CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 1984
Cassazione n. 25644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1984 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE di APPELLO LECCE, SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, in accoglimento dell'istanza di concordato in appello formulata dall'imputato e acconsentita dal Procuratore Generale, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 5 luglio 2023 riducendo la pena per i reati di rapina, lesioni e porto ingiustificato di una forbice ed un coltello. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza in merito all' 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599b1s cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla pena prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Ebbene emerge dalla lettura della sentenza che proprio la questione ora riproposta in questa sede rientrava tra i motivi di appello attinenti al merito della motivazione (in relazione al reato di rapina) che sono stati rinunciati al fine di concludere l'accordo sul quale si poggia il concordato. Da ciò, l'inammissibilità del ricorso. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci o in Roma, il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere e tensore La P