato in termini di equivalenza) e il rigetto della richiesta di sostituzione, è, sotto il primo profilo, indeducibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e in concreto la Corte ha anche evidenziato gli specifici indicatori fattuali che hanno giustificato la scelta effettuata (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); sotto il secondo profilo, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale analiticamente indicato le ragioni che hanno condotto al rigetto della richiesta (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) e la valutazione delle circostanze addotte dalla difesa postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]